18/04/2020 – Il rientro nella sede di lavoro per i lavoratori degli Enti Locali

Il rientro nella sede di lavoro per i lavoratori degli Enti Locali
ROTA DEBORAH – 17 APRILE 2020
 
È di questi giorni la comunicazione dell’Assessore Gallera dell’avvio dei test sierologici tramite prelievo ematico il 21 aprile 2020 “cominciando dagli operatori sanitari e socio sanitari della Lombardia e dai cittadini che devono tornare al lavoro con particolare riferimento alle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi” ma, ad oggi, le uniche indicazioni presenti riguardano il personale che deve recarsi al lavoro e che è stato assente per malattia o quarantena in caso di contatto con un cittadino “accertato o sospetto” COVID. In ogni caso i test ematici non sono ancora pronti.
Del 15 aprile 2020 è la nota di Regione Lombardia, DG Welfare, che individua il “percorso di riammissione in collettività lavorativa” per i lavoratori delle aziende che, secondo il DPCM 10 aprile 2020, devono presentarsi al lavoro e sono in isolamento domiciliare obbligatorio o fiduciario. Quindi anche per quei lavoratori degli Enti Locali, codice Ateco 84, ai quali è stata richiesta la presenza nel luogo di lavoro.
Nella nota vengono individuate le procedure, in capo al medico di base per l’effettuazione del tampone nasofaringeo, la cui negatività è condizione indispensabile per il rientro in Comune.
Per riassumere:
  • se il lavoratore è in isolamento domiciliare obbligatorio ovvero ha fatto il tampone ed è risultato positivo, dopo 3 giorni senza febbre o 14 giorni senza alcun sintomoil rientro è previsto solo dopo aver fatto due tamponi a distanza di 24 ore;
  • se il lavoratore è in isolamento domiciliare fiduciario ovvero:
    • ha avuto sintomi simili all’influenza senza aver fatto il tampone deve stare in malattia, dall’insorgenza dei sintomi, dai 21 ai 28 giorni (secondo quanto stabilito dal proprio medico)
    • è stato a contatto con un caso accertato o sospetto di COVID, sintomatico, ma non ha fatto il test,
in entrambi i casi senza sintomi continuativi per 14 giorni, prima di rientrare al lavoro, deve fare un tampone, e se positivo, rifarlo a distanza di 24 ore.
Se i tamponi rimangono positivi si rientra in isolamento domiciliare e fino all’esito negativo del tampone, il Medico di Medicina Generale dispone la malattia.
La malattia derivante da COVID-19 inoltre può essere infortunio sul lavoro. La circolare INAIL 13/2020 del 3 aprile 2020 ha specificato che, tra i soggetti per i quali può scattare la presunzione semplice di origine professionale della malattia, si ricomprendono anche le attività lavorative che comportano il costante rapporto con il pubblico e l’utenza, come ad esempio il front office o la Polizia Locale nei comuni, evidenziando una forte esposizione degli stessi alla possibilità di contagio, ancorché asintomatici. Quindi è necessario che il lavoratore richieda nel caso di sintomi da coronavirus, anche senza l’esito di un tampone positivo, l’avvio dell’infortunio al proprio Ente. Sarà compito dell’INAIL verificare se è riconducibile a causa di servizio e ricercare tutta la documentazione sanitaria. A tal fine saranno utili, quando saranno attivi, i test sierologici.
Nel generale obiettivo di garantire la salute dei lavoratori e dei cittadini nonché la tenuta di un sistema sanitario fortemente provato dai contagi, si ritiene però che sia indispensabile prevedere lo screening di tutti i lavoratori comunali e non solo nei casi previsti dalla nota di Regione Lombardia come intervento di prevenzione da eventuali contagi.
Per questo motivo è opportuno che le Amministrazioni Comunali si attivino, nell’ambito dei protocolli vigenti, anche richiedendo a proprie spese ulteriori verifiche, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.
Siamo pronti a supportare le Amministrazioni in questa richiesta ad ATS.
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