20.01.2015 – Oiv: è illegittima la revoca senza parere A.N.A.C.

Oiv: è illegittima la revoca senza parere A.N.A.C.

Antonio Casesa

 

Il TAR Puglia, Lecce con la sentenza n. 3121 del 18 dicembre 2014 offre alcuni spunti di riflessione in materia di revoca dell’incarico di componente monocratico dell’OIV.

La fattispecie riguardava il sindaco di un comune che revocava il componente (monocratico) dell’Organismo di valutazione ex art. 14 d.lgs. n. 150/2009, riconducibile alla figura del funzionario onorario (Cons. Stato, sez. V, ordinanza n. 3897/2014). Contro la revoca, il suddetto componente presentava ricorso al TAR Puglia, Lecce, che lo accoglieva parzialmente.

La decisione qui segnalata appare tuttavia interessante sotto tre profili. Il primo profilo riguarda la giurisdizione sollevata dal comune, in quanto il giudice ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione rilevando che alle controversie relative ai funzionari onorari non si applicano le norme sul pubblico impiego, sicché la giurisdizione va ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo in conseguenza della natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio, attribuendosi al primo le cause aventi ad oggetto i diritti soggettivi e al secondo quelle riguardanti gli interessi legittimi  (Cass. sez. un. civili, 7 luglio 2011, n. 14954).

Il componente monocratico dell’Organismo di valutazione ex art. 14 d.lgs. n. 150/2009 è riconducibile alla figura del funzionario onorario (Cons. Stato, sez. V, ordinanza n. 3897/2014): la posizione giuridica fatta valere dall’interessato che aspira alla nomina o, come nel caso di specie, si oppone alla revoca ha la consistenza di interesse legittimo (arg. in base a Cons. Stato, sez. V, n. 6692/2012). Il secondo profilo analizzato nella sentenza riguarda le corrette modalità di revoca dell’incarico in argomento. Infatti l’art. 10 della delibera Anac n. 12/2013 stabilisce che:“L’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e preceduta  dal parere della Commissione”. Sulla base di tale presupposto, il TAR adito ha ritenuto illegittima la revoca sia per l’omessa previa acquisizione del suddetto preventivo parere dell’ANAC nonché per la mancanza di comunicazione di avvio del procedimento richiesta dall’art. 7 l. n. 241/1990.

Il terzo profilo che viene in rilievo riguarda, invece, il preteso danno all’immagine che il TAR ha ritenuto non risarcibile, sia perché la revoca è stata pubblicata sul sito del Comune in adempimento di un obbligo di trasparenza imposto dalla l. n. 33/2013, sia perché il ricorrente non ha provato le conseguenze dannose derivategli da tale pubblicazione.

Va soggiunto, per completezza espositiva, che la giurisprudenza ha da tempo ripudiato la teoria del cd. danno-evento ( che identificava il danno con l’evento dannoso, ovvero con la mera lesione dell’interesse protetto), affermando che il danno non patrimoniale, e dunque anche il danno all’immagine, ha natura di danno-conseguenza, lasciando in tal modo intendere che esso deve, pur sempre, concretarsi in una perdita. (cfr. sez. un. 26972/2008).

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