19/09/2023 – Discrezionalità dell’autorità amministrativa nella scelta dei requisiti di partecipazione ad una gara. Pronuncia del TAR Lazio.

Per giurisprudenza consolidata “I requisiti di partecipazione ad una gara sono fissati dall’autorità amministrativa con ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza [che, per quanto detto, non si ravvisano nella fattispecie], dovendo la loro previsione essere correlata a circostanze giustificate e risultare funzionale all’interesse pubblico perseguito (…) La direttiva 2014/24/Ue, d’altronde, prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che “le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità” (art. 58, par. 4), confermando l’impostazione secondo la quale la p.a. ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara.

Pertanto, il punto di equilibrio del sistema non è dato dal numero di concorrenti operanti sul mercato in grado di offrire il prodotto richiesto, ma dall’esistenza o meno di una ragionevole e proporzionata esigenza del committente pubblico che giustifica la domanda di un prodotto offerto solo da poche imprese.” (così, recentemente, Consiglio di Stato n. 431/2023; tra le più recenti in materia si vedano anche Consiglio di Stato n. 5992/2023, n. 7649/2023, Tar Aosta n. 19/2023).

 

TAR Lazio, Roma, Sez. II Ter, sent. dell’11 settembre 2023, n. 13700.

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto