20/09/2019 – Sanzioni amministrative per le violazioni alle ordinanze comunali, ai sensi dell’art. 6, comma 12, della L.R. 1/2014.

Oggetto
Sanzioni amministrative per le violazioni alle ordinanze comunali, ai sensi dell’art. 6, comma 12, della L.R. 1/2014.
Massima
La previsione sanzionatoria connessa all’eventuale violazione dell’ordinanza del sindaco in materia di determinazione degli orari di apertura delle sale da gioco, fissata nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6, comma 12, della legge regionale 1/2014, deve trovare la propria disciplina in un atto regolamentare da adottare ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 4/2003.
Funzionario istruttore
BARBARA RIBIS

barbara.ribis@regione.fvg.it

Parere espresso da
Servizio elettorale, Consiglio delle autonomie locali e supporto giuridico agli enti locali
Testo completo del parere
Il Comune chiede un parere in merito alla disciplina delle sanzioni amministrative che lo stesso deve stabilire per il caso di violazione di ordinanze emesse dal sindaco ai sensi dell’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la determinazione degli orari di apertura delle sale da gioco. Più in particolare desidera sapere se sia sufficiente prevedere la sanzione amministrativa nell’ordinanza sindacale comunale oppure se tale previsione sanzionatoria debba necessariamente essere contemplata in un atto regolamentare dell’ente.

La questione trae origine dalla necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 12, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 recante “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”, il quale recita: ““I Comuni stabiliscono gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale giochi autorizzate non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari non oltre le otto ore giornaliere, contemperando le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell’inquinamento acustico, della quiete pubblica, del contrasto al gioco d’azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori e delle persone più deboli. I Comuni stabiliscono altresì le relative sanzioni amministrative, in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto delle esigenze di tutela di cui al periodo precedente”.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’ultimo periodo della norma sopra richiamata soccorre il disposto di cui all’articolo 7 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, il quale prevede che: “Le violazioni delle norme dei regolamenti o delle ordinanze provinciali e comunali comportano, qualora la legge non preveda apposite sanzioni, l’irrogazione da parte dell’ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro, nonché di eventuali sanzioni accessorie sospensive o interdittive di attività derivanti da provvedimenti della medesima Amministrazione, determinate con proprie norme regolamentari.”

Atteso che l’articolo 9 (Sanzioni amministrative) della legge regionale 1/2014 nulla dispone in ordine alle violazioni degli orari stabiliti dai comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 12, della medesima legge regionale, si può affermare che la previsione sanzionatoria connessa all’eventuale violazione dell’ordinanza del sindaco in materia di determinazione degli orari di apertura delle sale da gioco, fissata nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6, comma 12, della legge regionale 1/2014, debba trovare la propria disciplina in un atto regolamentare da adottare ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 4/2003.

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