17/05/2017 – Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 maggio 2017

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 maggio 2017

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell’Unione dei Comuni Colline Matildiche

 

La Giurisprudenza Consultiva

APPALTI PUBBLICI

– Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche il singolo incarico di patrocinio legale va inquadrato come appalto di servizi, affidato nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del citato decreto. E’ legittima la redazione di elenchi di operatori qualificati articolati in settori di competenza.

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 26 aprile 2017, n. 73/2017/VSGO

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 26 aprile 2017, n. 74/2017/VSGO

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 26 aprile 2017, n. 75/2017/VSGO

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 9 maggio 2017, n. 81/2017/VSGO

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 9 maggio 2017, n. 77/2017/VSGO

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 9 maggio 2017, n. 78/2017/VSGO

– L’ente pubblico può legittimamente decidere di prorogare un rapporto contrattuale avente a oggetto un bene/un servizio oggetto di convenzione stipulata da una centrale di committenza, se detta facoltà sia stata esplicitamente prevista nel bando di gara e nel contratto; ciò, poiché così facendo non sarebbe posto in essere un nuovo contratto, possibilità, quest’ultima, che sarebbe invece preclusa dall’art. 1, comma 510L. n. 208 del 2015, salvo il caso in cui il bene/servizio oggetto di convenzione stipulata da una centrale di committenza non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. E’ comunque onere dell’Ente pubblico evidenziare, in modo adeguato e puntuale, le ragioni che eventualmente lo inducono a prorogare la durata del contratto; in particolare, la motivazione ben potrebbe essere integrata dall’evidenziazione di un notevole risparmio di spesa, rispetto alle condizioni economiche previste dalla convenzione stipulata dalla centrale di committenza.

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 9 maggio 2017, n. 88

 

CONTABILITA’ E CONTROLLI

– L’acquisizione di una partecipazione in società in perdita strutturale non appare coerente con l’impianto normativo offerto dagli artt. 5, commi 1 e 2, 14, commi 5, e 21 del nuovo testo unico approvato con D.Lgs. n. 175 del 2016. Tale condotta, inoltre, si pone in contrasto con i canoni di efficienza ed economicità che devono guidare l’operato dell’ente pubblico.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 28 aprile 2017, n. 48

– La Sezione esamina la vigenza dei divieti e dei limiti previsti dal testo originario dell’art. 35L. n. 865 del 1971, l’alienabilità dei beni realizzati su aree concesse in diritto di proprietà, i vincoli del prezzo massimo di alienazione e di locazione in sede di stipula di atti aventi per oggetto alloggi costruiti su aree assegnate in diritto di proprietà con convenzione stipulata prima del 15/3/1992. Richiamata la normativa in materia, la Sezione osserva che: i) in mancanza di norme transitorie, dall’entrata in vigore dell’art. 20, comma 1, L. n. 179 del 1992, come sostituito dall’art. 3L. n. 85 del 1994 (ossia dal 19/2/1994), è stata consentita la libera alienabilità degli alloggi di edilizia agevolata, a far data dal primo giorno del sesto anno dalla loro assegnazione o acquisto; ii) dalla stessa data sono state travolte, come affermato dalla Corte di Cassazione (v., per tutte, Cass. Civ., Sez. I, n. 26915/2008), “le clausole, contenute in provvedimenti amministrativi o in strumenti convenzionali, contrastanti con tale regime di libera alienabilità post-quinquennale degli immobili. Infatti, le convenzioni intercorse tra enti territoriali e pubblici, in generale, con le cooperative di costruzione di tali alloggi, che si siano ispirate alle più restrittive condizioni stabilite nell’art. 35L. n. 865 del 1971 (…) sono cadute inesorabilmente con l’abrogazione di tali disposizioni e con la loro sostituzione” da parte del nuovo regolamento liberistico. Altresì, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che, in ragione della sopravvenuta modifica legislativa “trattandosi di materia protetta da riserva di legge, deve ritenersi nulla e sostituita di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., la clausola della convenzione attuativa del programma P.E.E.P. che contenga una disciplina limitativa del regime di commerciabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica più restrittiva” (T.A.R. Lombardia, Sez. III, n. 5458/2003). Alla luce della citata giurisprudenza, la Sezione ritiene irrilevante la circostanza che la convenzione abbia data anteriore al 1992 ai fini dell’applicazione della normativa previgente abrogata, in quanto la nuova normativa, nel liberalizzare pressoché integralmente le operazioni di dismissione di tali beni da parte dei proprietari/assegnatari, ha sancito quale unico vincolo quello del rispetto di un termine di mantenimento quinquennale in proprietà/assegnazione, peraltro derogabile.

