15/04/2020 – L’Agenzia delle entrate spiega il decreto “Liquidità”

L’Agenzia delle entrate spiega il decreto “Liquidità”
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
L’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 9/E del 13 aprile 2020 fornisce i primi chiarimenti al D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità).Vediamo qui di seguito i chiarimenti che riguardano gli enti territoriali.
Addizionale regionale e comunale Irpef:sospensione versamento
L’art. 18D.L. n. 23/2020 prevede, tra l’altro, la sospensione dei versamenti dell’Addizionale regionale e comunale Irpef per i mesi di aprile e maggio 2020 per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato
La sospensione è estesa agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono atività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa. A questo proposito la Circ. n. 9/E chiarisce che la disposizione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo caso, con riferimento all’attività commerciale, l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste per i soggetti esercitanti attività d’impresa. La circolare chiarisce, altrersì, che fra i soggetti beneficiari vi rientrano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 7L. 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Infine, la circolare ricorda che restano comunque salve le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto( Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini-Regione Lombardia- e nel Comune di Vò – Regione Veneto), individuati dal decreto del MEF del 24 febbraio 2020 (G.U. 26 febbraio 2020, n. 48), che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.
IRAP: insufficiente versamento acconto
L’art. 20D.L. n. 23 del 2020 stabilisce che non si appplicano le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento dell’acconto dell’IRAP in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
La Circ. n. 9/E fa presente che l’art. 20, c. 2, D.L. n. 23 del 2020 prevede espressamente che la disposizione si applica agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione, pertanto, si applica ad entrambe le rate dell’acconto dovuto per tale periodo. Tenuto conto, inoltre, di quanto chiarito con la relazione illustrativa e tecnica al Decreto, la rubrica dell’art. 20 (Metodo previsionale acconti giugno) deve intendersi riferita all’importo degli acconti complessivamente dovuti per l’anno d’imposta 2020. Detto importo, infatti:
– è determinato nel mese di giugno;
– va versato in una o due rate, a seconda che il quantum dovuto superi o meno determinate soglie normativamente individuate.
La rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020
L’art. 60D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) stabilisce che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. L’art. 21D.L. n.23 del 2020 stabilisce che i detti versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Nella Circ. n. 9/E è chiarito che:
– il versamento dell’IRAP dovuta dalle aziende del servizio sanitario nazionale, in scadenza il 16 marzo 2020, analogamente agli altri versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, rientra nella proroga prevista dall’art. 60 del Decreto “Cura Italia” e, pertanto, anche nell’ambito applicativo dell’art. 21D.L. n. 23/2020, con la conseguenza che il versamento di tale imposta si considera regolarmente effettuato se eseguito entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi;
– l’art. 60D.L. n. 18/2020 prevede la “Rimessione in termini dei versamenti” (analogamente all’art. 21D.L. n. 23/2020) e, pertanto, non introduce una sospensione dei termini, con la conseguenza che non si rende applicabile, alle ipotesi in esso ricadenti, la disciplina di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 prevista in tema di proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti della riscossione;
– che restano comunque salve le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal decreto del MEF del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.
Processo tributario: modalità telematiche
Il comnma 1, dell’art. 29D.L. n. 23/2020 stabilisce che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (trattasi dell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni), e le parti assitite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisprudenziali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del MEF 23 dicembre 2013, n. 163 (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014), e dai successivi decreti attuativi.
Nella Circ. n. 9/E è chiarito che nelle controversie tributarie di valore fino a tremila euro, alle parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica. L’Agenzia delle entrate fa presente che la disposizione contenuta nell’art. 29 non si riferisce invece ai soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, per i quali vale quanto previsto dall’art. 16-bis comma 3-bis del medesimo decreto, secondo cui l’utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi nel processo tributario costituisce una facoltà, e non un obbligo.

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