15/11/2023 – Servizi sociali: se c’è gara, sempre e solo col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Servizi sociali: se c’è gara, sempre e solo col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

 

Ai servizi sociali alla persona non si applica la disciplina dell’affidamento diretto sotto soglia. Il parere 2013 del Servizio supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture risponde negativamente al quesito se affidamenti di valore inferiore ai 140.000 si applichino le regole particolari contenute nell’articolo 50, comma 1, lettera b), del codice dei contratti. Inoltre, la domanda ha ad oggetto la necessità di rispettare o meno il principio di rotazione, la comprovata qualificazione tecnica e, se l’affidamento diretto sia ammissibile, la conseguente possibilità di non usare criteri di valutazione di offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Mims, dunque, risponde negativamente. Sicchè, in base a quanto si evince dal parere, per i servizi sociali occorre sempre e comunque effettuare l’affidamento competitivo, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, dunque, attivando una procedura selettiva e competitiva, in assenza della quale applicare tale criterio non è possibile, perché se non vi è gara (come nel caso dell’affidamento diretto) non si possono applicare criteri di gara.

In apparenza, il parere potrebbe essere letto come frutto del fin troppo diffuso errore in base al quale nel sottosoglia e, in particolare, laddove sia possibile l’affidamento diretto, si adottino, appunti, criteri di gara: il che significa trasformare di fatto l’affidamento diretto in una procedura negoziata sottosoglia, caratterizzata da offerte valutate in modo sincrono, nell’ambito di una selezione competitiva.

A ben vedere, tuttavia, il parere del Mims appare e non in contraddizione col sistema degli affidamenti diretti. Il parere valorizza la specialità dell’articolo 128, comma 8, del d.lgs 36/2023, ai sensi del quale “per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi ed i criteri di cui al comma 3 del presente articolo”. Si tratta degli affidamenti di servizi sociali di importo inferiore ai 750.000 euro, da effettuare nel rispetto degli specifici principi definiti dall’articolo 128, comma 3, ai sensi del quale “L’affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti”.

La domanda da porsi è: anche per i servizi sociali esiste l’ulteriore spazio per gli affidamenti diretti? Leggendo la relazione illustrativa del codice, la risposta è negativa. Sul punto, la relazione spiega che “si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia”, per imporre i già visti principi enunciati dall’articolo 128, comma 3, così recependo nella legge “le diffuse istanze degli operatori del settore, con particolare riferimento alla obiettiva criticità dell’attuazione, nei settori in questione, del principio di rotazione”. Proprio il riferimento al principio di rotazione è, allora, la chiave della corretta interpretazione.

Il principio di rotazione è disposto dall’articolo 49 del codice come rimedio all’assenza di confronto concorrenziale propria dell’affidamento diretto. I servizi sociali si prestano poco a tale principio, perché la continuità (espressamente menzionata dall’articolo 128, comma 3) del rapporto tra utenti e persone che erogano le prestazioni (assistenti sociali, addetti alla persona, eccetera) è molte volte necessaria per il buon esito delle attività che caratterizzano i servizi. Ma, se non si applica la rotazione, allora i servizi sociali non possono essere oggetto dell’affidamento diretto come regolato dagli articoli da 48 a 50 del codice.

L’effetto “liberalizzante” dell’articolo 128, comma 8, è permettere alle amministrazioni un – sempre motivato – rinnovo dei servizi al medesimo gestore precedente, non condizionato dalla rotazione. Oppure, laddove la stazione appaltante ritenga di attivare una selezione per verificare se nel mercato esistano altre alternative, dovrà in ogni caso selezionare gli operatori economici applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche con margini di gestione delle gare non vincolati dalle previsioni dell’articolo 50 sulle procedure negoziate sotto soglia, specie per garantire particolarissima attenzione alle clausole sociali relative al passaggio dei dipendenti dell’appaltatore uscente verso l’eventuale subentrante, così da favorire la continuità del rapporto con gli utenti.

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