17/04/2019 – Segretario Comunale – incarico a svolgere le funzioni di direttore di una azienda pubblica di servizi alla persona (ASP)

Segretario Comunale – incarico a svolgere le funzioni di direttore di una azienda pubblica di servizi alla persona (ASP)

Un Segretario Comunale in servizio può essere, previa specifica autorizzazione (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165art. 53 e ss), incaricato a svolgere le funzioni di direttore di una azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) di un altro territorio comunale, di diversa provincia e il cui Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comune territorialmente competente per un periodo di 2 anni? Sarebbe sufficiente un incarico di collaborazione senza previa pubblicazione di un bando, visto che si tratta di un dirigente pubblico oppure è necessario fare una manifestazione d’interesse per verificare se dovessero pervenire altre domande?

a cura di Federico Gavioli

Ai sensi dell’art. 11, comma 8D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è disposto che: “gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”.

Occorre ricordare come il segretario comunale di un ente locale sia in un “rapporto organico o di servizio a tempo determinato” con la predetta amministrazione locale (Cass., Sez. Lavoro, sentenza 15 maggio 2012, n. 7510), nonché che l’art. 99 del Tuel , dopo aver richiamato il potere di nomina del segretario spettante al sindaco e al presidente della provincia, ai quali ex art. 100 Tuel spetta, altresì, un corrispondente potere di revoca, espressamente prevede che il segretario “dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione”.

Tenuto conto che la ratio della disposizione in esame, come correttamente evidenziata dal Consiglio di Stato (parere n. 968/2016è quella di “evitare possibili conflitti di interessi”, se ne può inferire l’immediata applicabilità al segretario comunale, in relazione ad un incarico di amministratore unico in una società interamente partecipata dal comune presso cui presta servizio, tenuto conto della natura del rapporto che lo lega al predetto comune.

Occorre ricordare anche il disposto dell’art. 9, comma 1D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ai sensi del quale “gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico”. L’ambito applicativo di quest’ultima disposizione è stato esaminato dalla stessa Anac (Delibera n. 232 del 1 marzo 2017) in relazione ad un incarico di amministratore delegato in s.r.l. attribuito ad un segretario comunale di un comune, che esercita, su quest’ultima, poteri di regolazione e controllo; l’ANAC ha concluso per il verificarsi di una situazione di incompatibilità rilevante ai sensi del predetto art. 9, evidenziando, altresì, come «l’incompatibilità di cui al caso in questione è ulteriormente riconducibile alle disposizioni del nuovo D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” il quale, all’art. 11, comma 8, dispone che “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”.

Nel caso in esame la situazione, per come descritta, appare differente perché non c’è relazione tra il Comune e l’azienda pubblica ai servizi della persona per cui si è propensi a ritenere, verificate cause di incompatibilità e con le necessarie autorizzazioni, che sia possibile il conferimento dell’incarico.

Per la particolare tipologia dell’incarico si è dell’avviso che sia più corretto un avviso pubblico con manifestazione di interesse.

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