17/04/2019 – Le conseguenze dello spargimento di ghiaia senza titolo edilizio su un’area che in precedenza ne era priva

Le conseguenze dello spargimento di ghiaia senza titolo edilizio su un’area che in precedenza ne era priva

di Giuseppe Cassano – Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School Of Economics

Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame osserva come l’attività di posa della ghiaia su un terreno erboso, per una superficie idonea a rendere possibile il parcheggio di alcuni camion, costituisca un’ipotesi di trasformazione urbanistica-edilizia del territorio necessitante del dovuto titolo da parte della competente amministrazione.

Un simile intervento, dunque, si caratterizza quale intervento di nuova costruzione a tutti gli effetti, con ogni conseguenza in termini di incidenza sui parametri urbanistici e di rilascio del corrispondente titolo abilitativo, che deve pertanto essere individuato nel permesso di costruire: la mancanza del previo permesso legittima l’applicazione della sanzione demolitoria ex art. art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, che costituisce atto dovuto per l’amministrazione comunale

D’altronde la “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio” di cui all’art. 3, lett. e), D.P.R. n. 380 del 2001 ha connotazione generale rispetto alla successiva elencazione, priva di carattere tassativo, come chiarisce l’avverbio “comunque”.

In tal modo la sentenza in esame si innesta nel solco interpretativo segnato dalla pronuncia resa dal Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7343 secondo cui “l’attività di spargimento di ghiaia è soggetta a concessione edilizia (11 novembre 2004 n. 7324). È ben vero che, in passato questo Consesso ha ritenuto che non integra l’ipotesi di trasformazione urbanisticamente rilevante del 5 territorio, soggetta a concessione ex art. 1 L. n. 10 del 1977, l’intervento materialmente consistente nella mera ripulitura di un terreno parzialmente erboso, con ripristino di una recinzione preesistente e spargimento di ghiaia, a nulla rilevando, sotto il profilo urbanistico, la conseguente utilizzazione del suolo così ripulito e riordinato all’esposizione di autovetture a scopi commerciali (Cons. Stato, sez. IV, 8 marzo 1983, n. 103). Tuttavia, alla luce dell’orientamento condiviso dal Collegio, deve ritenersi che lo spargimento di ghiaia su un’area che ne era in precedenza priva richiede la concessione edilizia allorchè appaia preordinata alla modifica della precedente destinazione d’uso (circostanza questa che deve fondarsi su fatti positivamente accertati)” (v. anche: Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2018, n. 3617Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2016, n. 1268).

Deve, dunque, “riconoscersi rilevanza urbanistica (anche) al solo spianamento di un terreno agricolo con riporto di sabbia e ghiaia, realizzato al fine di ottenere un piazzale per deposito e smistamento di autocarri” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 18 febbraio 2019, n. 157).

Ed ancora: “il mero spargimento di ghiaia senza titolo edilizio, su un’area che in precedenza ne era priva, può essere oggetto dell’ordine di reintegrare il pregresso stato dei luoghi, allorchè sia preordinato alla modifica della precedente destinazione d’uso. Richiedono infatti il permesso di costruire anche la modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale e alla sua qualificazione (Cons.Stato, V, 31 dicembre 2008, n. 6756; idem, 22 dicembre 2005, n. 7343T.A.R. Lombardia, Brescia, 11 gennaio 2006, n. 32). D’altra parte è stata riconosciuta la rilevanza urbanistica anche del solo spianamento di un terreno agricolo con riporto di sabbia e ghiaia, realizzato al fine di ottenere un piazzale per deposito e smistamento di autocarri (Cass. pen., III, 9 giugno 1982)” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 24 gennaio 2013, n. 172).

Tale indirizzo risulta corroborato anche dalla interpretazione del Giudice penale (Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2006, n. 18783).

Conforta questa opzione interpretativa il quadro normativo di riferimento di cui all’art. 6, comma I, lett. d), D.P.R. n. 380 del 2001secondo cui: “i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari”.

Nondimeno “la medesima disposizione recita che ciò avviene “nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme…di tutela del rischio idrogeologico…nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 …”” (Cons. Stato, sez. VI, 02 dicembre 2016, n. 5069).

Si è così affermato:

– “La più recente giurisprudenza di questa Corte ha specificato: che “In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio” (Sez. III, 2 dicembre 2008, n. 8064, Dominelli, 242741); che “In tema di violazioni edilizie, alfine di stabilire se i movimenti di terreno costituiscano o meno una trasformazione urbanistica del territorio, occorre valutare l’entità dell’opera che si intende realizzare, potendo gli stessi costituire sia spostamenti insignificanti sotto il profilo dell’insediamento abitativo per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo, sia rilevanti trasformazioni del territorio, in quanto tali necessitanti il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia di inizio attività. (Fattispecie in materia di sequestro preventivo di un’area ove erano in corso movimenti terra con sbancamenti superiori ad un metro, eseguiti nelle vicinanze di un agriturismo di proprietà dagli indagati)” (Sez. III, 5 marzo 2008, n. 14243, Daltri, m. 239663); che “mentre per le opere di trasformazione di tipo fondiario non è normalmente richiesta la concessione, l’atto concessorio di tipo urbanistico è, invece, necessario allorchè la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di rilevanti opere di scavo, sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, compresi quelli turistici o sportivi” (Sez. III, 30 settembre 2002, n. 38055, Raciti, m. 222849; conf. Sez. III, 22 dicembre 1999, n. 3107, Alliata, m. 216521). Inoltre, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380art. 6, al comma 1, lett. d), ha incluso negli interventi per i quali non occorre un titolo abilitativo “i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo- pastorali”” (Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2012, n. 1368);

– “rientra fra le attività edilizie libere, non sottoposte al regime del permesso di costruire, la movimentazione di terreno vegetale al fine di livellare una grossa area del fondo agricolo, attraverso asporto di terreno da un lato della preesistente strada interpoderale e riempimento di ampie zone create con l’apposizione di staccionate di contenimento in legno, in specie tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e della funzionalizzazione esclusiva degli interventi al migliore sfruttamento del fondo a fini agricoli” (Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2018, n. 1831);

Ne deriva che un movimento di terra non finalizzato ad esigenze agricole e consistente in posizionamento e compressione di inerti è un intervento che richiede il titolo edilizio costituendo comunque una modifica dello stato dei luoghi (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 03 aprile 2018, n. 281).

E così “”anche le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio del permesso di costruire” (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 settembre 2013, n. 38334; idem, Sezione III penale, 23 agosto 2011, n. 32812)” (Cass. pen., sez. III, 15 maggio 2014, n. 20243).

Cons. Stato Sez. IV, (ud. 21 marzo 2019) 1 aprile 2019, n. 2117;

Artt. 3631 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (G.U. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.)

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