21/09/2019 – Convalida degli eletti – contestazione causa di incompatibilità

Convalida degli eletti – contestazione causa di incompatibilità
In sede di convalida degli eletti devo contestare una causa di incompatibilità per debito tributario verso l’ente. Ciò parrebbe comportare la diffusione di dati personali. La seduta deve essere pubblica? Ricordo che l’opposizione di cause di incompatibilità può essere rilevata d’ufficio o da qualsiasi cittadino.
a cura di Maria Grazia Vivarelli
Il regolamento del parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Dir. n. 95/46/CE, vale a dire il Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, all’art. 4, sotto la rubrica “Definizioni”, stabilisce che “s’intende per «dato personale» qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Pertanto, sicuramente la causa di incompatibilità per debito tributario verso l’ente dell’eletto è un dato personale. Tuttavia, l’art. 6, comma 1, del Reg. cit. sotto la rubrica “Liceità del trattamento” stabilisce che:
“Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c ) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.”
Si rileva, ancora, che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha recepito il Regolamento suddetto, all’art. 2-ter, (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri) ha stabilito che:
— “La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.” (comma 3);
— si intende per: a) “comunicazione“, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione; b) “diffusione“, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”. (comma 4)
Il comma 1 del citato art. 2-ter, stabilisce inoltre che “La base giuridica prevista dall’art. 6, par. 3, lett. b) del regolamento, è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”.
Pertanto, essendo la causa di incompatibilità per debiti tributari espressamente prevista dalla legge – ossia dall’art. 63D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che sotto la rubrica “Incompatibilità” stabilisce al comma 1 “Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale … 6) Colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” – , il trattamento del dato personale nelle sue forme della comunicazione e della diffusione è lecito.

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