15/04/2020 – Tari, la prescrizione è quinquennale 

Tari, la prescrizione è quinquennale 
Italia Oggi Sette – 14 Aprile 2020
 
 
Deve ritenersi prescritta la pretesa Tari avanzata dall’ ente locale in virtù della quale lo stesso agisca notificandone una cartella di pagamento al contribuente soltanto a distanza di più di cinque anni dall’ anno in cui il tributo era dovuto. Anche tale tributo locale, infatti, si struttura come prestazione periodica assoggettata al termine prescrizionale quinquennale, peraltro in ossequio della normativa dettata dalla l. 296/2006. È quanto si evince dalle c motivazioni contenute nella sentenza n. 2423/41/2020 della Ctp di Roma.
Oggetto di impugnazione dinanzi ai giudici tributari era una cartella di pagamento relativa alla Tari, rispetto alla quale principale motivo di censura della ricorrente era l’ intervenuta prescrizione della pretesa dell’ imposta, tributo locale, in cui era ormai incorsa l’ amministrazione nel riscuoterla proprio attraverso la notifica dell’ atto esattoriale.
La Commissione ha precisato in motivazione come la cartella, notificata il 23 aprile 2018, riguardava importi Tari relativi a più di un quinquennio addietro, nonostante diverse deduzioni della controparte pubblica, che insisteva per l’ avvenuta interruzione del termine prescrizionale asseritamente intervenuta attraverso la notifica di un precedente avviso di accertamento nel novembre 2014. Tuttavia tale ricostruzione non veniva supportata da alcuna allegazione documentale che desse prova dell’ avvenuta interruzione del termine di prescrizione, il quale doveva dirsi pertanto inevitabilmente maturato.
Come noto, rispetto anche alla su citata normativa, tributi locali come quello del caso di specie debbono essere portati a conoscenza del contribuente, e poi in riscossione, entro precisi termini, nel caso di specie quinquennali. La cartella di pagamento nella fattispecie aveva per la prima volta portato la pretesa nella sfera del contribuente, ma con una notifica di essa avvenuta a ben più di 5 anni dall’ intervenuta prescrizione, il cui termine non risultava difatti mai interrotto nemmeno da precedenti avvisi di accertamento, in atti non depositati. La Commissione pertanto, accertando che la prescrizione fosse già maturata al momento di notifica dell’ atto impugnato, accoglieva il ricorso compensando le spese.
Il ricorrente impugna una cartella di pagamento, notificata il 23/4/2018, per la riscossione del tributo Tari relativo ad anni precedenti. Il ricorrente assume l’ omessa notifica della cartella in originale; l’ intervenuta prescrizione del credito al momento di tale notifica; la nullità comunque sia della cartella per difetto di sottoscrizione da parte del funzionario legittimato. Si è costituita l’ AMA limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso. Il ricorso è fondato. La Tari è tributo locale la cui prescrizione matura in cinque anni a partire dal 31 dicembre dell’ anno di scadenza, con la conseguenza che alla data di notifica della cartella la prescrizione era maturata, non constando atti interruttivi validi. Vi sarebbe quale atto interruttivi, in tal senso, un avviso di accertamento che risulterebbe notificato il 21/11/ 2014 e tuttavia, l’ AMA nel costituirsi non allega alcunché, cosi che in difetto di prova della interruzione, la prescrizione deve ritenersi inevitabilmente maturata. P.Q.M. La Commissione accoglie il ricorso. Compensa le spese.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto