18/02/2020 – I tributi locali vanno pagati per intero

I tributi locali vanno pagati per intero

I tributi locali, pur a fronte dell’impugnativa del relativo atto impositivo e della pendenza del rispettivo giudizio, vanno pagati per l’intero ammontare, valendo la regola della riscossione frazionata ex art. 68 comma 1 del dlgs 546/92, semmai, soltanto con riferimento alle relative sanzioni. La Ctp di Bergamo, con sentenza 546-03-2019, si è servita del suddetto principio normativo nel giudicare su un ricorso proposto da una società immobiliare avverso l’Agenzia delle entrate-riscossione e il comune di Bergamo. Nella fattispecie l’immobiliare spa proponeva ricorso per una cartella di pagamento a titolo di Imu 2012 dovuta al comune di Bergamo. La stessa cartella traeva origine da un avviso di accertamento dalla stessa contribuente impugnato dinanzi la Ctp e ancora pendente in appello. La spa contestava, quindi, l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo dell’intero importo accertato con avviso e, ex combinato disposto degli artt. 68, comma 1, lett. b) dlgs 546/1992, e 19 dlgs 472/1992, richiedeva la riduzione degli oneri di riscossione, poiché avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo soltanto i due terzi delle somme riferibili alle dette causali.

Il comune di Bergamo insisteva per la correttezza del dovuto richiesto eccezion fatta, per mero errore materiale, per le sole sanzioni che erano state iscritte a ruolo per l’intero ammontare, in quanto aveva provveduto in autotutela allo sgravio di un terzo della cartella.
I giudici bergamaschi, analizzato il caso di specie, decidevano di accogliere il ricorso proprio limitatamente alle doglianze inerenti le sanzioni. L’art. 19 comma 1, dlgs 472/97 stabilisce, infatti, che «in caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista la riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall’art. 68 commi 1 e 2 del dlgs 546/1992».
Essendo lo sgravio della cartella avvenuto per un terzo del totale delle sanzioni irrogate, l’importo Imu iscritto a ruolo e i relativi interessi rimanenti erano, invece, legittimi e meritevoli di conferma, anche nella loro totalità. La Ctp disponeva, di conseguenza, la rideterminazione degli oneri di riscossione relativi alle somme residue dell’iscrizione a ruolo, accogliendo il ricorso solo parzialmente, proprio nei limiti delle sanzioni e condannava le parti del giudizio alla compensazione delle spese di lite.
Nicola Fuoco
(…) La immobiliare Spa ha proposto ricorso avverso una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti da Agenzia delle entrate-riscossione, con la quale le è stato intimato il pagamento (…) a titolo di Imu dovuta al comune di Bergamo per l’anno di imposta 2012.
Premesso che detta cartella aveva tratto origine da un avviso di accertamento da essa contribuente tempestivamente (…) avverso la cui decisione, favorevole all’ente impositore, aveva interposto gravame e che il giudizio di appello era ancora pendente, deduce l’illegittimità della iscrizione a ruolo, da parte del comune, dell’intero importo di quanto richiesto con l’avviso di accertamento, (…) riduzione anche degli oneri di riscossione.
(…) Il comune di Bergamo ha preliminarmente evidenziato di aver provveduto, in autotutela, a disporre il parziale sgravio della cartella in contestazione, (…) le sanzioni, le quali, per mero errore materiale, erano state iscritte a ruolo per il loro intero ammontare. (…)
Costituitasi a sua volta in giudizio, Agenzia delle entrate-riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva (…).
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all’art. 68, comma 1, dlgs n. 546/92, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli «casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo», non si applica in tema di imposta comunale sugli immobili, in quanto per tale tributo il pagamento frazionato, già previsto dall’art. 15 del dpr n. 602 del 1973 (poi abrogato dall’art. 37 del dlgs n 46/1999) per altri tipi di imposta, non trova applicazione.
Pertanto, anche se l’avviso di accertamento viene impugnato, l’lci (ma uguali rilievi valgono anche per l’Imu) e gli altri tributi locali si riscuotono per l’intero, non applicandosi a essi (…) la cosiddetta «riscossione frazionata in pendenza del giudizio» (in termini cass. 5318/2019; v. anche cass. 22495/2017; 22494/2017; 8554/2016; 19015/2015).
Diversamente è a dirsi riguardo alle sanzioni, stabilendo l’art. 19, comma 1, dlgs n. 472/97 che «in caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista la riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall’art. 68, commi 1 e 2 del dlgs 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario» (…).
Entro tali limiti il ricorso deve essere accolto (…).

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