Corte dei conti-Campania, delibera 10 maggio 2017, n. 69

 

PERSONALE E PREVIDENZA

– L’art. 113D.Lgs. n. 50 del 2016: i) non offre alcun spiraglio interpretativo per inserire le attività manutentive tra le funzioni tecniche da incentivare; ii) ha previsto il compenso incentivante anche per i servizi e le forniture, ovviamente nel rispetto delle condizioni stabilite dalla stessa normativa.

Corte dei conti-Umbria, delibera 26 aprile 2017, n. 51

Corte dei conti-Marche, delibera 27 aprile 2017, n. 52

– In ordine al quesito “se la rilevanza dei limiti alle assunzioni e alla spesa del personale degli Enti locali previsti dalle norme nazionali riguardano solo le risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta dalla Comunità montana per i dipendenti trasferiti e, quindi, con l’invarianza dei saldi di finanza pubblica all’interno del comparto”, la Sezione ritiene in ogni caso applicabili le disposizioni generali di cui agli artt. 1, commi 557 ss.L. n. 296 del 2006art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, che sono espressione di principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Corte dei conti-Basilicata, delibera 3 maggio 2017, n. 29

– Con riguardo al primo quesito sulla corretta interpretazione dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010, in particolare, se e in che modo gli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, comma 1, TUEL, siano computabili nel tetto di spesa stabilito dal comma 28 citato, la Sezione fa rinvio alla delibera n. 4/2016/QMIG della Sezione Autonomie, che ha ritenuto non più operante la deroga prevista per gli incarichi dirigenziali conferiti dagli enti locali ex art. 110, comma 1, TUEL, e affermato la loro riconducibilità ai limiti assunzionali di cui all’art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010. In forza della stessa delibera, la Sezione considera irrilevante, ai fini di pervenire a diversa interpretazione della normativa de qua, la circostanza dell'(asserito) avvenuto adempimento da parte dell’Ente dell’obbligo di riduzione delle spese per il personale di cui ai commi 557557-bis557-ter557-quater e 562L. n. 296 del 2006, nonché del patto di stabilità, in quanto priva di riscontri in atti. Quanto al secondo quesito, se, in particolare, il comma 1, art. 110 TUEL, riguardi i soli incarichi stricto sensu dirigenziali o anche quelli relativi a figure con alta professionalità dell’area retributiva D, già in servizio o reperibili all’esterno, a cui conferire la responsabilità di un servizio/ufficio se previsto dello Statuto dell’Ente, la Sezione ritiene sussista un’ontologica differenza tra la disposizione di cui al citato comma 1, afferente alla copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione con contratto a tempo determinato, da effettuare entro la dotazione organica e “previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico“, nonché nel rispetto dei limiti di spesa sopra indicati, e il comma 6 dello stesso art. 110 TUEL, che, invece, concerne le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità prevedibili dal regolamento comunale per obiettivi determinati e mediante stipula di convenzioni a termine.

Corte dei conti-Campania, delibera 4 maggio 2017, n. 66

– Al quesito relativo ai proventi dei piani di razionalizzazione ex art. 16D.L. n. 98 del 2011, la risposta è negativa, nel senso che, di fronte alla violazione del patto di stabilità, non è possibile destinare le economie di spesa rivenienti da tali piani alla contrattazione integrativa in quanto, per tali economie, il comma 5 del medesimo articolo prevede la semplice possibilità di utilizzo, tra l’altro in quota parte, per la contrattazione integrativa. Costituendo, tale possibilità, una semplice facoltà per l’amministrazione, non si ritiene che possa essere superato il rigido vincolo previsto dall’art. 40, comma 3-quinquies. Diverso è il discorso per il quesito sugli introiti a fronte di incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime di “conto terzi”, ex art. 43L. n. 449 del 1997. In questo caso, infatti, come anche sostenuto dalla Sezione Liguria col parere n. 31/2017/PAR, è la stessa legge che dispone, in quota parte, la destinazione all’incremento delle risorse relative all’incentivazione della produttività del personale, per cui il limite di cui all’art. 40, comma 3-quinquies è destinato a non operare. Si ricorda, comunque, che la destinazione di tali risorse e la loro effettiva erogazione è pur sempre subordinata al rispetto di tutte le altre disposizioni che le riguardano, e che l’ente è comunque tenuto alla loro gestione in un’ottica prudenziale, previa verifica con la sana gestione finanziaria dell’ente, della quale gli equilibri di bilancio, i vincoli del patto di stabilità e i limiti di contenimento della spesa, in specie di quella del personale, costituiscono profili fondamentali.

