17/04/2020 – AranSegnalazioni – Newsletter del 16/4/2020

AranSegnalazioni – Newsletter del 16/4/2020

 

 
 Speciale Covid-19 
Messaggio n. 1621 del 5/4/2020 – INPS Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità.
DPCM 10/4/2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” – Ministro Funzione Pubblica – CSE – CIDA – COSMED – CODIRP
Risoluzione n. 18/E del 9/4/2020 – Agenzia delle Entrate – Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori Chiarimenti – Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Indicazioni procedurali e strumenti utili per le strutture sanitarie nazionali per l’attivazione dei servizi di supporto psicologico per gli operatori sanitari – INAIL  
  
FAQ RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
D.L. n. 18 del 17/3/2020 CuraItalia – PCM Informazioni utili per i cittadini e le imprese

FAQ Le vostre domande e le risposte dei consulenti del progetto “Lavoro Agile per il Futuro della Pa” – Dipartimento per le Pari Opportunità

Decreto “Io resto a casa” – FAQ sulle misure adottate dal Governo – PCM

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ALTRI PROVVEDIMENTI E NOTIZIE
Comunicato 9/4/2020 del Dipartimento della funzione pubblica – Aggiornamento ai sensi dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in capo al Dipartimento della funzione pubblica pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Decreto Legge n. 22 del 8/4/2020 (decreto Scuola) Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

Decreto Legge n. 23 del 8/4/2020 (decreto Liquidità) Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

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SMARTWORKING ED EMERGENZA CORONAVIRUS
– Documenti sullo smartworking dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica A supporto delle amministrazioni che stanno sempre più puntando sul lavoro agile, il sito del Dipartimento della Funzione pubblica raccoglierà e aggiornerà continuamente documenti e norme di riferimento, dati, strumenti e indicazioni sulle migliori modalità tecniche e organizzative per adottare e implementare lo smart working nelle PA.

– Documenti sul lavoro agile dal Dipartimento per le Pari Opportunità

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Sezione Giuridica
Corte Costituzionale

Sentenza n. 232 dell’8 /10/2019

Impiego pubblico – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni in materia di personale – Previsione di un incremento delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa triennio 2016-2018- Omogeneizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti dell’Agenzia FoReSTAS con quelli del personale del comparto di contrattazione regionale – Inammissibilità

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

L’art. 6, comma 6, della legge della Regione Sardegna 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), al fine di omogeneizzare i trattamenti retributivi dei dipendenti dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna (FoReSTAS) con quelli del personale di comparto di contrattazione regionale, ha incrementato «di euro 1.000.000», a decorrere dall’anno 2018, le risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa del personale di FoReSTAS, nel triennio 2016-2018. Si censura l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa dei dipendenti di FoReSTAS poiché, mancando la precisazione in ordine alla destinazione delle somme, alla componente fissa o accessoria della retribuzione, sarebbe possibile un incremento del trattamento accessorio di questo personale, senza il rispetto dei limiti posti dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e in violazione del principio di riserva di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, previsto dal legislatore statale nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. Le questioni sono inammissibili. La necessità di una disciplina unitaria dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione si è imposta a seguito della privatizzazione del pubblico impiego e della conseguente esigenza di un trattamento uniforme di tali tipi di rapporti; tale impostazione prevede, per espresso dettato normativo, il principio di riserva di contrattazione collettiva, con la conseguenza che qualunque norma regionale che intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto, comporta un’illegittima intrusione nella sfera di attribuzione del legislatore nazionale. Il mancato richiamo all’art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017, che pone un limite alle somme stanziabili per l’erogazione del trattamento accessorio dei dipendenti regionali, solo presuntivamente potrebbe essere superato dalla norma regionale impugnata poiché il limite va riferito alla futura conseguenziale negoziazione contrattuale. Pertanto, non si può non rilevare l’incertezza dei parametri evocati dallo Stato con riferimento ad una normativa regionale in piena evoluzione, come dimostrato dalla successiva e pressoché contemporanea legge della Regione autonoma Sardegna 19 novembre 2018, n. 43, recante «Norme in materia di inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS», che ha inserito a tutti gli effetti il personale di FoReSTAS nel comparto del personale regionale. In conclusione, la motivazione appare insufficiente per l’incoerenza della norma interposta rispetto ai parametri evocati e, quindi, va ritenuta l’inammissibilità delle questioni di costituzionalità.

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Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza n 7246 del 13/3/2020

Pubblico Impiego Stabilizzazione precari ISPRA – Applicazione art. 1, c. 519, L. 296/2006 e dell’art. 3, c. 90, L. 244/2007 – Proroga rapporto lavoro intervenuta dopo il 28/9/2007 – Rigetto ricorso per infondatezza

