16/04/2020 – Concorsi pubblici. Il tarlo della Funzione Pubblica nelle procedure concorsuali. Possibili soluzioni. Indizione delle selezioni

Concorsi pubblici. Il tarlo della Funzione Pubblica nelle procedure concorsuali. Possibili soluzioni. Indizione delle selezioni
 
L’emendamento 102.21 alla legge di conversione del d.l. 18/2020, sebbene avrebbe finito per distorcere fortemente la sospensione dei procedimenti, avrebbe avuto il beneficio di porre nel nulla la scelta criticabilissima della Funzione Pubblica di tenere inchiodate le procedure di assunzione, con la sospensione dei termini del procedimento previsto dall’articolo 34-bis[1], del d.lgs 165/2001.
 
Come opportunamente evidenziato da un gentile commento ad un precedente post, il Ministero dell’economia ha chiesto lo stralcio del citato emendamento che avrebbe modificato il testo dell’articolo 103, comma 1. Pertanto, al momento della votazione della fiducia sul maxiemendamento il testo dell’articolo 103, comma 1, del d.l. 18/2020 è rimasto nel medesimo testo iniziale (come si può vedere qui, nel testo passato alla Camera (A.C. 2463).
Quindi: nulla di fatto. Resta solo nelle mani della Funzione Pubblica il ripensamento nei riguardi di una decisione, quella di sospendere il procedimento di cui all’articolo 34-bis, che non ha davvero alcuna giustificazione.
Si tratta, nella sostanza, di un “non procedimento”. Come si evince dal testo dell’articolo 34-bis riportato qui in nota, gli uffici della Funzione Pubblica non hanno che da intervenire, solo in via eventuale, se le strutture regionali alle quali le amministrazioni che intendano assumere abbiano comunicato la richiesta di verifica della sussistenza di personale in disponibilità non abbiano reperito nessuno nelle proprie liste.
In questo caso, Palazzo Vidoni non da far altro se non:
1.      consultare le propria banca dati del personale in disponibilità, per altro alimentata dalle comunicazioni delle amministrazioni pubbliche, con bassissimo tasso di “valore aggiunto” nella formazione di simile lista;
2.      verificare se esista o meno personale in disponibilità nelle proprie liste per:
a.       rispondere negativamente all’amministrazione procedente o lasciar decorrere il termine complessivo dei 45 giorni che consente di sbloccare la procedura concorsuale;
b.      assegnare il personale in disponibilità, perché sia assunto dall’ente procedente, che quindi non procederà col concorso.
Si tratta, quindi, di un procedimento formato sostanzialmente:
1.      dalla consultazione di una banca dati;
2.      dalla redazione – eventuale – di una nota per altro standard, di assegnazione del personale.
Appare chiaro ed evidente che la sospensione dei procedimenti previsti dall’articolo 103 del d.l. 18/2020 abbia un duplice scopo:
a)      consentire alle amministrazioni pubbliche, che non lavorano a pieno regime, di disporre di un maggior tempo per la propria organizzazione interna;
b)      permettere a cittadini ed imprese, destinatari dell’azione amministrativa, di non subire termini troppo serrati di procedimenti, che in questa fase di emergenza anche per i privati potrebbero non essere sostenibili.
Ora, appare evidente che:
1.      tra i due specifici scopi evidenziati sopra, non possa che prevalere il secondo: la sospensione dei termini, cioè, va considerata utile nel momento in cui finisce soprattutto per “soddisfare” esigenze di famiglie o imprese e non esigenze interne della PA;
2.      questa affermazione è confermata dallo stesso comma 1 dell’articolo 103, ove si afferma che “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.
Ora, il periodo citato poco sopra del comma 1 dell’articolo 103 rivela che la sospensione dei termini non è disposta in modo assoluto ed inderogabile, ma può essere “manovrata” da ciascuna PA cum grano salis.
E’ esattamente quanto propone l’Anac, a proposito delle procedure d’appalto. Scrive l’Autorità, nella delibera 9 aprila 2020, n. 312: “la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal fine, valuterà l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19”.
Le indicazioni dell’Anac sono del tutto ragionevoli e aderenti al testo dell’articolo 103, comma 1. Ove lo svolgimento delle attività amministrative non determini rischi di violazione delle misure di contenimento dal contagio e, soprattutto, siano connesse ad “attività di esclusiva pertinenza” della PA, non solo di può, ma si deve dare corso alle procedure amministrative, anche per evitare l’ingolfamento successivo, una volta usciti dalla fase di emergenza.
E’ del tutto evidente che le attività alle quali deve attendere la Funzione Pubblica nell’espletamento delle competenze connesse all’articolo 34-bis:
1.      sono di esclusiva pertinenza di Palazzo Vidoni;
2.      non comportano nessun rischio di compromissione del contenimento della pandemia.
Di fatto, la comunicazione del 9 aprile, con la quale la Funzione Pubblica ha manifestato all’esterno la sospensione dei termini procedimentali connessi alla mobilità volontaria altro non è se non un “tarlo” o uno di quei famosi “lacci e lacciuoli” posti inopportunamente come ostacoli allo svolgimento ordinato delle esigenze operative, economiche ed anche amministrative.
