21/07/2017 – Appalti senza gara, via libera dal Consiglio di Stato alle Linee guida Anac

Appalti senza gara, via libera dal Consiglio di Stato alle Linee guida Anac

Appalti 20 luglio 2017, di sd

Recepite le indicazioni di Palazzo Spada in ordine all’affidamento delle forniture e dei servizi informatici

Attraverso il parere n. 1703 del 18 luglio 2017, il Consiglio di Stato ha espresso un parere positivo riguardo alle Linee guida dell’Anac relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, di cui all’art. 63 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Nel parere la Commissione speciale di Palazzo Spada osserva che le Linee guida in oggetto, rispetto alla versione precedente, sono state implementate alla luce del parere dell’AGCM e di quello dell’AGID, nonché delle indicazioni del precedente parere interlocutorio del Consiglio di Stato. In quest’ultimo si chiedeva, in particolare, un approfondimento in ordine all’utilizzo del criterio del costo del ciclo di vita per prevenire il lock-in e un approfondimento circa l’affidamento dei servizi informatici.

Entrambi tali aspetti – osserva la Commissione speciale – sono presi in considerazione nelle nuove linee guida. Esse, rispetto alle precedenti, indicano con maggior dettaglio:

– il contenuto della motivazione della decisione di fare un affidamento diretto per ragioni di infungibilità dell’operatore economico (par. 2.1.);

– il contenuto della programmazione per servizi e forniture (par. 2.2.);

– il contenuto della progettazione che deve aver riguardo anche al tema dei pezzi di ricambio e della manutenzione, al fine di evitare il lievitare dei costi di c.d. aftermarket (con il rischio che un operatore possa adottare strategie opportunistiche, presentando un’offerta particolarmente aggressiva, potendo contare sul successivo recupero di consistenti guadagni negli aftermarkets) (par. 2.2.);

– la necessità di procedere agli affidamenti considerando il costo del ciclo di vita, in modo da mettere in conto sia i costi di aftermarket sia i c.d. switching cost derivanti dal cambio di fornitore (par. 2.2.);

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