20/07/2017 – Acquisto terreni

Estremi nota parere
     Protocollo 7225
     Data 17/07/2017
Estremi quesito
     Anno 2017
     trimestre III
Ambito PATRIMONIO
Materia alienazioni e acquisti
Oggetto

Acquisto terreni. 

Massima

L’art. 12, c. 1 ter, D.L. n. 98/2011, introdotto dall’art. 1, c. 138, L. n. 228/2012, e da ultimo modificato dall’art. 14 bis, c. 1, D.L. n. 50/2017, stabilisce, a decorrere dal 2014, limitazioni all’acquisto di beni immobili per gli enti territoriali, tenuti a comprovarne l’indispensabilità e l’indilazionabilità, nell’ottica di conseguire risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno. 

La giurisprudenza contabile tende ad escludere dall’applicazione del comma 1 ter le procedure espropriative, caratterizzate dal fatto che è riconosciuto al proprietario non un prezzo di acquisto ma un indennizzo, e al cui interno trovano comunque adeguata considerazione le prerogative del comma 1 ter. 

L’art. 11, c. 11, L.R. n. 5/2013, come novellato dall’art. 11, c. 5, L.R. n. 6/2013, prevede che le disposizioni di cui all’art. 12, D.L. n. 98/2011, come modificato dall’art. 1, c. 138, L. n. 228/2012, non si applicano agli enti locali del Friuli Venezia Giulia per gli acquisti finanziati in tutto o in parte con legge regionale. 

 

Funzionario istruttore VALERIA RATINI

0432/555359

VALERIA.RATINI@REGIONE.FVG.IT

Parere espresso da SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Testo completo del parere

Il Comune riferisce di aver concluso nel 2015 la realizzazione di una pista forestale, per cui ha avuto un finanziamento in parte regionale e in parte comunale (mutuo) e avendo ottenuto preventivamente dai proprietari dei terreni interessati la disponibilità alla cessione dei medesimi, per il corrispettivo pattuito, mediante accordo bonario del 2008, ratificato dal Consiglio comunale nel 2014. L’Ente chiede, dunque, al fine di regolarizzare la pratica, se può procedere all’acquisto dei terreni già previsto nell’accordo bonario del 2008, tenuto conto dei vigenti limiti previsti dall’art. 12, c. 1 ter, D.L. n. 98/2011, e della giurisprudenza in proposito o, in caso contrario, se possa sanare l’intervento acquisendo l’area secondo le norme di interesse contenute nel Testo unico sulle espropriazioni[1]. 

Sentito il Servizio finanza locale di questa Direzione centrale si esprime quanto segue. 

L’art. 12, c. 1 ter, D.L. n. 98/2011, come novellato dall’art. 14 bis, D.L. n. 50/2017, prevede che a decorrere dall’1 gennaio 2014, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti da patto di stabilità interno, gli enti territoriali (e gli enti del Servizio sanitario nazionale) effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall’Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all’acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio previo rimborso delle spese. 

Sul piano dell’ordinamento regionale, l’art. 11, c. 11, L.R. n. 5/2013, come novellato dall’art. 11, c. 5, L.R. n. 6/2013, prevede che le disposizioni di cui all’art. 12, D.L. n. 98/2011, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge 228/2012, non si applicano agli enti locali della Regione per gli acquisti di immobili finanziati in tutto o in parte con legge regionale. 

Avuto riguardo a quest’ultima previsione regionale, l’Ente potrà innanzitutto verificare se nei decreti di assegnazione dei fondi regionali di finanziamento vi sia la specifica previsione delle somme a disposizione per l’acquisizione dei terreni interessati dalla pista forestale. In tal caso, infatti, le operazioni di acquisto saranno possibili ai sensi di detta norma regionale. 

Se così non fosse, in relazione alle ipotesi prospettate dall’Ente di acquistare i terreni secondo l’accordo bonario con i rispettivi proprietari ratificato con atto consiliare nel 2014, oppure di sanare l’intervento acquisendo l’area secondo la disciplina di interesse contenuta nel Testo unico sulle espropriazione, si esprimono le seguenti considerazioni, con la precisazione che l’aspetto dell’acquisizione sanante ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 verrà trattato in generale sotto il profilo della riconducibilità dell’espropriazione per pubblica utilità nell’ambito di applicazione del comma 1 ter vigente, avuto riguardo alla giurisprudenza formatasi sul punto. Ulteriori considerazioni puntuali sul punto potranno essere espresse, per quanto di competenza, dal Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, che legge per conoscenza, qualora lo riterrà opportuno. 

Le acquisizioni di immobili da parte delle pp.aa. a mezzo procedura espropriativa o in quanto programmate da delibere dei competenti organi comunali sono state poste dal legislatore come fattispecie derogatorie alla previgente norma di divieto di acquisto di immobili, di cui al comma 1 quater dell’art. 1 del D.L. n. 98/2011, valida per l’anno 2013. 

