15/05/2020 – Concorsi, discrezionalità delle stazioni appaltanti

Delibera Anac sui requisiti di partecipazione delle imprese
Concorsi, discrezionalità delle stazioni appaltanti
 
La stazione appaltante ha sempre un margine di discrezionalità tale da consentirgli di definire criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara. È quanto ha affermato l’Autorità nazionale anticorruzione con la deliberazione del 29 aprile 2020 n. 393 che ha affrontato un interessante caso inerenti i requisiti di partecipazione richiesti ai concorrenti di un appalto disciplinato dalla normativa sui cosiddetti settori speciali.
 
Si trattava di una procedura aperta per il sevizio di manutenzione notturna degli enti di segnalamento e di assistenza alle lavorazioni dell’armamento metropolitano lungo le linee metropolitane di Milano nella quale erano stata richiesta l’iscrizione al sistema di qualificazione Rfi per importi superiori a quello oggetto della gara. Secondo l’impresa esclusa, con l’iscrizione nei sistemi di qualificazione di Rfi le imprese sono già tenute a dimostrare (attraverso il possesso di mezzi, strumentazioni, personale qualificato e certificati esecuzione lavori sulle specifiche tecnologiche) di essere in grado di svolgere tali incarichi, in caso contrario non servirebbe un sistema di qualificazione specifico.
 
L’Anac ritiene però legittimo l’operato della stazione appaltante premettendo innanzitutto che sul possesso dei requisiti di partecipazione, la giurisprudenza ha affermato che la stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti può anche definirli in maniera più restrittiva ma sempre con il limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara.
 
In passato l’Anac aveva anche chiarito che i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto, giacché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice la possibilità di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge.
 
L’Anac ha rilevato che la stazione appaltante, considerato l’importo complessivo delle prestazioni richieste, ha richiesto ai fini partecipativi, ha richiesto ai fini partecipativi, la dimostrazione del possesso di requisiti di capacità di qualificazione secondo il sistema Rfi.
 
Ma il dato fondamentale, si legge nelle conclusioni della delibera, appare essere quello della verifica in concreto rispetto all’accertamento che i requisiti richiesti abbiano comunque assicurato la concorrenza. E il fatto che abbiano partecipato numerose imprese iscritte al sistema di qualificazione di Rfi (21 imprese in possesso della Rfi Lis A maggiore o uguale a classe 3 e 36 imprese in possesso della Rfi Lis C maggiore o uguale a classe 5) dimostra che il libero gioco della concorrenza non appare pertanto turbato.

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