22/08/2019 – Concorsi: se hai una brutta grafia sei FUORI! Consiglio di Stato 5749/2019

Concorsi: se hai una brutta grafia sei FUORI! Consiglio di Stato 5749/2019

21 Agosto 2019, 06:51:29 »
BUTTATO FUORI DAL CONCORSO “Calligrafia di difficile comprensione con conseguente scarsa individuazione dei concetti che si intendevano esprimere”

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 20 agosto 2019 n. 5749

FATTO e DIRITTO

1.Il dott. XXXX, che aveva partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di “agronomo”, bandito dalla Comunità montana del Volturno con deliberazione n.33 del 22 aprile 2005, avendo ottenuto 52,66/90 alla prima prova scritta e 62,33/90 alla seconda – quindi un punteggio inferiore alla sufficienza indicata in 63/90 – non veniva ammesso alla prova orale. Per completezza va aggiunto che conseguiva il punteggio di 17,60/60 nella valutazione dei titoli.

Impugnava tali determinazioni dinanzi al Tribunale amministrativo del Molise, denunciando il difetto di motivazione e l’irragionevolezza nella valutazione delle prove scritte e la violazione dei criteri per la valutazione dei titoli.

2. Nella resistenza del dott. YYYY, vincitore del concorso, e della Comunità montana, che entrambi la tardività del ricorso e la sua infondatezza, e con l’intervento del secondo classificato, ZZZZ (che con atto qualificato come ricorso incidentale, chiedeva l’annullamento degli atti del concorso e la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di collocarlo al primo posto in graduatoria), l’adito tribunale con la sentenza segnata in epigrafe, dichiarato preliminarmente irricevibile per tardività il “ricorso incidentale” del sig. ZZZZ (con la precisazione che lo stesso era da qualificarsi come intervento autonomo indipendente, alla stregua del suo contenuto teso alla esclusiva tutela della propria situazione), dichiarava irricevibile anche il ricorso principale in quanto notificato solo il 5 febbraio 2007, sia rispetto all’effettiva conoscenza del provvedimento impugnato avvenuta il 31 maggio 2006, sia rispetto a quella determinata dall’accoglimento del ricorso avverso il diniego di accesso agli atti, accesso avvenuto il 6 dicembre 2006 (notifica in tale ultimo caso avvenuta il 61° giorno).

3. Con rituale e tempestivo atto di appello il dott. XXXX ha chiesto la riforma della predetta sentenza, deducendone l’erroneità quanto alla declaratoria di irricevibilità per violazione dell’art. 155 c.p.c. (atteso che il 4 febbraio 2007, ultimo giorno utile per la notifica del ricorso di primo grado, cadeva di domenica, dovendosi quindi ritenere il termine per la notifica prorogato di diritto giorno seguente non festivo, con conseguente tempestività del ricorso) e riproponendo nel merito i motivi di censura sollevati in primo grado, imperniati sull’illegittimità e sulla irragionevolezza delle valutazioni negative dei propri elaborati concorsuali, essendo impossibile di risalire alle effettive motivazioni dei voti attribuiti, anche con riferimento alla valutazione dei titoli dei quali era incomprensibile giudizio; in particolare secondo l’appellante l’irragionevolezza dei giudizi negativi espressi sui propri elaborati (il primo con il punteggio di 52,66/90 ritenuto di “Calligrafia di difficile comprensione con conseguente scarsa individuazione dei concetti che si intendevano esprimere” e il secondo con punti 62,33/90 per il quale era stato annotato che “Il candidato si è sforzato di dare descrizioni tecniche ma non ha affrontato gli aspetti socio-economici più moderni”) si manifestava per il fatto che per il primo non era comprensibile un voto, addirittura espresso in frazioni di punto, benché fosse stata impossibile la sua stessa lettura, mentre per il secondo, per il quale contraddittoriamente alcun problema di comprensibilità era stato evidenziato, l’attento esame del su contenuto escludeva l’appropriatezza del giudizio formulato.

4. Si sono costituiti in giudizio la Comunità montana del Volturno, sostenendo l’infondatezza dell’appello e ribadendo l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo del giudizio, respinta in primo grado, ed il controinteressato YYYY, che ha insistito per l’inammissibilità dell’appello (sia in quanto proposto nella pendenza del termine per il ricorso per revocazione innanzi al primo giudice, sia per la mancata impugnazione della graduatoria definitiva) e per la tardività, come dedotto anche dalla Comunità montana, oltre che per la sua infondatezza nel merito.

5. Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2019 la causa è passata in decisione.

6. Il primo motivo di gravame, con cui è stata dedotta l’erroneità della sentenza impugnata quanto alla declaratoria di tardività del ricorso di primo gradi, notificato il 5 febbraio 2017, per violazione dell’art. 155 c.p.c., è fondato.

