22/03/2023 – Stralcio dei debiti fino a mille euro: comunicazione entro il 31 marzo 2023

Stralcio dei debiti fino a mille euro: comunicazione entro il 31 marzo 2023

Consulta le modalità per comunicare ad Agenzia delle entrate-Riscossione il provvedimento di non applicazione dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 (art. 1, commi da 222 a 230, Legge n. 197/2022).

Annullamento carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a mille euro

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico (“Stralcio”) dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:

•    interessi per ritardata iscrizione a ruolo;

•    sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).

L’annullamento automatico di tipo “parziale” non riguarda invece le somme dovute a titolo di:

•    capitale;

•    rimborso spese per procedure esecutive;

•    diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (DLgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR. n. 602/1973) e non  le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”).

 

Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare (Legge di Bilancio 2023) la facoltà di non applicare l’annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all’Agente della riscossione.

 

Le novità introdotte dalla Legge n. 14/2023

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) dà la facoltà agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all’annullamento parziale” di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.

La norma citata consente inoltre, agli stessi enti, di applicare l’annullamento “integrale” dei propri crediti – comprensivo quindi della quota “capitale” nonché delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per il cui rimborso l’Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all’ente creditore – adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento.

I provvedimenti, adottati dagli enti nelle forme previste dalla legislazione vigente e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro la medesima data del 31 marzo 2023.

La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha poi rinviato dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei carichi rientranti nel perimetro applicativo della disposizione. 

Modalità di comunicazione del provvedimento di non applicazione dello Stralcio “parziale”

Modalità di comunicazione del provvedimento di applicazione dello Stralcio “integrale”

Le Comunicazioni possono essere effettuate esclusivamente dagli enti creditori di cui all’art. 1 comma 227 della Legge n. 197/2022 che hanno affidato i loro crediti all’Agente della riscossione. Eventuali comunicazioni inviate alle caselle PEC sopra indicate da soggetti diversi da tali enti non saranno prese in carico.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Help Desk Enti di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Documentazione

 

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