20/09/2017 – referendum consultivo regionale del prossimo 22 ottobre e ruolo “propulsivo” dei Comuni . Why not ?

19/09/2017 – referendum consultivo regionale del prossimo 22 ottobre e ruolo “propulsivo” dei Comuni . Why not ?

Breve replica al collega Daniele Perotti, segretario generale del comune di Bergamo

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2017/745, pubblicato sul BURL 27/7/2017 n. 30 S.Ord. è stato indetto un referendum consultivo regionale ai sensi dell’art. 25 e ss. della L.R. 34 del 28-4-1983.

Il quesito che verrà sottoposto agli elettori il prossimo 22 ottobre è il seguente: “Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?”

In diversi comuni della Lombardia, su iniziativa di diversi gruppi consiliari, sono state depositate mozioni, da sottoporre all’esame dei rispettivi consigli, con le quali impegnare l’ente ad assumere un ruolo “propulsivo”, attraverso specifiche attività di comunicazione e di iniziative divulgative volte a promuovere la conoscenza della materia e dei contenuti del referendum consultivo regionale del prossimo 22 ottobre.

Il collega Perotti, dopo un’attenta disamina della questione giunge alla conclusione che il Comune non possa assumere iniziative “propulsive” in materia con la conseguente che queste mozioni debbano considerarsi inammissibili.

Sarei stato d’accordo con il collega se si fosse trattato di un qualsiasi referendum, ma non in questo caso.

Il referendum consultivo promosso dalla stessa Regione è volto a verificare l’opinione degli elettori circa l’avvio del percorso che porti la Regione a vedere ampliata la potestà legislativa del Consiglio regionale e per l’effetto il grado di autonomia della Regione stessa.

Come tutti sanno il nostro Ordinamento distingue tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale con un grado di autonomia e risorse ben maggiori delle prime.

Tuttavia la Riforma del Titolo V della Costituzione ha voluto offrire l’opportunità a tutte le Regioni a statuto ordinario di acquisire un maggiore grado di autonomia, ampliando le materie in cui esercitare la potestà legislativa e regolamentare, realizzando il c.d. “regionalismo differenziato”.

La previsione contenuta nell’art.119 in ragione della quale ad autonomia normativa debba accompagnarsi anche autonomia finanziaria, lascia intendere che ad un maggior grado di autonomia debba necessariamente corrispondere maggiori risorse.

L’art.116 così recita “Ulteriori  forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le  materie  di  cui  al  terzo  comma dell’articolo 117 e le materie indicate  dal  secondo  comma  del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente  all’organizzazione  della  giustizia di pace, n) e s),possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa  della  Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto  dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle  Camere  a  maggioranza  assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

E’ la stessa norma costituzionale a richiedere che il Comune si esprima sull’iniziativa promossa dalla Regione volta ad ottenere un maggior grado di autonomia normativa e maggiori risorse da gestire.

Gli enti locali, Comuni, Provincie e Città Metropolitane, anche attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali, saranno chiamati nell’ambito del complesso procedimento delineato dalla Costituzione ad esprimersi sulla questione.

Le brevi considerazioni che precedono fanno concludere per l’ammissibilità delle mozioni in materia.

Antonio Sebastiano Purcaro –  Segretario generale della Provincia di Bergamo

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