Infatti il 4 febbraio 2007 cadeva effettivamente di domenica e dunque la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta il 5 febbraio 2017, è da ritenersi tempestivo.

7. Può passarsi ad esaminare nel merito dell’appello e cioè all’esame dei motivi di censura sollevati col ricorso di primo grado, la cui infondatezza – alla stregua delle osservazioni che seguono – consente di prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni di tardività ed inammissibilità dello stesso, come sollevate dalle parti appellate.

7.1. Come accennato in precedenza, i motivi di censura sollevati dall’interessato investono in definitiva i giudizi formulati dalla commissione sui suoi due elaborati delle prove scritte, giudizi negativi che, in sintesi, secondo la tesi dall’appellante, sarebbero irragionevoli e contraddittori ed in ogni caso non consentirebbero di comprenderne le ragioni.

Occorre innanzitutto precisare che, come ammesso dallo stesso appellante, non è contestato che la commissione di concorso abbia effettivamente predisposto i criteri di valutazione delle prove concorsuali prima del loro svolgimento.

Giova poi aggiungere che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità attitudinale dei candidati, con la conseguenza che essi sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sussistano macroscopici elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115).

7.2. Ciò posto, si osserva innanzitutto che nella fattispecie in esame la commissione non si è limitata ad esprimere un giudizio meramente numerico sugli elaborati, ma ha accompagnato questi ultimi con specifici, sintetici ma comunque completi, di per sé idonei, alla luce anche del richiamato indirizzo giurisprudenziale, a soddisfare l’esigenza motivazionale invocata dall’appellante.

Quanto al giudizio formulato sul primo elaborato scritto, ossia “Calligrafia di difficile comprensione con conseguente scarsa individuazione dei concetti che si intendevano esprimere”, non risulta offerto dall’appellante alcun elemento, anche solo indiziario, idoneo supportarne la pretesa irragionevolezza o irrazionalità o illogicità o arbitrarietà, dal momento che è del tutto plausibile che una non chiara calligrafia renda non solo difficoltosa la lettura dell’elaborato, ma possa impedirne la effettiva comprensibilità e rendere impossibile trarre un giudizio compiuto sui suoi contenuti del elaborato scritto.

Le delineate conseguenze della non chiara calligrafia, per un verso, non possono essere imputate alla commissione di concorso e, per altro verso, non possono determinare di per sé l’illegittimità di un giudizio negativo sugli elaborati concorsuali, incombendo sui candidati un onere di diligenza anche quanto alla formale redazione dell’elaborato con calligrafia chiara ed intellegibile onde consentire alla commissione di svolgere compiutamente e correttamente la propria funzione.

Quanto al secondo elaborato, cui la commissione ha attribuito il punteggio di 62,33/90 con il giudizio che “Il candidato si è sforzato di dare descrizioni tecniche ma non ha affrontato gli aspetti socio-economici più moderni”, non è predicabile la dedotta irragionevolezza e contraddittorietà della valutazione per il solo fatto che non siano stati evidenziati problemi di calligrafia (indicati invece nella correzione del primo elaborato); costituisce dato di comune esperienza (soprattutto durante lo svolgimento di prove concorsuali) che la calligrafia possa essere influenzata da una serie di fattori anche emotivi e contingenti, quali la ristrettezza dei termini assegnati per la redazione dell’elaborato, l’approssimarsi della scadenza del termine finale per la consegna, l’essere costretti dalla complessità dell’argomento a più stesure dello stesso.

Quanto poi all’in sé della valutazione negativa (per entrambe per prove), asseritamente irragionevole secondo la prospettazione dell’appellante, non può che richiamarsi quanto già evidenziato in precedente in ordine alla natura ampiamente discrezionale dei giudizi formulati dalle commissioni di concorso, che come tali sfuggono al sindacato di legittimità salve le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto, di cui nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova, neppure a livello indiziario, essendo appena il caso di aggiungere che le contrarie opinioni dell’appellante costituiscono al riguardo mero inammissibile dissenso, di per sé inidoneo a supportare una ammissione di consulenza tecnica d’ufficio.

7.3. L’infondatezza delle esaminate censure è assorbente rispetto ad ogni altro motivo (con particolare riguardo alla questione della presunta illegittimità della valutazione dei titoli, che non potrebbe in ogni caso determinare l’accoglimento del gravame).

8. Per tali ragioni dell’appello deve essere accolto per quanto concerne la riforma della sentenza impugnata che dichiarato la tardività del ricorso di primo grado, il quale tuttavia deve essere respinto per infondatezza.

Il complessivo esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto alla tardività dichiarata nel giudizio di primo grado e per l’effetto annulla la sentenza impugnata; esaminando poi il ricorso di primo grado, lo respinge nel merito.

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