Corte dei conti-Toscana, delibera 4 maggio 2017, n. 130

– Il giudice dei conti si esprime sull’utilizzo della facoltà assunzionale ex art. 1, comma 219L. n. 208 del 2015.

Corte dei conti-Veneto, delibera 9 maggio 2017, n. 315

– La Sezione, con riferimento al quesito “se il riferimento temporale al triennio precedente di cui all’art. 3, comma 5, D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella L. n. 114 del 2014), assuma come dies a quo il tempo della deliberazione di programmazione del fabbisogno del personale, il tempo del provvedimento d’indizione della relativa procedura concorsale ovvero il momento in cui il posto messo a concorso sia effettivamente coperto”, rammenta quanto già indicato dalla Sezione Autonomie con delibere n. 27/SEZAUT/2014/QMIG per quanto concerne il “budget cumulato”, e n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, allo scopo di differenziare il “budget cumulativo” dal vecchio sistema del cumulo automatico dei “resti” a consuntivo. La Sezione precisa, quindi, che il quesito posto sul dies a quo da assumere a riferimento per procedere a ritroso al calcolo dei “resti” cumulabili, da un lato presuppone la programmazione, dall’altro non può che assumere a riferimento il primo esercizio finanziario dell’orizzonte temporale della programmazione medesima di cui all’art. 91, comma 1, TUEL (nonché art. 6D.Lgs. n. 165 del 2001 e art. 39, comma 1, L. n. 449 del 1997). Per contro, il bando di concorso costituisce un atto a monte della procedura selettiva, disposta in esecuzione della prefata programmazione, la quale è adottata, previo parere dell’Organo di revisione, con atto dell’organo esecutivo, il quale deve confluire nel Documento unico di programmazione che precede il bilancio di previsione (c.d. DUP, art. 174 TUEL e Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118 del 2011, § 4.2). L’atto di programmazione può essere adottato anche non contestualmente al DUP e s’inserisce dunque nel ciclo di bilancio. La sua adozione, pertanto, non può che intervenire prima dell’esercizio finanziario su cui la programmazione finanziaria della spesa del personale impatta e quindi non oltre il termine di adozione del DUP e della nota di aggiornamento.

Corte dei conti-Campania, delibera 10 maggio 2017, n. 68

 

Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali

CONTABILITA’ E CONTROLLI

– Integrazione alla Delibera di programma 2017.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 28 aprile 2017, n. 44

– Linee guida per la relazione annuale del presidente della regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2016 (art. 1, comma 6, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213).

Corte dei conti-Autonomie, delibera 5 maggio 2017, n. 10/2017/SEZAUT/INPR

 

Le principali sentenze in materia di danno erariale

– Il responsabile del servizio finanziario di un Comune in stato di dissesto riconducibile a reati accertati penalmente a suo carico, avendo egli illegittimamente gestito risorse vincolate al soddisfacimento delle ragioni creditorie di una ditta appaltatrice di lavori, deve risarcire l’ente anche dei maggiori oneri derivati dal contenzioso per il mancato pagamento delle fatture.

Corte dei conti-Lazio, sentenza 10 aprile 2017, n. 69

– Non sussiste occultamento doloso e pertanto risulta prescritta l’azione di responsabilità nei confronti di due funzionari degli organi di vigilanza sull’Albo degli agenti della riscossione per l’asserito maggior danno arrecato a numerosi enti locali con il loro comportamento negligente e omissivo, e in particolare per non aver emesso il provvedimento di decadenza nei confronti di una società di riscossione, in quanto tale società era stata già condannata per omesso riversamento dei tributi e cancellata dal predetto Albo da oltre cinque anni prima dell’atto di citazione.

Corte dei conti-Lazio, sentenza 10 aprile 2017, n. 70

– La Sezione, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, ha assolto dirigenti comunali in un giudizio promosso dalla procura per asserito danno patrimoniale al Comune a seguito di mancata applicazione del canone di mercato alla scadenza di concessione provvisoria a canone agevolato. Nella fattispecie si trattava, infatti, di immobili non fruibili nel libero mercato, ma utilizzabili solo a fini culturali/sociali. Non è stata rinvenuta, ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c.p.c., colpa grave o dolo nella condotta del P.r. che ha emesso plurimi atti di citazione nei confronti di medesimi soggetti perché ciò ha comportato maggiore attenzione su ogni singolo caso.

Corte dei conti-Lazio, sentenza 18 aprile 2017, n. 76

– Il giudice pronuncia una condanna per il risarcimento del danno erariale conseguente a indebite erogazioni di sussidi pubblici.

Corte dei conti-Sardegna, sentenza 2 maggio 2017, n. 61

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