21/04/2020 – Le modifiche apportate dalla legge n. 160/2013 al D. Lgs. n. 33/2013

Le modifiche apportate dalla legge n. 160/2013 al D. Lgs. n. 33/2013
a cura di Agostino Galeone
 
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. legge di bilancio 2020) ha apportato significative modifiche agli articoli 19,  46 e 47 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le cui disposizioni sono riportate di seguito nei rispettivi testi vigenti prima e dopo l’entrata in vigore della si citata legge, sì da consentire una immediata percezione delle ultime modifiche apportate :
 
testo vigente prima della legge n. 160/2019
testo vigente dopo la legge n. 160/2019
Articolo  19
Bandi di concorso
 
  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte. (1)
 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso. (1)
__________
(1) Comma così modificato da articolo 18 del d.lgs. n. 97/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo  19
Bandi di concorso
 
  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. (1)
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1. (1)
 
2-bis. I soggetti di cui all’articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell’accessibilità’ ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125(2)
__________
(1) Comma così modificato da articolo 18 del d.lgs. n. 97/2016 e, successivamente, dal comma 145 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
(2) Comma introdotto dal comma 145 legge 27 dicembre 2019 n. 160.
 
 
Riguardo agli obblighi di pubblicazione relativi ai concorsi pubblici per il reclutamento di personale,
(“Fermo restando gli altri obblighi di pubblicità legale” nell’Albo pretorio on-line previste da disposizioni legislative e regolamentari diverse dal d.lgs. n. 33/2013) :
prima dell’entrata in vigore della legge n. 160/2019 era doveroso pubblicare:
  • i bandi di concorso,
  • i criteri di valutazione della Commissione,
  • le tracce delle prove limitatamente a quelle scritte,
  • l’elenco aggiornato dei soli bandi di concorso;
dopo l’entrata in vigore della legge n. 160/2019 è obbligatorio pubblicare :
  • i bandi concorso,
  • i criteri di valutazione della Commissione
  • le tracce delle prove,
  • le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori,
  • gli aggiornamenti dei predetti dati.
 
La successiva trattazione di alcuni aspetti inerenti ai dati da pubblicare obbligatoriamente a norma del prefato art. 19 tiene conto anche delle disposizioni di cui al Capo I del DPR 09/05/1994, n. 487 Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, le quali si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, ai quali ultimi l’art. 18-bis dello stesso Regolamento prevede che alcune di quelle disposizioni costituiscono “norme di indirizzo”.
I “criteri di valutazione”, che la commissione giudicatrice deve definire, unitamente alle modalità di valutazione, almeno prima della correzione degli elaborati di ciascuna prova, si riferiscono a tutte le prove: scritte, pratiche e orali.
Le “tracce delle prove”, da definire immediatamente prima di dare inizio a ciascuna prova, riguardano sia le prove scritte e sia le prove pratiche, salvo che queste ultime debbano svolgersi esclusivamente con operazioni materiali (ad esempio, quelle da eseguirisi per posti da autisti, elettricisti, meccanici, carrozzieri, operai stradali) per le quali sono da predeterminare solo le modalità e i tempi di esecuzione.
Per “graduatorie finali” sono da intendere, ad avviso dello scrivente, non le “graduatorie di merito” formulate dalle commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 15, comma 2, del DPR n. 487/1994, ma le “graduatorie dei vincitori” approvate dall’amministrazione ai sensi dei commi 3 e 4 del su citato art. 5, da pubblicare obbligatoriamente ai fini della pubblicità legale, unitamente alle “graduatorie di merito”, ai sensi dei commi 5 e 6 dello stesso art. 5.
 
Ai fini della protezione dei dati personali dei partecipanti ad una selezione pubblica, si ritiene che nelle graduatorie “finali” o “dei vincitori” possano essere riportati i dati identificativi (nome, cognome e data di nascita) soltanto dei candidati dichiarati vincitori, indicando il rispettivo punteggio complessivo utile ai fini della stessa graduatoria.
Oltre al divieto di diffondere qualunque informazione attinente ai dati così detti “sensibili” di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, nella “graduatoria dei vincitori” non sono ostensibili i dati identificativi dei candidati che non hanno superato tutte o alcune delle prove e gli altri dati (quali: valutazioni delle prove, indirizzo, codice fiscale, IBAN, recapiti telefonici o informatici) che sono non pertinenti rispetto alla finalità della sua pubblicazione.
 
testo vigente prima della legge n. 160/2019
testo vigente dopo la legge n. 160/2019
Articolo  46
Responsabilità derivante dalla violazione
delle disposizioni in materia di obblighi
di pubblicazione e di accesso civico.(1)
 
      1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costitui-scono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. (2)
 
 
      1. Il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento é dipeso da causa a lui non imputabile.
__________
(1) Rubrica sostituita da articolo 37 del d.lgs. n. 97/2016
(2) Comma modificato da articolo 37 del d.lgs. n. 97/2016
 
 
Articolo  46
Responsabilità derivante dalla violazione
delle disposizioni in materia di obblighi
di pubblicazione e di accesso civico.(1)
 
  1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differi-mento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. (2)
 
  1. Il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento é dipeso da causa a lui non imputabile.
__________
(1) Rubrica sostituita da articolo 37 del d.lgs. n. 97/2016.
(2) Comma modificato da articolo 37 del d.lgs. n. 97/2016 e, poi, sostituito dall’art. 1, comma 163, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
 
 
Per quanto concerne la responsabilità dirigenziale, il novellato art. 46 si differenza dal previgente testo per la previsione dell’aggettivo “negativa” apposto dopo la parola “valutazione” (forse perché si temeva che gli inadempimenti costituenti “elemento di valutazione” potessero essere intesi in senso positivo ?) nonché della relativa sanzione.
Costituiscono eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e contribuiscono alla valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, da valutarsi ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale:
  • l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e dalle altre vigenti fonti di diritto;
  • il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico “generalizzato” qualora siano adottati al di fuori dei casi e dei limiti stabiliti dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.
 