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il ricorso proposto denuncia la «violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 519, della legge 27.12.2006 n. 296 e dell’art. 3, comma 90, della legge 24.12.2007 n. 244» operata dalla Corte Territoriale che, in riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva accolto il ricorso (personale che aveva  maturato il triennio di anzianità a tempo determinato in forza di proroghe intervenute dopo il 28 settembre 2007 ed avevano domandato l’accertamento del loro diritto ad essere incluse nella graduatoria e ad essere stabilizzate), ha respinto le domande proposte nei confronti dell’ISPRA per non avere considerato che la proroga, a differenza del rinnovo, non comporta l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì determina solo la prosecuzione di quello già esistente e pertanto, ai fini della applicazione delle norme richiamate nella rubrica, doveva essere valorizzato il momento della stipula del contratto originario, pacificamente sottoscritto in data antecedente al 28 settembre 2007. Il legislatore con l’art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006, ha consentito la “stabilizzazione” a semplice domanda del personale, selezionato mediante procedure di natura concorsuale o previste da specifiche disposizioni di legge, «in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge» il successivo art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007 ha consentito l’ammissione alle procedure di stabilizzazione anche del personale che «consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007»; in tal modo il legislatore ha inteso perseguire l’obiettivo del superamento del precariato attraverso il ricorso ad una forma di reclutamento, speciale rispetto a quella prevista dall’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 perché destinata ad una platea limitata di soggetti, individuata sulla base della precedente titolarità di un rapporto a tempo determinato con la Pubblica Amministrazione. La Corte Cost. n. 293 del 2009 ha efficacemente osservato che la deroga alle forme normali di reclutamento mediante concorso pubblico è legittima solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico e, pertanto, non è sufficiente a giustificarla la sola circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione, né basta la «personale 9 Corte di Cassazione – copia non ufficiale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), occorrendo, invece, che la ragione giustificatrice risponda all’esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all’interno dell’amministrazione «le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione». In considerazione di tali,principi la platea dei destinatari delle procedure di stabilizzazione deve essere cristallizzata alla data del 29 settembre 2006, poi differita al 28 settembre 2007, con esclusione di qualsiasi rilevanza di proroghe disposte successivamente a detta data, sia pure in relazione a contratti stipulati anteriormente;  infatti l’esegesi sulla quale si incentra il ricorso, oltre a non essere rispettosa della ratio della norma, volta a sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento, finisce per attribuire alle amministrazioni il potere di individuare esse stesse, a priori e non a posteriori, i destinatari della procedura di accesso speciale, in spregio ai principi di imparzialità e trasparenza che devono presiedere al reclutamento del personale nell’ambito del rapporto di pubblico impiego ed in assenza di quelle ragioni di interesse pubblico che sole possono giustificare, in casi eccezionali individuati dal legislatore, la deroga al concorso pubblico. Il ricorso, pertanto, è stato rigettato.

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Corte dei conti

Sezione giurisdizionale Toscana sentenza n. 75/2010

Pubblico Impiego – Assenteismo fraudolento – Danno all’immagine 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I giudici contabili condannano un pubblico dipendente a risarcire il danno all’immagine causato all’amministrazione per un comportamento identificabile con “assenteismo fraudolento”, nello specifico evidenziano che: “Confermato, nei suoi aspetti sostanziali, il consolidato orientamento giurisprudenziale, già inaugurato dalla più volte richiamata Corte Conti, Sez. riunite n. 10/03/QM in tema di danno all’immagine (in termini, Corte Conti, Sez. riunite, n. 1/2011/QM). L’art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165 del 2001 in tema di “assenteismo fraudolento” (quale introdotto dall’art. 69 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) riveste, infatti, carattere innovativo per il solo danno all’immagine, con particolare riferimento alla circostanza, di consentirne la perseguibilità, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78 del 2009 e s.m.i. (sentenza irrevocabile di condanna per uno dei reati propri dei p.u. contro la P.A.). In tal modo a parere del Collegio, “il legislatore, nell’ambito della sua legittima discrezionalità, ha inteso garantire un diverso e più rigoroso trattamento per l’odioso fenomeno dell’assenteismo pubblico, fissando espressamente il principio per cui le condotte “assenteistiche” sono causa di lesione all’immagine della P.A. e circoscrivendo la discrezionalità delle valutazioni rimesse sul punto agli stessi organi giurisdizionali (così, Corte Conti, Sez. giur. Piemonte, n. 118/2013 e 115/2011); tutto ciò evidentemente a ragione della frequenza del richiamato fenomeno e della sua capacità di incrinare fortemente il senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.”

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Corte dei conti

Sezione regionale controllo Campania delibera n. 28/2010

Enti Locali – Esercizio provvisorio – Divieto nuove assunzioni 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili intervengono in relazione alla richiesta di parere concernente la possibilità, per una amministrazione locale, di assumere nuovo personale, in costanza di esercizio provvisorio, dopo avere incluso tale necessità nel piano del fabbisogno triennale, e dopo avere esperito le preliminari procedure di mobilità. Il Collegio richiama l’orientamento espresso dalla sezione delle autonomie (Cfr delibere Sez. Autonomie, n. 18/2014/INPR e 23 /SEZAUT/2013/INPR) evidenziando che: “Con specifico riferimento alla gestione dell’”esercizio provvisorio”, la sezione delle Autonomie ha ribadito la necessità di vigilare e verificare che la disciplina della gestione in esercizio provvisorio venga osservata e, in particolare, che vengano effettuate, e quindi impegnate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato (art. 163, primo e terzo comma, del TUEL), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. In tale scenario, sussiste il rischio concreto che il ricorso all’utilizzo degli stanziamenti di spesa dell’anno precedente, seppure per dodicesimi, possa non apparire idoneo a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilancio e assicurare il pareggio effettivo. Ne deriva, dunque, la impossibilità di assumere spese, in costanza di esercizio provvisorio, al di là del più volte richiamato limite dei dodicesimi, con la sola eccezione dei casi, tassativi, elencati dal predetto art. 163 comma 5, tra i quali non risulta annoverabile la tipologia di spesa di cui al parere in esame”.

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