16/02/2016 – Paradosso durata minima dei dirigenti a contratto. Errori clamorosi della Cassazione

Paradosso durata minima dei dirigenti a contratto. Errori clamorosi della Cassazione

 

February 15, 2016

 

Chi scrive ha già avuto modo di criticare la sentenza della Cassazione sezione lavoro 13 gennaio 2014, n. 478.

Sul tema, alcune brevi ulteriori riflessioni lasciano convincere ancora di più dell’inaccettabilità di tale pronuncia e della necessità che la Cassazione vi ponga rimedio al più presto, attraverso una revisione della medesima sezione o delle Sezioni Unite, così da affermare un principio di diritto aderente alle disposizioni vigenti, gravemente vulnerate dalla sentenza in oggetto.

Basti pensare solo a come quanto indicato dalla Cassazione si presti a comportamenti del tutto elusivi delle norme.

La sentenza ha affermato che anche ai dirigenti assunti a tempo determinato si applica il termine minimo di durata del rapporto di 3 anni, previsto dall’articolo 19, comma 2, del d.lgs 165/2001 (che per la verità si riferisce alla durata dell’incarico dirigenziale e non del rapporto di lavoro, poichè è rivolto ai dirigenti di ruolo).

Così ragionando, potrebbe essere facilissimo per ciascun sindaco eludere la previsione contenuta nell’articolo 110 del d.lgs 267/2000 secondo cui la durata degli incarichi a contratto non può eccedere quella del mandato elettorale, in un modo semplicissimo. Il sindaco potrebbe “cooptare” il dirigente a contratto, stipulando con lui un contratto di poco inferiore alla durata del mandato amministrativo, diciamo di 4 anni e mezzo. Alla scadenza, quel sindaco potrebbe stipulare con quel dirigente a lui federe un altro contratto perchè no di 5 anni, sicuro che, alla luce della fuorviante sentenza della Cassazione, almeno per 3 quel dirigente a lui fedele resti ad operare nell’ente, anche se dovesse subentrare un nuovo sindaco, per nulla intenzionato ad avvalersi di dirigenti a contratto o di “quel” dirigente a contratto, selezionato per “affiliazione” dal precedente primo cittadino.

Insomma, applicazioni “furbesche” della sentenza della Cassazione consentirebbero agevolmente azioni e comportamenti totalmente contrario allo spirito ed ai fini dell’articolo 110 del d.lgs 267/2000, che ha aperto (molto inopportunamente) la strada della dirigenza a contratto, a patto di legarla strettamente al mandato politico.

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