17/04/2020 – Ici: esenzione di struttura ricettiva non commerciale

Ici: esenzione di struttura ricettiva non commerciale
16Apr, 2020 by Redazione
 
Nell’Ordinanza n. 7502 del 25 marzo 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno affermato che in materia d’Ici, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 39 del Dl. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, presuppone l’esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell’ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l’attività svolta nell’immobile rientri tra quelle previste dalla suddetta disposizione, non assumendo rilevanza la successiva destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiosi, che non fa venire meno il carattere commerciale dell’attività. Inoltre, nello specifico, considerato che in tema d’Ici, il requisito oggettivo necessario ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992 – costituito dallo svolgimento esclusivo nell’immobile (nella specie, casa per ferie di proprietà di ente ecclesiastico) di attività di natura ricettiva senza le modalità di un’attività commerciale – va accertato in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, e quindi verificando, secondo la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale e le disposizioni regionali sulla ricettività complementare o secondaria, l’accessibilità limitata della struttura, che non deve essere rivolta ad un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari delle attività istituzionali (alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni, ecc.), nonché la discontinuità nell’apertura, in quanto l’attività ricettiva non può essere svolta per l’intero anno solare. Dunque, ai fini del riconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992 per l’esercizio di attività didattica universitaria, il requisito oggettivo costituito dalla natura non commerciale della stessa non può essere desunto in via esclusiva in base a documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con modalità commerciali.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto