17/01/2017 – Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili

Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili
 

di Arturo Bianco

Gli enti locali che non hanno sostenuto oneri né per le assunzioni a tempo determinato né per altri rapporti flessibili sia nel 2009 sia nel triennio 2007/2009 possono fissarne direttamente uno in relazione alle proprie esigenze. Risolvendo i contrasti interpretativi tra le sezioni di controllo della Corte dei Conti della Campania da una parte e della Lombardia e Puglia dall’altra, si è così pronunciata la sezione autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2017. Tale deliberazione ha fatto proprie le argomentazioni dei giudici contabili della Lombardia e della Puglia nel presupposto che una scelta diversa avrebbe prodotto il risultato sostanziale di rendere impossibile l’ utilizzazione di queste forme di assunzione agli enti locali che non avevano sostenuto oneri di questo tipo né nel 2009 né nel 2007/2009, con ciò limitando in modo illegittimo la loro autonomia e privando tali amministrazioni di un importante strumento di flessibilità. Peraltro, molto spesso –leggiamo nel parere- questa condizione riguarda piccoli comuni ed enti che hanno avuto una gestione virtuosa in termini di contenimento della spesa del personale.

Viene dettato il seguente principio di diritto, quindi un’indicazione che ha carattere vincolante per gli orientamenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e, sostanzialmente, anche per le sue sezioni giurisdizionali: “ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”.

LE MOTIVAZIONI

Per la deliberazione occorre assumere come dato di fondo che le scelte legislative, sia per l’ introduzione del tetto di spesa, sia per l’inserimento di limitazioni alla sfera di utilizzazione (in questa direzione occorre ricordare le previsioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001), vanno spiegate con la volontà di limitare il ricorso alle assunzioni flessibili. E ciò va nella direzione di evitare aggiramenti ai vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché per evitare la formazione di una nuova massa di precari. 

Tali scelte sono peraltro coerenti con quelle compiute con riferimento a tutto il mondo del lavoro, scelte che vanno nella direzione di un chiaro favore per le assunzioni a tempo indeterminato, che sono giudicate come quelle ordinarie, mentre le assunzioni flessibili costituiscono la eccezione che deve essere adeguatamente motivata.

Il secondo tassello delle motivazioni è il seguente: “un’interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l’azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell’autonomia degli enti locali, in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa, nel rispetto del limite complessivo, che la stessa Consulta, nella richiamata sentenza n. 173/2012, ha ritenuto indefettibili”. 

Ed ancora, non consentendo a queste amministrazioni di darsi un tetto di spesa per le assunzioni flessibili “si impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzatoria che, in presenza dei presupposti stabiliti  dall’art. 36, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario e a garantire, soprattutto nei piccoli comuni, la continuità dell’attività istituzionale”.

Nella stesa direzione vanno anche le precedenti indicazioni delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti:

  1. Per la deliberazione n. 12/2011: “può ammettersi la possibilità di individuare una nuova base di spesa, nei termini anzidetti, previa idonea motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze eccezionali e temporanee, nonché ai servizi indispensabili da garantire”.
  2. Per la deliberazione 11/2012: “in assenza di impegno di risorse anche nel triennio 2007-2009, l’anno da prendere a riferimento è quello nel quale l’ente, con motivato provvedimento, proceda ad effettuare le assunzioni per assoluta necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale: la spesa così determinata sarà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi”.

IL DETTATO NORMATIVO

Occorre ricordare che la disposizione che detta un tetto alla spesa per le assunzioni flessibili è contenuta nell’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010. Tale tetto è fissato nel 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 o, in caso di assenza di tale voce di spesa nel 2009, nel 50% della spesa sostenuta mediamente a questo titolo nel triennio 2007-2009, non dicendosi nulla sul caso in cui l’ente non aveva sostenuto spesa di personale a questo titolo in tali anni. Il tetto del 50% è stato successivamente modificato, nella lettura data dalla stessa Corte dei Conti, per i comuni che hanno rispettato i vincoli alla spesa del personale: 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 o, in mancanza, nel triennio 2007/2009.

Nella nozione di assunzioni flessibili sono compresi i seguenti istituti: contratti a tempo determinato, contratti di somministrazione, contratti di lavoro accessorio (cd voucher), contratti di formazione e lavoro, convenzioni, altri rapporti formativi e contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 173/2012, ripresa dalla deliberazione delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti n. 11/2012, ha chiarito che questo vincolo è legittimo a condizione che regioni ed enti locali possano decidere le modalità di effettuazione del calcolo di questo tetto, cioè se per singole voci o per gruppi (come previsto dalla disposizione) o in modo unitario. La citata deliberazione delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti ha chiarito che questa scelta deve essere effettuata “attraverso l’interposizione della fonte regolamentare”.

LE INDICAZIONI SULLE INTEGRAZIONI PER GLI LSU

La deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 1/2017 detta anche un altro principio di diritto: “la spesa per l’integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell’ambito delle limitazioni imposte dall’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, nei termini ivi previsti, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell’organizzazione delle funzioni e dei servizi dell’ente”.

Alla base di questa indicazione la constatazione che il legislatore ha da tempo scelto una lettura di tipo sostanziale della nozione di spesa del personale, che nel monitoraggio delle assunzioni flessibili questi oneri vengono inseriti e che nella direzione di tali oneri, ove sostenuti direttamente dal comune, vanno le previsioni dettate dal DL n. 216/2011

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