22/03/2023 – Art. 183 codice appalti: finanza di progetto

Art. 183 codice appalti: finanza di progetto

Art. 183 codice appalti: che cos’è la finanza di progetto e quando si usa.

Procedura ad iniziativa pubblica e privata

Che cos’è la finanza di progetto descritta dall’art. 183 del codice appalti? In cosa consiste? La finanza di progetto è una modalità di finanziamento che si utilizza quando si realizzano opere pubbliche con interventi di capitali privati.

In questo articolo scopriamo le 2 tipologie di procedimento (pubblico e privato) che contraddistinguono il project financing attraverso l’analisi dell’art. 183 del dlgs 50/2016.

Che cos’è la finanza di progetto codice appalti

La finanza di progetto è una tecnica complessa di affidamento che fa parte del partenariato pubblico privato. È un’operazione di finanziamento a lungo termine di un progetto in cui il sostegno finanziario è garantito dai flussi di cassa che derivano dalla gestione o dall’esercizio dell’opera stessa.

I progetti riguardano opere pubbliche o di pubblica utilità. La caratteristica principale del project financing è il coinvolgimento di soggetti privati con la previsione di entrate future.

Le fasi dei lavori in cui i soggetti privati vengono coinvolti sono:

  • realizzazione;
  • gestione;
  • accollo totale o parziale dei costi.

La finanza di progetto permette all’amministrazione aggiudicatrice di realizzare una determinata opera pubblica affidandosi completamente o in parte al capitale privato. Allo stesso tempo i finanziatori possono recuperare quanto hanno investito attraverso la gestione grazie a cui possono ottenere profitti.

L’art. 183 del codice appalti individua 2 procedure diverse in materia di finanza di progetto: ad iniziativa pubblica e ad iniziativa privata. Di seguito le analizziamo nel dettaglio.

Finanza di progetto ad iniziativa pubblica

La prima procedura è disciplinata dai commi da 1 a 14 dell’art nell’art. 183 codice appalti ed è quella relativa all’iniziativa della pubblica amministrazione, quindi ad iniziativa pubblica.

L’amministrazione affida una concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità inserita negli strumenti di programmazione dall’ente. L’aggiudicazione avviene tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con premiazione dell’offerta che offre il miglior rapporto qualità prezzo.

Come si svolge la procedura ad iniziativa pubblica? Le 6 fasi

Il presupposto per questa procedura è il progetto di fattibilità che deve essere posto a base di gara. La procedura include le seguenti fasi:

  1. bando di gara: si parte con la pubblicazione del bando. Le offerte dovranno presupporre l’uso di risorse private (tutte o in parte). Il bando deve contenere l’indicazione esplicita circa la facoltà della pubblica amministrazione di chiedere modifiche progettuali in fase di approvazione del progetto, modifiche senza le quali la concessione non verrà aggiudicata. In caso di mancata accettazione di tali modifiche da parte dell’operatore economico, la stazione appaltante può procedere allo scorrimento della graduatoria ed individuare l’operatore economico pronto ad apportare le modifiche richieste;
  2. raccolta delle offerte: il secondo step è caratterizzato dalla raccolta delle offerte;
  3. valutazione delle offerte: si passa poi alla valutazione offerta per offerta, alla ricerca di quella migliore;
  4. creazione di una graduatoria: la graduatoria ha origine da una classifica che viene fatta in base alle offerte pervenute, da quella più rispondente alle esigenze della pubblica amministrazione a quella meno rispondente da non tenere in considerazione;
  5. scelta dell’aggiudicatario: il soggetto economico che ha presentato la migliore offerta;
  6. stipula del contratto: la fase finale è rappresentata dalla stipula della concessione. Può avvenire solo a seguito della conclusione positiva della procedura di approvazione del progetto definitivo e dell’accettazione delle modifiche progettuali.

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto ad un pagamento a carico dell’aggiudicatario dell’importo delle spese il cui importo non può superare il 2,5 % del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità a base di gara.

Da chi è redatto il progetto di fattibilità a base di gara?

Il progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo il comma 2 dell’art. 183 codice appalti, è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell’approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità.

Nel caso di carenza di organico tra il personale adeguatamente qualificato, si procede ad affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni individuati con le procedure previste dal codice. Gli oneri connessi all’affidamento di attività a soggetti esterni possono essere inclusi nel quadro economico di progetto.

Cosa deve contenere l’offerta degli operatori economici?

L’offerta di un operatore economico deve contenere alcuni elementi indispensabili, quali:

  • il progetto definitivo;
  • la bozza di convenzione;
  • il piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito;
  • una descrizione del servizio o della gestione che si andrà svolgere.

Contenuti del bando

Quali sono i contenuti del bando? Il bando, oltre al contenuto previsto dall’allegato XXI del codice appalti, deve includere due specificazioni:

  • la facoltà in capo alla stazione appaltante di richiedere al promotore prescelto di apportare modifiche al progetto definitivo. Tali modifiche devono essere necessariamente accolte dall’operatore economico al fine dell’aggiudicazione;
  • la facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice di scegliere il concorrente successivo disposto ad accettare le modifiche suggerite, a scapito del soggetto economico che si è rifiutato di apportarle.

Finanza di progetto ad iniziativa privata

La seconda modalità è disciplinata dal comma 15 e successivi dell’art. 183 codice appalti ed è la finanza di progetto su iniziativa privata (dell’operatore economico). Questa procedura si caratterizza per la circostanza che ogni fase di progettazione sia rimessa al privato.

Il procedimento si suddivide in 2 fasi:

  • selezione del progetto di interesse pubblico: in questa fase si valuta la fattibilità e si individua il promotore;
  • procedura di selezione: in questa seconda fase si individua il contraente per l’affidamento dei lavori.

Per quanto riguarda il progetto di fattibilità, ai sensi del citato art. 183, comma 15, è contenuto nella proposta che gli operatori economici presentano alle amministrazioni aggiudicatrici. Insieme al progetto di fattibilità devono presentare:

  • una bozza di convenzione;
  • un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito;
  • una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

L’amministrazione aggiudicatrice valuta la fattibilità della proposta entro e non oltre 3 mesi. Può invitare il proponente ad apportare modifiche al progetto di fattibilità al fine di poterlo approvare. Se il proponente non accetta, la proposta non può essere valutata positivamente.

Il progetto di fattibilità viene inserito negli strumenti di programmazione ed è posto in approvazione con le modalità previste dal codice. Il proponente deve apportare ulteriori modifiche in sede di approvazione del progetto, altrimenti il progetto si intende non approvato.

Diritto di prelazione del promotore: cos’è?

Nel bando viene specificato il diritto di prelazione del promotore. Il diritto di prelazione è il diritto di essere preferiti ad altri nella conclusione di un contratto. Se il promotore non risulta aggiudicatario può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni e diventare aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle stesse condizioni dell’aggiudicatario.

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il diritto di prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nel limite del 2,5 % del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità a base di gara.

Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nel limite del 2,5 % del valore dell’investimento.

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