15/04/2020 – Emergenza COVID-19. Sedute del consiglio comunale.

Oggetto
Emergenza COVID-19. Sedute del consiglio comunale.
Massima
Lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale, nella situazione di emergenza da Covid-19 in atto, pur nell’assenza di prescrizioni normative specifiche, impositive di particolari obblighi, deve avvenire con modalità coerenti con le indicazioni che, a livello nazionale e regionale, sono fornite per cercare di limitare quanto più possibile la diffusione del virus. Compete al presidente del consiglio comunale/sindaco stabilire tali modalità di gestione delle sedute consiliari quali la necessità che esse si tengano a porte chiuse, in guisa da evitare assembramenti di persone, o l’opportunità di limitare le sedute del consiglio a quelle aventi ad oggetto questioni urgenti e in ogni caso non differibili.
Funzionario istruttore
BARBARA RIBIS

barbara.ribis@regione.fvg.it

Parere espresso da
Servizio elettorale, Consiglio delle autonomie locali e supporto giuridico agli enti locali
Testo completo del parere
Il Comune, in considerazione della situazione di emergenza da Covid-19 in atto, chiede un parere in merito alle modalità di svolgimento dei consigli comunali. In particolare, desidererebbe avere delle indicazioni generali sulle modalità di gestione delle sedute consiliari, tra cui la necessità/opportunità di limitare le stesse ai soli casi di necessità e indifferibilità.

In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento”.

Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, la presidenza del consiglio spetta al sindaco (o, in caso di sua assenza, al vicesindaco) il quale, ai sensi del successivo articolo 5, provvede, tra l’altro, al “proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare” (comma 2) ed “esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento” (comma 3).

Spetta, pertanto, al sindaco, nella sua qualità di presidente del consiglio comunale, assumere ogni decisione circa l’ordinato e proficuo svolgimento delle sedute consiliari: nel particolare contesto in essere si ritiene che il potere del sindaco comprenda ogni decisione ritenuta idonea a fronteggiare l’emergenza esistente e, in particolare, permetta lo svolgimento delle sedute consiliari con modalità coerenti con le indicazioni che, a livello nazionale e regionale, sono fornite per cercare di limitare quanto più possibile la diffusione del virus.

Con riferimento alle norme emanate, sia dal legislatore statale che regionale, per fronteggiare l’emergenza in atto, non paiono sussistere prescrizioni specifiche, impositive di particolari obblighi circa la tenuta delle sedute consiliari.

In particolare, quanto alla normativa statale, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 pongono l’obbligo di rispettare una serie di condizioni generali di tipo igienico-sanitario, la cui applicabilità è collegata all’esistenza di più persone che si ritrovano in un unico luogo: di qui la necessità del loro rispetto anche nel caso di sedute del consiglio comunale con la presenza “fisica” dei consiglieri[1].

Corollario della ratio sottesa all’emanazione di tali norme (che è quella di evitare i contatti ravvicinati tra le persone al fine di limitare quanto più possibile la trasmissione del virus da un individuo ad un altro) pare essere, altresì, la necessità che, in questo momento di emergenza, le sedute del consiglio comunale si tengano a porte chiuse, in guisa da limitare assembramenti di persone[2].

In linea con la ratio sopra indicata e con le prescrizioni che a livello statale sono state adottate per gli altri settori della vita quotidiana, si porrebbe, anche l’eventuale decisione del sindaco, quale presidente del consiglio comunale, di limitare le sedute del consiglio a quelle aventi ad oggetto questioni urgenti e in ogni caso non differibili. Nel ribadire l’inesistenza di un obbligo siffatto, una decisione di tale natura risulterebbe senz’altro coerente con l’attuale situazione emergenziale in essere e con le indicazioni esistenti a livello nazionale che depongono nel senso di limitare, sotto ogni profilo, gli spostamenti e i “movimenti” di persone.

A tale riguardo, si fa presente che in data 12 marzo 2020 l’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie ha inviato a tutti i sindaci della nostra regione una nota nella quale, tra l’altro, si afferma che: “E’ evidente che la situazione emergenziale che coinvolge l’intera Nazione, comporta anche sacrifici e rallentamenti ineludibili in numerose attività anche lavorative. Ciò significa che è dovere di tutti – soprattutto di coloro che abbiano responsabilità pubbliche – discernere con serietà le attività veramente indifferibili da ogni altra che potrà essere svolta o soddisfatta successivamente”.

Inoltre, si segnala anche la legge regionale 13 marzo 2020, n. 3 recante “Prime misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, la quale all’articolo 11 reca “Modalità di svolgimento delle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale in casi di emergenza”. Tale articolo risulta di interesse anche per gli enti locali della nostra Regione stante il disposto di cui al comma 5, secondo cui “Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 possono trovare applicazione anche agli enti locali della regione, in quanto compatibili con il loro ordinamento e nel rispetto della propria autonomia”[3].

Nell’evidenziare che la norma sopra citata pone una facoltà (“possono”) per gli enti locali di adeguarsi a quanto disposto dalla stessa, si riproduce il contenuto della disposizione recentemente emanata dal Consiglio regionale secondo cui:

“1. In caso di situazione di particolare gravità e urgenza, riconosciuta con provvedimento del Consiglio dei Ministri o del Presidente del Consiglio dei Ministri, che renda temporaneamente impossibile o particolarmente difficile al Consiglio regionale, alle Commissioni consiliari, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari o alla Giunta regionale riunirsi secondo le ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente, è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica.

2. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intendono le sedute degli organi collegiali di cui al comma 1 con partecipazione a distanza dei componenti dell’organo stesso attraverso l’utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti ed idonei, per quanto riguarda il Consiglio regionale, a permettere l’espressione del voto anche a scrutinio segreto.

3. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 è riconosciuta:

a) per il Consiglio regionale e per le Commissioni consiliari, dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;

b) omissis;

c) omissis.

4. Con gli atti di rispettiva competenza gli organi di cui al comma 1 adottano le necessarie disposizioni attuative di quanto disposto dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 possono trovare applicazione anche agli enti locali della regione, in quanto compatibili con il loro ordinamento e nel rispetto della propria autonomia”.

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