17/12/2018 – L’uscita di dirigenti riduce il fondo per il salario accessorio solo negli enti che hanno sforato gli obiettivi di finanza pubblica

L’uscita di dirigenti riduce il fondo per il salario accessorio solo negli enti che hanno sforato gli obiettivi di finanza pubblica

di Luciano Cimbolini

QUI la delibera della Corte dei conti Piemonte n. 124/2018

“La Sezione di controllo per il Piemonte (delibera n. 124/2018) interviene su una questione molto delicata, vale a dire i limiti al trattamento accessorio della dirigenza degli enti locali e le eventuali riduzioni per cessazioni di dirigenti in servizio.
La questione 

Nello specifico, il Presidente di una Provincia ha chiesto se, in conseguenza della mobilità verso un altro ente di un dirigente, la riduzione della spesa annuale per la retribuzione di posizione e di risultato del dirigente cessato, le cui funzioni siano state redistribuite in capo ai restanti dirigenti, va considerata un’economia di bilancio o può invece essere utilizzata per la determinazione del fondo risorse decentrate dell’area dirigenza, anche in caso di soppressione del posto che si è reso vacante.”

 
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da servizi.corteconti.it
“Provincia di Vercelli – richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017 in materia di trattamento economico accessorio del personale. Il parere riguarda la possibile destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del personale in servizio ed, in particolare, se tale riduzione determini l’obbligo per l’ente di ridurre in misura proporzionale le risorse destinabili al trattamento accessorio del personale, con conseguente economia di bilancio, o se tali risparmi possano confluire, invece, nel fondo risorse decentrate, andando ad incrementare le risorse disponibili per il trattamento accessorio dei dipendenti in servizio. La nuova formulazione dell’art. 23 co. 2 del d.lgs. 75/2017 prevede l’obbligo di riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio solo per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2015. Da tale formulazione letterale deriva che, per gli enti rispettosi del patto e, dunque, al di fuori dell’ipotesi eccezionale specificamente prevista dalla norma, la riduzione del personale in servizio non comporti automaticamente l’obbligo di ridurre in misura proporzionale le risorse disponibili per il trattamento accessorio del personale.”

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