16/02/2016 – Decorrenza e durata delle pubblicazioni

Decorrenza e durata delle pubblicazioni

 

February 15, 2016

 

La riforma del d.lgs 33/2013 apporta poche integrazioni all’articolo 8, segnalate di seguito in grassetto:

Art. 8 Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5.

3-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

 

Il decreto non effettua la ricognizione dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria secondo la “normativa vi- gente”. Spetta a ciascuna amministrazione individuarli. Gli enti locali sono in pratica tenuti a pubblicare la grandissima parte dei propri atti e provvedimenti. Dunque, dovranno organizzarsi per la tempestiva (in realtà immediata) pubblicazione dei provvedimenti ed il loro aggiornamento, altrettanto tempestivo ed immediato.

Fondamentale è il comma 3 dell’articolo 8 del decreto. La norma, infatti, definisce la durata della pubblicazione in modo preciso, così da eliminare le incertezze determinate dalla normativa previgente, che si era guardata bene, invece, dal fissare la durata.

 

Dunque, ogni pubblicazione deve rimanere rintracciabile per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione.

In ogni caso, gli atti debbono rimanere pubblicati anche oltre la durata quinquennale, laddove siano ancora produttivi di effetti, cioè quando azioni, atti, comportamenti siano svolti per attuare quanto stabilito dagli atti medesimi.

E’ da precisare che l’articolo 8 si riferisce non a “dati”, bensì ad “atti”: la pubblicazione di durata quinquennale, quindi, si riferisce specificamente a manifestazioni ed espressioni di volontà della pubblica amministrazione, dalle quali discendono conseguenze nell’ordinamento e nella sfera giuridica dei privati.

Restano salvi i diversi termini di pubblicazione previsti dalla disciplina della privacy (particolare attenzione va posta alla ga ranzia del diritto all’oblio) e quelli fissati dai successivi articoli 14, comma 2 e 15, comma 4, del d.lgs 33/2013.

La novella al comma 3 chiarisce che spirato il termine ultimo di pubblicazione (l’ultimo giorno del quinto anno o anche di un anno ancora successivo se gli effetti dell’atto durino oltre) i documenti non dovranno essere conservati nel sito. Saranno eliminati e diverranno oggetto di istanza di accesso civico, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs 33/2013.

Il comma 3-bis, invece, è una norma introdotta per consentire alle amministrazioni di ridurre la durata delle pubblicazioni a periodi inferiori ai 5 anni. A decidere se e quanto dovranno durare le pubblicazioni per periodi inferiori al quinquennio sarò l’Anac.

E’ evidente il rischio di confusione. Il sistema infatti, così come congegnato prevede:

  1. un termine ordinario di durata delle pubblicazioni di 5 anni;

  2. un termine straordinario di oltre 5 anni, se gli effetti dell’atto durino per un tempo superiore;

  3. un ulteriore termine straordinario di meno di 5 anni:

    • disposto di volta in volta dall’Anac;

    • per durate anche diversificate per categorie di rischio connesso.

Insomma, si creano tutte le condizioni per dover disporre complesse “griglie” di scadenza delle pubblicazioni, che certo non aiutano all’automatizzazione dei siti e all’agilità del lavoro di pubblicazione.

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