17/04/2019 – ICI e legittimo affidamento

ICI e legittimo affidamento

QUI Cassazione sentenza n. 8548/2019

“La Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia ha confermato la sentenza di prime cure sul rilievo che l’avviso di accertamento non era motivato poiché non indicava le ragioni del mancato riconoscimento dell’esenzione che, per i 19 anni pregressi, era stata riconosciuta. Inoltre, il Comune era venuto meno all’obbligo di richiedere informazioni al contribuente prima di emettere l’atto impositivo. Il principio dell’affidamento, fondato sul fatto che per 19 anni l’amministrazione non aveva richiesto l’imposta, determinava che quest’ultima avrebbe potuto essere richiesta solo per il futuro.

3. – il Comune di Lignano Sabbiadoro ha proposto ricorso per cassazione…”

 

“3.1. – Il motivo è fondato. Il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori e accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass. 9 gennaio 2019, n. 370; Cass. 25 marzo 2015, n. 5934). Il principio di buona amministrazione impone dunque di richiedere l’imposta per i periodi pregressi e nei limiti della decadenza, lì dove il legittimo affidamento avrebbe potuto, semmai, valere ai fini delle sanzioni, ma sul punto non è stata formulata una specifica domanda, mentre la contribuente non ha contestato la sussistenza dei presupposti impositivi.”

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