20/07/2017 – Diffamazione su facebook dell’impiegata comunale, non è diritto di critica se non sono indicati i fatti

Diffamazione su facebook dell’impiegata comunale, non è diritto di critica se non sono indicati i fatti

di Alberto Ceste

 

“Chi offende la reputazione di un’impiegata comunale non citandola esplicitamente, ma alludendo ad essa in modo inequivocabile, affermando in manifesti affissi nella pubblica via e su post di facebook che ha agevolato il proprio fratello nella fornitura di poltrone al Comune in cui presta servizio, senza l’espletamento di una gara preventiva e ad un prezzo più elevato rispetto ad altre offerte del mercato altrettanto valide, risponde del reato di diffamazione pluriaggravata prevista dall’articolo 595 comma 3 del codice penale. Non può, infatti, invocare a proprio favore la scriminante del diritto di critica di cui all’articolo 51 comma 1 del codice penale se non è emersa la verità dei fatti storici penalmente rilevanti affermati e criticati.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza n. 34160 del 12 luglio 2017.”

 

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