18/04/2020 – Ancora sulle ferie 2020. Ferie del 2020: non sono istituto analogo alle pregresse?

Ancora sulle ferie 2020. Ferie del 2020: non sono istituto analogo alle pregresse?
 
La Funzione Pubblica, in cerca di comprensibile captatio benevolentiae, ha prodotto la circolare 2/2020 e l’accordo del 4/4/2020, che sulle ferie hanno contribuito a creare enorme confusione.

Infatti, da un lato i due documenti evidenziano l’ovvio: l’articolo 87, comma 3, del d.l. 18/2020 si occupa delle ferie arretrate e non di quelle del 2020; dall’altro lato, però, entrambi i documenti alimentano l’idea – del tutto errata – che i datori pubblici non possano utilizzare le ferie maturate nel 2020 come strumento per tenere lontani dal lavoro i dipendenti non disponibili in smart working o non utilizzabili in attività indifferibili da svolgere sul posto.

Ma, leggiamo con attenzione l’articolo 87, comma 3: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo,  della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva“.

Ora, al di là di ogni altra considerazione sull’impropria azione che sta svolgendo il Servizio Ispettivo di Palazzo Vidoni e sulle norme del codice civile e della contrattazione collettiva, chiarissime nel consentire la fruizione delle ferie 2020 anche imposte, se l’organizzazione lo richieda, una domanda: non pare che la fruizione delle ferie 2020 sia un istituto “analogo” (anzi, in tutto coincidente) con la fruizione delle ferie “pregresse”? Ma, è possibile aver contribuito a creare un caos, quando la norma che si vuol considerare – a torto – ostativa alla fruizione delle ferie 2020 è essa stessa scritta in modo indubitabilmente acconcio alla loro utilizzazione?

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