Con l’art. 10 bis del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, il legislatore ha, infatti, dettato una norma di interpretazione autentica dell’art. 12, c. 1 quater, D.L. n. 98/2011, escludendo dal divieto di acquisto ivi previsto, tra l’altro, le ‘procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché […] alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni […]’. 

Visto che l’atto consiliare dell’Ente di ratifica dell’accordo bonario risulta avvenuto nel 2014 e dunque successivamente alla data del 31 dicembre 2012 prevista dalla norma di interpretazione autentica, la possibilità di estendere le fattispecie di salvezza ivi previste anche alla disposizione dell’art. 12, comma 1 ter, D.L. n. 98/2011, è circoscritta alla sola ipotesi derogatoria della procedura espropriativa. 

In proposito, si sono espresse alcune Sezioni regionali della Corte dei conti nel senso di escludere dette procedure espropriative dall’ambito di applicazione del comma 1 ter vigente. 

La Corte dei conti Lombardia, sulla scia delle Sezioni regionali per il Veneto e per la Puglia, ha espresso l’avviso per cui la formulazione del comma 1 ter disciplina le sole ipotesi in cui sia contemplata la previsione di un prezzo di acquisto, e quindi i soli acquisti iure privatorum, ove le pp.aa. agiscono al pari dei soggetti privati, mentre non si applica alle procedure espropriative per pubblica utilità, ove è riconosciuto al proprietario non un prezzo di acquisto ma un indennizzo, che non può rappresentare un corrispettivo. Questo, peraltro, non significa – afferma la Sezione lombarda – che all’interno del procedimento espropriativo non trovino adeguata considerazione le prerogative enunciate dal comma 1 ter, che prescrive la necessità di comprovare l’indispensabilità e la non dilazionabilità dell’operazione, nell’ottica di conseguire risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno. Ed infatti, attraverso la dichiarazione di pubblica utilità, l’autorità espropriante è tenuta a ponderare e confrontare gli interessi coinvolti e le prerogative di cui sono portatori i soggetti del procedimento, fra le quali devono essere ricompresi i vincoli di finanza pubblica. Ciò è testimoniato anche dal fatto che il d.p.r. n. 327/2001 è ispirato espressamente ai principi di economicità ed efficienza, oltre che di pubblicità e semplificazione (art. 2, comma 2) [2]. 

Peraltro, per completezza espositiva, va segnalato anche l’orientamento della Corte dei conti Piemonte, la quale, successivamente alla norma di interpretazione autentica del comma 1 quater recata dall’art. 10 bis, D.L. n. 35/2013, osserva che per quanto riguarda la previsione del comma 1 ter non risultano essere state identificate eccezioni, alle condizioni ivi indicate, in sede d’interpretazione autentica[3]. 

——————————————————————————– 

[1] D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, recante: ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)’. 

[2] Corte dei conti Lombardia 5 marzo 2014, n. 97, che richiama Corte dei conti Veneto 12 giugno 2013, n. 148 e Corte dei conti Puglia, deliberazione 3 maggio 2013, n. 89. Per la Sezione pugliese, l’estensione delle limitazioni all’acquisto di beni immobili di cui al comma 1 ter anche alle procedure espropriative si tradurrebbe nel divieto di avviare o proseguire procedimenti di espropriazione per pubblica utilità in assenza di un’espressa disposizione legislativa ed in contrasto con l’art. 42, comma 3, della Costituzione recante, invece, il fondamento della potestà espropriativa della pubblica amministrazione. (Secondo il dettato dell’art. 42, c. 3, Cost., la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale). 

La tesi dell’esclusione delle procedure espropriative dalla soggezione alla disciplina del comma 1 ter è confermata da Corte dei conti Lombardia, 24 settembre 2015, n. 310. 

[3] Corte dei conti, sez. reg. contr. Piemonte, 21 novembre 2013, n. 402. Ed invero, nel caso sottoposto al suo esame, la Corte dei conti ritiene escluso dall’applicazione del comma 1 ter il procedimento ablativo, per la circostanza specifica di essere questo già in corso e già nello stadio successivo all’approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità, in una fase cioè in cui risulta in re ipsa integrato il requisito di indispensabilità e indilazionabilità richiesto dal comma 1 ter citato. D’altro canto, la ratio della deroga, espressamente disposta per il 2013, dall’art. 10 bis, D.L. n. 35/2013, a favore delle procedure espropriative, risulterebbe vanificata se poi, per la prosecuzione delle stesse nell’esercizio 2014, fossero richieste le restrittive condizioni di cui al comma 1 ter. 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto