15/05/2020 – Assunzioni, il passato non conta – Non sarà penalizzato chi aveva già avviato procedure

In arrivo la circolare con i chiarimenti sul decreto attuativo del dl Crescita 2019
Assunzioni, il passato non conta – Non sarà penalizzato chi aveva già avviato procedure
di Liliana Cirillo e Eugenio Piscino

È in fase di approvazione la circolare interministeriale sul decreto attuativo dell’art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019, in materia di assunzioni di personale nei comuni, entrato in vigore soltanto il 20 aprile 2020, in piena emergenza Covid-19.

Vengono superate le regole fondate sul turnover, con l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla «sostenibilità finanziaria» della spesa di personale.
Preliminarmente, la circolare, se confermata nei contenuti della bozza in esame, chiarisce che i Comuni che avevano già avviato procedure assunzionali, prima dell’entrata in vigore del dm, non saranno penalizzati.
Si ritiene, infatti, che, in tali casi e solo con riferimento all’anno 2020, le suddette procedure possano esser fatte salve, purché entro il 20 aprile siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis del Testo unico sul pubblico impiego, sulla base dei piani triennali del fabbisogno di personale. Altra condizione indicata dalla circolare è che, in base al principio contabile 5.1, siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili.
Una eventuale maggiore spesa di personale, rispetto ai valori soglia, è, tuttavia, consentita solo per l’anno 2020 e, dagli anni successivi, viene «congelata», non essendo presa in considerazione nella spesa di personale 2020.
La circolare esplicativa raccomanda ai comuni, laddove intendano utilizzare questa deroga provvisoria, di verificare che la maggiore spesa non influisca negativamente sulla soglia limite da rispettare nel 2021.
L’art. 2 del decreto definisce gli elementi che concorrono a determinare le voci «spese di personale» ed «entrate correnti», che rapportate daranno origine a valori percentuali che determineranno la maggiore o minore virtuosità dell’Amministrazione e la conseguente eventuale «premialità».
La circolare per garantire un indirizzo uniforme, individua le voci del macroaggregato e dei relativi codici spesa e gli aggregati Bdap, delle entrate correnti, da tenere in considerazione nel calcolo.
Il valore percentuale, con riferimento alla fascia demografica di appartenenza, potrà dare luogo a tre casistiche:
A) Comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti (valori inferiori alle soglie della tabella 1 del dm), ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato;
B) Comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti (valori superiori alle soglie della tabella 3 del dm), ai quali è richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate, fino a rientrare nei parametri;
C) Comuni con moderata incidenza della spesa di personale (valori intermedi tra le due tabelle), per i quali il rapporto, calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato, non deve essere superato.
L’art. 5, comma 3 del decreto ministeriale, per il periodo 2020-2024, consente, ai comuni «virtuosi», con meno di 5.000 abitanti e che fanno parte di Unioni di comuni, di incrementare, laddove la maggior spesa di personale consentita dal decreto non risulterebbe sufficiente all’assunzione di almeno una unità di personale a tempo indeterminato, la propria spesa, nella misura massima di 38.000 euro (che è il costo medio lordo stimato per un dipendente a tempo pieno e indeterminato), per una unità di personale a tempo indeterminato, da comandare obbligatoriamente presso l’Unione, con oneri a carico della stessa.
I ministri hanno esaminato anche gli effetti della nuova disciplina in materia di mobilità, ritenendo che la «neutralità» delle cessazioni per processi di mobilità debba essere rivisitata, alla luce del dm e delle facoltà assunzionali legate alla «sostenibilità finanziaria».
Di conseguenza, le amministrazioni di altri comparti, le province e città metropolitane, che acquisiranno personale in mobilità da comuni assoggettati alla neo-introdotta normativa, non potranno più considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali, e di tanto si dovrà dare espressamente conto nella programmazione dei fabbisogni e nelle procedure di mobilità extracompartimentale. L’art. 14, comma 7, del decreto legge n. 95/2012, continua a essere operante per gli enti che applicano, transitoriamente, la previgente normativa.
Per quanto attiene al trattamento accessorio per il personale, la Circolare in arrivo evidenzia che nelle premesse del decreto è contenuta l’importante specificazione secondo cui «è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31/12/2018».
Il fondo non subisce, pertanto riduzione, in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, realizzatesi in vigenza dell’articolo 33.

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