17/04/2020 – Rata capitale azzerata ma con l’esclusione degli enti sciolti per mafia, morosi o in dissesto senza ipotesi di bilancio

Rata capitale azzerata ma con l’esclusione degli enti sciolti per mafia, morosi o in dissesto senza ipotesi di bilancio
La Rivista del Sindaco  17/04/2020 
Dopo la sospensione dei mutui Mef, grazie al decreto Cura Italia (articolo 112) e la rinegoziazione dei mutui approvata dalla Cassa depositi e prestiti, l’accordo per i mutui con gli istituti privati siglato da Anci, Abi e Up stabilisce il terzo strumento per aiutare i bilanci di parte corrente degli enti locali. Allo scopo di generare economie di bilancio per favorire l’equilibrio corrente, l’Abi ha approvato i principi dell’accordo, che sposta di 12 mesi la rata capitale dei mutui con gli istituti privati. La rata interesse resta invece invariata. Dalla comunicazione dell’Abi, sono 30 i giorni a disposizione degli istituti di credito per rendere operativo l’accordo. L’elenco delle banche aderenti sarà disponibile sul sito dell’Abi.
Una misura che tocca tutti gli enti locali ad esclusione di quelli, che al momento della presentazione della domanda, risultino sottoposti a scioglimento a causa di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simili, o che risultino in dissesto o morosi o privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deliberato.
Per essere oggetto di sospensione le caratteristiche dei finanziamenti devono essere queste:

– stipula secondo la forma tecnica del mutuo

– intestazione agli enti locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico

– soggetto debitore e soggetto beneficiario devono coincidere

– non devono essere stati concessi in base a leggi speciali

– devono essere in corso di ammortamento

– non devono avere rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento in cui viene presentata la domanda

La banca si occuperà di prorogare la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi, una volta terminato il periodo di sospensione ma, a seguito alla sospensione, la scadenza del mutuo non potrà superare i 30 anni. La delegazione di pagamento avrà una proroga di durata pari a quella del periodo di sospensione.

Per compilare la domanda si deve utilizzare l’eventuale modulo predisposto dai singoli istituti. Il termine ultimo per presentare le domande alle banche aderenti è il 15 maggio 2020, e gli istituti sono tenuti a fornire una risposta entro (in genere) i 30 giorni dall’invio.

Articolo di Luigi Franco

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