22/08/2019 – Le convenzioni con gli enti del terzo settore: quale interpretazione? – Art. 56, d. lgs. 117/17

Le convenzioni con gli enti del terzo settore: quale interpretazione? – Art. 56, d. lgs. 117/17

Come è noto, l’art. 56, comma 1, d. lgs. n. 117/17 (Codice del terzo settore) stabilisce quanto segue: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.”
La disposizione individua:
  1. I soggetti giuridici ammessi alle convenzioni;
  2. I requisiti che i medesimi soggetti devono possedere per accedere alle convenzioni;
  3. La finalità che le convenzioni sono chiamate a realizzare;
  4. Quando le P.A. possono ricorrere alle convenzioni.
Da quanto sopra emerge che il legislatore della riforma ha inteso ribadire il favor legis nei confronti di due tipologie associative non profit, segnatamente, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, chiamate a collaborare con gli enti locali quali espressioni “altere” rispetto alle logiche di mercato. E in particolare perché OdV e APS si caratterizzano per la prevalente attività e contributo di volontari, per la quale, infatti, è previsto il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.
Il convenzionamento, tuttavia, non è nell’ordinamento giuridico italiano prerogativa esclusiva delle associazioni, anche se la prassi amministrativa, in specie a livello regionale e locale, testimonia di un ampio ricorso da parte delle P.A. proprio per regolare i rapporti di cooperazione con le OdV e le APS.
Infatti, da un punto di vista giuridico e amministrativo generale, la convenzione, quale atto complesso volto a definire i rapporti di partnership tra enti non profit e soggetti pubblici, può interessare anche altre soggettività giuridiche non lucrative, quali le fondazioni e le cooperative sociali.
Da una interpretazione letterale, ma forse anche da un’analisi sistemica e muovendo dalla ratio legis della riforma del terzo settore, si può ritenere che l’art. 56 abbia inteso individuare “una” delle vie e probabilmente quella maggiormente preferita di rapporto tra P.A. ed enti non profit. Al fine di potenziare e valorizzare l’apporto del volontariato (in ossequio ad uno dei criteri direttivi della legge delega n. 106/2016), l’art. 56 CTS afferma la preferenza istituzionale dello strumento convenzionale con le associazioni di volontariato e di promozione sociale.
Da ciò consegue che, nell’ambito dell’autonomia amministrativa e istituzionale di cui godono gli enti locali, è possibile prevedere altri soggetti ammessi al convenzionamento. Escludere questa possibilità equivarrebbe a negare la libertà per altre soggettività giuridiche di contribuire alla realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche, mutualistiche e di utilità sociale che la riforma del terzo settore ha inteso “assegnare” proprio agli enti del terzo settore nella loro pluralità e diversità organizzativa.
Si ritiene, pertanto, come peraltro confermato, tra gli altri, dagli artt. 55 e 71 CTS, che anche le attività delle fondazioni (ivi comprese quelle che sono in possesso della qualifica fiscale di ONLUS) e delle altre tipologie giuridiche diverse dalle OdV e APS possano risultare oggetto di convenzionamento con la P.A., che avrà cura di definire tutti i profili (diritti, obblighi, rendicontazione, valutazione, monitoraggio, et similia), necessari a definire il rapporto di collaborazione con gli enti non profit. D’altra parte, è questa una delle modalità per le quali gli enti del servizio sanitario possono optare per regolare i rapporti con gli enti del terzo settore (fondazioni ONLUS, in particolare) nel caso di sperimentazioni gestionali (non istituzionalizzate).

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