18/12/2018 – Il decreto semplificazione permette finalmente l’iscrizione delle risorse aggiuntive nel fondo decentrato

Il decreto semplificazione permette finalmente l’iscrizione delle risorse aggiuntive nel fondo decentrato

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

Le parti contrattuali avevano inserito, nel CCNL Funzioni Locali, sottoscritto in data 21/05/2018, una dichiarazione congiunta con la quale evidenziavano che le risorse destinate a remunerare le posizioni di sviluppo economico all’interno delle aree contrattuali dovevano intendersi escluse dai limiti di incremento del salario accessorio, in quanto finanziate direttamente nel contratto nazionale e i cui saldi economici di impatto rientravano nelle previsioni legislative. In modo non diverso doveva procedersi per le risorse addizionali inserite, a partire dall’anno 2019, riguardanti il salario accessorio quantificato in 83,50 Euro annuali per dipendente, la cui consistenza complessiva del personale presente avrebbe dovuto fare riferimento alla data del 31/12/2015. A differenza degli altri rinnovi contrattuali, dove la dichiarazione congiunta è stata da sempre giudicata sufficiente, nel CCNL 2016/2018 la problematica diveniva più complessa in quanto la stessa è stata giudicata, da subito, non coerente con la disposizione contrattuale di cui all’art. 67, comma 2, secondo cui “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017” (ossia di non superamento del salario accessorio stanziato nell’anno 2016). La questione veniva immediatamente evidenziata dalla Corte dei conti per la Puglia (deliberazione n. 99 del 2018) considerando recessiva la dichiarazione congiunta rispetto alla norma contrattuale che ha, in ogni caso, imposto il non superamento dei valori stanziati per il salario accessorio nell’anno 2016. La questione veniva rimessa, allora, alla Sezione delle Autonomie ad opera della Sezione Lombardia, in considerazione della certificazione positiva sul rinnovo contrattuale ad opera delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo (deliberazione n. 6 del 2018). Con deliberazione n. 19 del 2018 la Sezione delle Autonomie dava ragione alla Sezione per la Lombardia precisando come le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte, hanno certificato positivamente l’ipotesi del Contratto in esame, sul punto controverso, precisamente in merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell’art. 67, comma 2 (aumenti determinati dall’ipotesi contrattuale), hanno preso atto della sopra riportata dichiarazione congiunta e non hanno formulato alcuna osservazione critica. Secondo, quindi, la nomofilachia contabile, tale certificazione positiva conduce a ritenere che le predette poste possono incrementare stabilmente il “Fondo risorse decentrate” trovando la loro copertura nell’ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, essendo già state quantificate in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, non determinano effetti finanziari.

Quando tutto sembrava risolto, in sede di audizione al disegno di legge “concretezza”, le stesse Sezioni Riunite fornivano una versione differente della loro certificazione positiva, non correttamente riportata sia dalla Sezione lombarda che da quella delle Autonomie. In particolare evidenziavano come la disposizione legislativa, inserita nel decreto concretezza, di interpretazione autentica, risultava quanto mai opportuna, evidenziando che nella certificazione positiva del contratto nazionale da parte della Corte, veniva evidenziata comunque la necessità di un intervento legislativo chiarificatore, al fine di non perdere le risorse stanziate in sede legislativa. Anzi, nelle sue conclusioni, si evidenziava che, in difetto dell’intervento del legislatore, il giudizio positivo non poteva che essere condizionato ad un effettivo vincolo di destinare le citate risorse solo a fronte di incrementi della produttività individuale e collettiva, indicando tale via in sede di contrattazione decentrata.

L’intervento nel decreto legge semplificazione

L’inserimento, quindi, del chiarimento delle Sezioni Riunite sul decreto concretezza, ha costretto il legislatore ad imbarcare da subito il chiarimento legislativo mediante un decreto legge, in quanto quest’ultimo è immediatamente operativo. Infatti, le disposizioni identiche contenute nel disegno di legge “concretezza” non avrebbero avuto la possibilità di essere approvate nell’anno 2018, in considerazione dei tempi dell’approvazione definitiva in legge da parte dei due rami del Parlamento. Pertanto, con il D.L. 14 dicembre 2018, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, è stato inserito all’art. 11 la seguente disposizione sui fondi destinati al trattamento accessorio del personale dipendente della PA “In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’art. 48D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”. In questo modo non solo vengono salvate le risorse di cui all’art. 67, comma 2, lett. a) e lettera b), oggetto di particolare interesse dei giudici contabili, ma anche le eventuali risorse addizionali che dovessero aprirsi con la nuova finestra contrattuale del 2019-2021 inserita al momento nella legge di bilancio 2019 non avrebbero problemi interpretativi additivi.

Annotazione conclusive

In tale caos, sulla corretta interpretazione delle risorse da inserire nella costituzione dei fondi decentrati, solo a pochi giorni dalla conclusione dell’anno si è avuta la possibilità di poter legittimamente inserire tali risorse addizionali. In effetti la situazione potrebbe essere la seguente: a) i responsabili delle risorse umane che avessero già quantificato le risorse decentrate, quale incremento nei propri fondi decentrati, anche basandosi sulla interpretazione della Sezione delle Autonomie, non dovranno procedere ad alcuna correzione; b) tutti i responsabili delle risorse umane che invece hanno considerato escluse le citate risorse finanziarie, dovranno ora procedere ad una rettifica in aumento del fondo delle risorse decentrate in quanto solo ora disposte dalla legge in modo espresso. Resta da verificare se e quale destinazione sia stata data alle citate risorse, anche a fronte delle difficoltà di poter chiudere la trattativa del contratto decentrato entro l’anno corrente da parte di moltissimi enti locali.

Art. 11D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (G.U. 14 dicembre 2018, n. 290)

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