15/10/2018 – La configurabilità di un rapporto di pubblico impiego non dipende da come il datore di lavoro lo abbia formalmente qualificato, ma dai suoi contenuti sostanziali

La configurabilità di un rapporto di pubblico impiego non dipende da come il datore di lavoro lo abbia formalmente qualificato, ma dai suoi contenuti sostanziali

 

Nel giudizio in esame la V sezione del Consiglio di Stato ha negato la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego fra un assistente speciale e un ente comunale in conseguenza dell’attività prestata dalla prima in forza di reiterate convenzioni susseguitesi in circa sei anni.

Nella prospettiva della parte appellante gli indici rivelatori di un rapporto di pubblico impiego avrebbero dovuto essere: la previsione contenuta nelle varie convenzioni intervenute concernente il rimborso delle spese sostenute per le missioni; la sussistenza di atti provenienti dall’autorità comunale idonei a comprovare lo stabile inserimento nella struttura comunale (ad esempio: nota con la quale l’assistente sociale era stata invitata a esprimere parere su alcune richieste di sussidio economico o con la il Segretario Capo le chiedeva la compilazione delle schede relative ai carichi di funzionali di lavori in qualità di responsabile del servizio sociale e culturale); l’esistenza di numerosi atti adottati direttamente dalla lavoratrice o sulla base del parere di regolarità tecnica dalla medesima reso; la vacanza del posto in pianta organica.

Ma soprattutto, il principale indice sintomatico dell’esistenza di una relazione lavorativa stricto sensu era rappresentato dalla deliberazione consiliare (successivamente annullata dall’organo di controllo) con la quale il Comune aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego con la lavoratrice.

QUI l’articolo completo e la sentenza del Consiglio di Stato

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