15/10/2018 – Cassazione. Il lavoratore in part time deve precisare l’attività che svolge all’esterno

Cassazione. Il lavoratore in part time deve precisare l’attività che svolge all’esterno

 Santo Fabiano

La sentenza che prendiamo in esame (Cassazione 24979/2018 – link in fondo alla pagina) riguarda un tema che, in diverse amministrazioni, ha generato non pochi problemi: la gestione della libera professione da parte di dipendenti in part time, con una prestazione pari o inferiore al 50% delle ore lavorative.

Il caso riguarda la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due giorni, comminata a un dipendente per avere svolto un’ulteriore attività lavorativa in assenza della necessaria autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, accertando nel contempo l’obbligo restitutorio dell’importo relativo alle provvigioni percepite.

Sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello hanno rigettato il ricorso del dipendente, citando l’articolo 1, comma 58, della legge 662/1996 che reca: “la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall’amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L’amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l’attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale presta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa…”.

Poiché il dipendente, nella richiesta di collocamento in part time non aveva indicato alcunché in ordine all’attività lavorativa ulteriore che intendeva svolgere, non consentendo all’amministrazione di svolgere i dovuti controlli ed avendo, altresì, sottoscritto contratto di collaborazione con una società, prima della trasformazione del rapporto in part time, la sanzione viene ritenuta correttamente applicata.

Il dipendente propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello. Ma la Suprema Corte conferma le decisioni già assunte, ritenendo che la questione investa l’esistenza dei presupposti della sanzione disciplinare comminata e implica un giudizio negativo che va oltre l’entità economica della sanzione. Si afferma, quindi, la correttezza del comportamento assunto dal Comune, ribadendo l’obbligo per il lavoratore di fornire ogni comunicazione in ordine alla eventuale attività lavorativa che intende prestare a favore di soggetti estranei all’amministrazione di appartenenza.

L’argomento, in diverse amministrazioni, viene richiamato spesso, a seguito dell’errato convincimento che il dipendente in part time, per il solo fatto di essere autorizzato allo svolgimento della libera professione, non sia tenuto a rispettare gli obblighi che gli derivano in ragione della sua appartenenza a una pubblica amministrazione.

Tale questione assume un particolare rilievo, a seguito dell’emanazione del D.P.R. 62/2013, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che all’articolo 6, comma 1, reca: “Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto dell’assegnazioneall’ufficio, informaper iscritto il dirigente dell’ufficio di tuttii rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privatiinqualunque modo retribuitiche lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziaricon il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamentealle pratiche a lui affidate.”

Ciò vuol dire che la valutazione sull’eventualità del conflitto di interessi, già presente nella disposizione originaria, dal 2013 è più pressante, prevedendo, a carico del dipendente, l’obbligo di informare la propria amministrazione riguardo “tuttii rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privatiin qualunque modo retribuiti”.

L’obbligo di comunicazione, dunque, non è limitato alle situazioni che possano configurare l’eventualità di un conflitto di interessi, ma riguarda “tutti i rapporti”, allo scopo di fornire ogni indicazione utile alla organizzazione del lavoro, anche ai fini della prevenzione della corruzione.

Santo Fabiano

link alla sentenza

*) articolo pubblicato sul portale www.marcoaurelio.comune.roma.it

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