Il comma 1 del vigente art. 46 prevede per i su enunciati inadempimenti l’applicazione della “sanzione di cui all’art. 47, comma 1-bis”, “sanzione” prevista al singolare senza specificare quale delle due sanzioni contemplate  nello stesso citato comma 1-bis, il quale contempla, nel primo periodo, la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro, mentre, nel secondo periodo,  la sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato del responsabile della mancata pubblicazione ovvero dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza.
Si ritiene che la sanzione applicabile per l’accertata responsabilità delle violazioni di cui al comma 1 dell’art. 46 sia la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro.
 
A tale ipotesi interpretativa si è giunti sulla base della considerazione che le due tipologie di sanzioni si differenziano non soltanto per i rispettivi destinatari ma anche per la diversità delle rispettive attività punibili.
La sanzione consistente nella decurtazione è collegata (dal secondo periodo del comma 1-bis dell’art. 47) esclusivamente all’omissione dell’obbligo di pubblicare i dati di cui all’art. 14, comma 1-ter, ossia quelli riferiti agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica da parte dei dirigenti; mentre la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro è stabilita (dal comma 1 dell’art. 46 in esame) per “L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente”, cioè di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti non soltanto dal d.lgs. n. 33/2013 ma anche dalle altre fonti di diritto, nonché per “il rifiuto, il differimento e la limitazione del diritto di accesso”, questi ultimi allorché siano determinati illegittimamente al di fuori delle fattispecie e dei limiti per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.
La sanzione pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro ha come destinatari una molteplicità di soggetti indeterminati:
  1. i soggetti inadempienti ai numerosi “obblighi di pubblicazione”, da individuare, a seconda della norma violata, tra i tanti rispettivi responsabili della comunicazione e il o i responsabile/i della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni;
  2. i numerosi soggetti a cui compete, anche in sede di riesame e da parte del difensore civico, il dovere di accogliere o rifiutare o differire, in tutto o in parte, o limitare le rispettive istanze di accesso.
E’, quindi, del tutto evidente come la sanzione della decurtazione non sia possibile applicarla alle inadempienze previste dal primo comma dell’art. 46.
 
testo vigente prima della legge n. 160/2019
testo vigente dopo la legge n. 160/2019
Articolo  47
Sanzioni per la violazione
degli obblighi di trasparenza per casi specifici (1)
 
      1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento é pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2. (2)
 
 
 
 
 
 
 
      1. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
 
 
 
      1. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni. (3)
__________
(1) Rubrica sostituita dall’art. 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. 97/2016
(2) Comma introdotto da art. 38, comma 1,lettera b), del d.lgs. 97/2016
(3) Comma sostituito da art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. 97/2016
 
 
 
Articolo  47
Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici (1)
 
  1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento é pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità’ di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità’ accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2.(2)
  1. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.(4)
  2. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni. (3)
__________
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. 97/2016
(2) Comma introdotto da articolo 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. 97/2016 e, poi, sostituito dall’art. 1, comma 163, legge  n. 160/2019.
(3) Comma sostituito da articolo 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. 97/2016 e, poi,modificato dall’art. 1, comma 163, legge  n. 160/2019
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 163, legge n. 160/2019.
 
 
Il quadro delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza per casi specifici, per effetto delle modifiche apportate all’art. 47 risulta il seguente:
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro si applica:
  • ai soggetti obbligati a comunicare le informazioni e i dati di cui al comma 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013;
tale  sanzione è stata sospesa sino al 31/12/2020, dall’art. 1, comma 7, del d.l. n. 162/2019 convertito dalla legge n. 8/2020, limitatamente per i dirigenti non appartenenti alle tipologie di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, e ciò al fine di consentire l’adozione dei necessari provvedimenti di adeguamento del comma 1-bis dello stesso art. 14 alla sentenza della Corte Costituzionale 23/01/2019, n. 20;
  • ai dirigenti che non comunicano, ai sensi dell’art. 14, comma 1-ter, gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica;
  • la sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato , ovvero dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza si applica:
  • al responsabile inadempiente della pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all’art. 14 su citato;
  • al responsabile inadempiente della pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013;
  • al responsabile inadempiente della pubblicazione dei dati di cui all’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 (i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.)
  • agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
 
Per effetto del terzo comma dell’art. 47 e dei combinati disposti di cui al comma 1 dell’art. 46 e del comma 1 dello stesso art. 47 compete all’ANAC la competenza per determinare e comminare le sanzioni per “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente”, ossia per le inadempienze a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti per finalità di trasparenza non soltanto dal d.lgs. n. 33/2013 ma anche dalle altre fonti di diritto nonché, per espressa previsione dell’art. 19, comma 7, del d.lgs.19/08/2016, n. 175, per la mancata o incompleta pubblicazione obbligatoria, sia per le società e sia per le pubbliche amministrazioni socie, dei provvedimenti e dei contratti di cui ai commi 5 e 6 dello stesso art. 19.
 
Il procedimento per l’applicazione delle predette sanzioni deve essere disciplinato dall’ANAC, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24/11/1981, n. 689, con apposito regolamento.
 
Tutti i provvedimenti dell’ANAC con cui sono comminate le sanzioni devono essere pubblicati nel sito istituzionale delle amministrazioni destinatarie del d.lgs. n. 33/2013.

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