Infatti, la sospensione fino al 16 maggio, della verifica del personale in disponibilità sortisce solo l’effetto di ritardare oltre misura le procedure concorsuali,  senza nessuna giustificazione connessa alle misure di contenimento del contagio.
Quali rimedi, allora? Ricorsi al Tar o contenziosi tra pubbliche amministrazioni non sono ovviamente nemmeno da prendere in considerazione, visti i tempi ed i costi che richiederebbero. L’auspicio per un ripensamento appare già caduto nel vuoto.
Un tentativo, però, è possibile. Ciascuna amministrazione interessata ad assumere, sia attraverso lo scorrimento delle graduatorie, sia attraverso l’indizione di concorsi, dovrebbe chiedere la trattazione con priorità della procedura di mobilità volontaria, appellandosi appunto al comma 1 dell’articolo 107, nel passaggio in cui si riferisce all’obbligo per le PA di assicurare comunque “ragionevole durata” ai procedimenti sulla base di “motivate istanze degli interessati”.
A questo punto Palazzo Vidoni avrebbe solo due strade:
1.      respingere, con una procedura e con atti, le motivate istanze;
2.      accoglierle.
Nell’uno e nell’altro caso, dovrebbe, quindi, gestire delle procedure. Di portata e peso operativo poco differente. Non si comprenderebbe ulteriormente, allora, la ragione di insistere sulla sospensione di un procedimento, quello connesso alla mobilità volontaria, la cui trattazione, come dimostrato prima, non pone nessuna particolare complessità.
Ovviamente, quanto fin qui esposto ha un senso solo se anche le strutture regionali (o provinciali) procedano a loro volta, senza considerare la sospensione dell’articolo 34-bis.
Infine, poche parole al tema dell’eventuale divieto di “indire” concorsi, posto da alcune interpretazioni dottrinali poco condivisibili e probabilmente eccessivamente condizionate dalla frettolosità delle conclusioni.
L’articolo 87, comma 5, del d.l. 18/2020 con ogni evidenza non vieta in alcun modo di indire i concorsi, ma solo di “svolgere” le prove, che sono i momenti nei quali si determinerebbero forti ed evidenti rischio di compromissione delle misure di contenimento del contagio.
Cosa vuol dire il verbo “svolgere”, oggetti anche dell’interpretazione autentica di cui all’articolo 4 del d.l. 23/2020? Significa, anche “sviluppare” qualcosa. Nel caso dei procedimenti concorsuali, quindi, è sospeso ciò che ne è lo sviluppo, dunque lo “svolgimento” ovviamente delle prove. Non è sospeso, né vietato, nessun atto di indizione ed endoprocedimentale che non comporti – sempre per stare alle utili indicazioni dell’Anac – alcun rischio di violazione delle misure anticontagio.
Dunque, non v’è alcun dubbio: le pubbliche amministrazioni possono tranquillamente indire i concorsi, acquisire le domande (con preferenza assoluta per la modalità telematica[2]) ed istruirle, giungendo fino all’ammissione ed esclusione e fermandosi solo allo svolgimento delle prove.
Ulteriore chiosa. L’atteggiamento della Funzione Pubblica, oggettivamente ostile ai principi di leale collaborazione tra PA e al “buon andamento” rende improrogabile l’attuazione di una norma che attende da 8 anni la sua attivazione. Si tratta dell’articolo 2, comma 13, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012: “La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale”.
Questo comma renderebbe del tutto inutili gli orpelli procedurali degli articoli 34 e 34-bis del d.lgs 165/2001. Le PA dovrebbero alimentare, automaticamente, un portale pubblico nel quale iscrivere i dipendenti in esubero. Allo stesso modo, un portale pubblico dovrebbe rendere evidenti i posti vacanti delle dotazioni organiche, a valle del processo annuale della programmazione, in modo che il personale in disponibilità si auto-segnali, senza intermediazione alcuna di strutture regionali o di Palazzo Vidoni. Il tutto sarebbe trasparente, alla luce del sole, telematico ed automatico. E sfuggirebbe ai lacci e lacciuoli che troppo spesso le PA, anche quelle chiamate a dare il buon esempio ed a vigilare sulle altre con propri servizi ispettivi, costruiscono inopportunamente.
 

 
[1] Art. 34-bis. Disposizioni in materia di mobilità del personale
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’ articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso. L’amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell’assegnazione da parte del dipendente in disponibilità.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell’elenco di cui all’articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l’interesse all’acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.
[2] A questo proposito, si ricorda il contenuto dell’articolo 65, comma 1, lettera c), del d.lgs 82/2005: “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: […] c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità”. Dunque, basta anche una mail non certificata, cui sia allegato il documento di identità: non occorre necessariamente la Pec.
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