15/06/2019 – Enti prigionieri degli incarichi  – Il dirigente a contratto fuoriuscito non fa assumere

Enti prigionieri degli incarichi  – Il dirigente a contratto fuoriuscito non fa assumere

di LUIGI OLIVERI – Italia Oggi – 14 Giugno 2019
La chiusura del rapporto di lavoro dei dirigenti a contratto non genera una corrispondente capacità assunzionale. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, col parere 13 marzo 2019, n. 30, complica ulteriormente la normativa già di per sé ingarbugliata contenuta nell’ articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000. Quanto indicato dalla sezione Puglia rende evidente un paradosso: quello degli incarichi dirigenziali a tempo determinato a copertura di posti di ruolo, che dà vita ad un ibrido dai risvolti inestricabili. Come ricorda la sezione, ai sensi del comma 1 dell’ articolo 110, gli incarichi a contratto hanno la funzione di coprire posti della dotazione organica. Tuttavia, si tratta di modi di copertura della dotazione profondamente diversi da quelli ordinari, cioè mediante assunzione a tempo indeterminato derivante da concorso pubblico.
Molte sono le particolarità degli incarichi a contratto: il reclutamento non avviene per concorso pubblico, ma con una selezione semplificata; il contratto al quale si dà luogo è a tempo determinato, ma la spesa connessa è esclusa dal tetto ai contratti flessibili imposto dall’ articolo 9, comma 28, del dl 78/2010; ancora, la spesa per gli incarichi a contratto rientra nella spesa complessiva del personale da contenere nel tetto medio del triennio 2011-2013, ma non incide sulla spesa specificamente destinata alle assunzioni o, meglio, sulla capacità assunzionale. Infatti, spiega la sezione Puglia, la norma che regola le capacità assunzionali, cioè l’ articolo. 3, comma 5, del dl n. 90/2014, prevede il tetto oggi pari al 100% del costo del personale cessato l’ anno precedente, riferendolo espressamente però alle «assunzioni di personale a tempo indeterminato» e, dall’ altro, utilizza, ai fini della determinazione del connesso limite, il parametro della spesa relativa al «personale di ruolo cessato nell’ anno precedente»: e il personale di ruolo è quello assunto a tempo indeterminato, sicché non può rientrarvi chi sia assunto con l’ articolo 110 del Tuel.
Chiarisce ulteriormente, poi, la Corte dei conti che se è vero che le spese per gli incarichi a contratto rientrano nelle spese di personale, ciò vale solo per l’ applicazione dell’ articolo 1, comma 557 della legge 296/2006, norma che si interessa della «riduzione delle spese del personale» ma non delle capacità assunzionali. La conclusione che trae la Sezione è, dunque che i contratti regolati dall’ articolo 110, comma 1, «non concorrono a generare capacità assunzionale, non legittimano la sostituzione del posto ricoperto con uno a tempo indeterminato ai fini del turnover e non sono, del resto, neanche assoggettati ai limiti di quest’ ultimo». Se l’ impianto normativo appare convulso, non meno bizzarre sono le conseguenze cui si perviene, seguendo le indicazioni della sezione Puglia.
Nella sostanza, infatti, gli enti che coprono posti della dotazione organica mediante l’ articolo 110 restano intrappolate, perché non potrebbero mai coprire il posto di ruolo vacante con un’ assunzione a tempo indeterminato, visto che la cessazione dell’ articolo 110 non genera capacità assunzionale. Ma, questa conclusione è aberrante: l’ ente non può essere costretto ad utilizzare uno strumento straordinario per coprire un fabbisogno ordinario. La chiave di lettura fornita dalla sezione Puglia finirebbe per legittimare l’ errore nel quale cadono spesso molte amministrazioni: considerare gli incarichi a contratto equivalenti e alternativi alla copertura dell’ organico con posti di ruolo. Si tratta di un errore, perché l’ articolo 110 si applica al ricorrere delle condizioni previste dall’ articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, cioè per rimediare alla carenza di particolari e comprovate professionalità nell’ amministrazione, da richiedere con analitica motivazione ai fini della copertura del posto in dotazione.
Nella realtà, quindi, l’ articolo 110 lascia aperto il vuoto di organico sul quale si innesta. Quindi, a completamento del ragionamento proposto dalla Sezione Puglia occorre concludere che se gli incarichi a contratto non generano nuova capacità assunzionale, tuttavia alla loro scadenza riportano in vita necessariamente il vuoto di organico che hanno coperto in via temporanea, sì che l’ amministrazione possa effettuare un’ assunzione ordinaria, con concorso pubblico e a tempo indeterminato. Del resto, poiché il bilancio finanzia la retribuzione tabellare e le retribuzioni di posizione e risultato (le quali ultime due restano congelate nel fondo contrattuale della dirigenza), esiste una continuativa e duratura possibilità di finanziare l’ assunzione in ruolo.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto