20/11/2018 – Dopo il CCNL 21 maggio 2018, il CCDI è da stipulare entro l’anno, su tutte le materie. Coerenza con i principi contabili e Sezione Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia n. 29/2018.

Dopo il CCNL 21 maggio 2018, il CCDI è da stipulare entro l’anno, su tutte le materie. Coerenza con i principi contabili e Sezione Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia n. 29/2018.

di Daniela Scipioni

Il CCDI del 2018 (stagione aperta dopo il 21 maggio 2018) non potrebbe mai essere meramente ricognitivo di discipline già esistenti (precedenti CCDI), per le varie ragioni già approfondite nell’articolo contenuto nel sottostante link di collegamento, in data 6/11/2018, nemmeno sull’argomento di contrattazione relativo ai criteri di utilizzo delle risorse del fondo. Il fondo 2018 è nuovo (artt. 67, 68 e 69) e il primo punto da contrattare è proprio quello che riguarda i criteri di utilizzo delle risorse disponibili previste dall’art. 68 comma 1 (vigente dal 2018) e cioè le destinazioni dell’art. 68 comma 2 che richiamano tutte le nuove indennità (modificate o aggiunte dal CCNL). Queste indennità, anche se docorrono dalla data di sottoscrizione del CCDI successivo al CCNL, dovranno avere vigenza almeno per un giorno del 2018 (es. scrivendo dal 31/12/2018 a valere dal 2019). Non è chi non veda che i criteri di utilizzo per le finalità di cui all’art 68 commi 1 e 2 (anche se trattasi appunto di soli criteri e non di somme), si riferiscono a tutte le possibili destinazioni verso tutte le varie forme di salario accessorio, in un sistema onnicomprensivo e coordinato in  cui il criterio di destinazione di una forma di salario accessorio è strettamente legato al criterio di ciascuna delle altre forme (si sta parlando sempre del medesimo fondo).

Il CCDI che si va a stipulare nel 2018 dopo il CCNL è quindi, per default, nuovo su tutte le materie ed istituti giuridico/economici. Essendo nuovo, nella sostanza non è meramente ricognitivo e conseguentemente non si può nè bypassare nè scavalcare l’anno 2018, nè stipulare nel 2019 un CCDI che riguardi materie ed annualità 2018, in quanto questo CCDI tardivo avrebbe fatalmente un effetto innovativo (non ammesso quindi a sanatoria secondo i principi contabili, per come valutati dalla Sezione Friuli Venezia Giulia). Il chè non esclude certo la vigenza dell’ultrattività dei precedenti CCDI; infatti i CCDI precedenti restano in vigore (ultravigenza) fino al nuovo CCDI che però, quest’anno, ha una natura innovativa e pertanto non può essere rinviato al 2019, invocando l’ultravigenza anche oltre il 31/12/2018. Insomma, l’ultravigenza va bene fino a che non cambia il contesto normativo a monte dei CCDI (nuove leggi e nuovi CCNL).

L’ARAN ha nel frattempo chiarito nuovamente che le norme contenute nei precedenti CCDI (pur in presenza del principio di ultrattività), a seguito del nuovo CCNL, devono ritenersi disapplicate in quanto siano fuori del perimetro definito dal nuovo CCNL; scorrendo le materie di contrattazione decentrata e quelle sui criteri di utilizzo delle risorse e delle nuove indennità, si vede che tutto ciò che riguarda la gestione e l’utilizzo dei trattamenti accessori è stato investito e modificato/innovato dal nuovo CCNL e lo è stato fin dal 2018 (in assenza di norme transitorie). Sempre ARAN ha chiarito che in sede di contrattazione integrativa successiva al CCNL del 21 maggio, si esclude che possano essere disciplinati o continuare ad essere applicati istituti del trattamento economico accessorio non previsti dal CCNL in quanto si determinerebbe un insanabile contrasto tra le due fonti negoziali, a fronte del forte vincolo di coerenza (a pena di nullità) richiesto dall’art 40 d.lgs 165/2001. 

Il princio contabile allegato 4/2, punto 5.2 è perfettamente coerente con quanto sin qui le Corte dei Conti hanno detto (e anche l’ARAN) in merito ai contratti tardivi e alla loro illegittimità (nella misura in cui disciplinino ex novo criteri sostanzialmente innovativi e con preteso effetto retroattivo), con l’ultravigenza, con l’irretroattività delle discipline recate dai CCDI.

I principi contabili stessi fanno salva la possibilità di utilizzare (vanno in avanzo vincolato), anche in assenza di costituzione del fondo, oltre che di CCDI, le sole quote del fondo previste obbligatoriamente dalla contrattazione collettiva nazionale. Sono quelle risorse non disponibili alla contrattazione integrativa decentrata, che non trovano quindi la loro fonte giuridica nel CCDI ma solo nel CCNL. Oggi il CCNL 21 maggio 2018 dice chiaramente quali sono queste risorse non disponibili alla contrattazione integrativa: sono le forme di trattamenti economici espressamente citati al comma 1 dell’art 68 (progressioni orizzontali storiche, comparto, indennità personale educativo, indennità ex ottavi livelli). Questi trattamenti non saranno mai inclusi nella disciplina dei CCDi, nemmeno a livello di criteri, come si ricava epressamente dall’art. 7 comma 4 lettera a).

Tutto il resto è oggetto di contrattazione decentrata o a livello di criteri generali per l’utilizzo delle risorse o a livello anche di disciplina delle singole indennità.

Per riprendere quindi la questione del CCDI entro l’anno, la conseguenza della mancata stipula entro l’anno 2018 del CCDI su tutte le – nuove – materie dell’art. 7, comporterebbe l’illegittimità di tutte le eventuali erogazioni del fondo 2018 e cioè di tutte le erogazioni previste dal comma 2 dell’art. 68 a valere sulle risorse disponibili del comma 1, su un fondo costituito a norma dell’art. 67. Questo è quanto si ricava dall’attuale assetto dei pareri della Corte dei Conti, dai principi contabili, dal CCNL e dall’ARAN, anche nella migliore è più aperta interpretazione che ne ha dato la Sezione Friuli Venezia Giulia, cui si è rifatta di rcente anche l’ARAN.

https://www.segretaricomunalivighenzi.it/06-11-2018-il-ccdi-2018-e-da-stipulare-entro-lanno-perche-intervenendo-in-applicazione-del-nuovo-ccnl-21-maggio-2018-deve-regolare-tutte-materie-nuove-in-assenza-di-qualsiasi-disposizione-transitoria

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