15/04/2020 – Emergenza COVID-19. Pubblicità delle sedute del consiglio comunale.

Oggetto
Emergenza COVID-19. Pubblicità delle sedute del consiglio comunale.
Massima
Nella situazione di emergenza da COVID -19 in atto, nel silenzio del regolamento, spetta al sindaco, quale presidente del consiglio comunale, stabilire le modalità che meglio possano soddisfare il rispetto del principio di pubblicità delle sedute consiliari. Nel confronto tra l’effettuare la diretta streaming o, invece, il procedere alla diffusione, successivamente alla seduta, della registrazione integrale della stessa, si ritiene che la prima modalità, qualora la strumentazione necessaria sia nella disponibilità dell’Ente, configuri lo strumento che in maniera più diretta ed efficace consentirebbe di dare adeguata pubblicità alla seduta del consiglio comunale.
Funzionario istruttore
BARBARA RIBIS

barbara.ribis@regione.fvg.it

Parere espresso da
Servizio elettorale, Consiglio delle autonomie locali e supporto giuridico agli enti locali
Testo completo del parere
Il Comune chiede un parere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute del consiglio comunale in questo particolare momento caratterizzato dalla situazione di emergenza da Covid-19 in atto. Più in particolare desidera sapere se vi sia l’obbligo che le sedute consiliari si tengano in diretta streaming o se il requisito della pubblicità possa essere soddisfatto anche in differita, per il tramite della pubblicazione della registrazione. Chiede, altresì, se, in caso di registrazione della seduta, il segretario comunale debba comunque riportare nel verbale, in sintesi, i tratti salienti della discussione.

La materia delle modalità di svolgimento delle sedute consiliari in questo momento di emergenza sanitaria in atto è stato regolamento sia dal legislatore regionale che statale. Il primo è intervenuto con la legge regionale 13 marzo 2020, n. 3 recante “Prime misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, la quale all’articolo 11 reca “Modalità di svolgimento delle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale in casi di emergenza”. Tale articolo risulta di interesse anche per gli enti locali della nostra Regione stante il disposto di cui al comma 5, secondo cui “Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 possono trovare applicazione anche agli enti locali della regione, in quanto compatibili con il loro ordinamento e nel rispetto della propria autonomia”.

Nell’evidenziare che la norma sopra citata pone una facoltà (“possono”) per gli enti locali di adeguarsi a quanto disposto dalla norma stessa, si riproduce il contenuto della disposizione recentemente emanata dal Consiglio regionale secondo cui:

“1. In caso di situazione di particolare gravità e urgenza, riconosciuta con provvedimento del Consiglio dei Ministri o del Presidente del Consiglio dei Ministri, che renda temporaneamente impossibile o particolarmente difficile al Consiglio regionale, alle Commissioni consiliari, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari o alla Giunta regionale riunirsi secondo le ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente, è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica.

2. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intendono le sedute degli organi collegiali di cui al comma 1 con partecipazione a distanza dei componenti dell’organo stesso attraverso l’utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti ed idonei, per quanto riguarda il Consiglio regionale, a permettere l’espressione del voto anche a scrutinio segreto.

3. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 è riconosciuta:

a) per il Consiglio regionale e per le Commissioni consiliari, dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;

b) omissis;

c) omissis.

4. Con gli atti di rispettiva competenza gli organi di cui al comma 1 adottano le necessarie disposizioni attuative di quanto disposto dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 possono trovare applicazione anche agli enti locali della regione, in quanto compatibili con il loro ordinamento e nel rispetto della propria autonomia”.

A livello di normazione statale è stato emanato in data 17 marzo 2020 il decreto legge n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” il quale all’articolo 73, comma 1, prevede che “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.

Il successivo comma 5 stabilisce, infine, che: “Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”.

Premesso che, stante la potestà legislativa esclusiva della nostra Regione in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni[1], esercitata con l’emanazione della legge regionale 3/2020, in Friuli Venezia Giulia trova applicazione la legge regionale in luogo di quella statale, pur tuttavia dal confronto tra le due disposizioni si evince la sostanziale conformità dei precetti dalle stesse posti.

Inoltre, quanto al requisito della pubblicità delle sedute da tenersi in modalità telematica/videoconferenza, oggetto del presente quesito, la legge regionale nulla dice espressamente, laddove, invece, il legislatore statale ha unicamente disposto che debba essere data “adeguata pubblicità delle sedute […] secondo le modalità individuate da ciascun ente”. Per tale parte si ritiene che il legislatore statale abbia espresso un principio generale applicabile anche nella nostra Regione.

Atteso che il regolamento dell’Ente non dispone alcunché circa tale aspetto, si ritiene che spetti al Sindaco, quale Presidente del consiglio comunale, stabilire le modalità che, nell’attuale situazione emergenziale, meglio possano soddisfare il rispetto del principio di pubblicità delle sedute consiliari. A tal fine, si ritiene che l’Ente debba avvalersi degli strumenti a propria disposizione, attesa anche la previsione di legge statale di cui all’articolo 73, comma 5, del DL 18/2020, secondo cui “le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”.

In particolare, delle due modalità proposte nel quesito, l’una consistente nella diretta streaming e l’altra nella pubblicazione, successivamente alla seduta, della registrazione integrale della seduta stessa, nel ribadire che spetta al Presidente del consiglio decidere quale modalità utilizzare, preferibilmente previo confronto con i Capigruppo[2], si ritiene che entrambe le modalità prefigurate siano in grado di raggiungere lo scopo per il quale sono state predisposte e cioè consentire la pubblicità della seduta del consiglio comunale. Ciò premesso non può sottacersi che, qualora il Comune abbia la strumentazione necessaria a consentire la diretta streaming, essa pare configurare lo strumento che in maniera più diretta ed efficace consentirebbe di dare adeguata pubblicità alla seduta del consiglio comunale.

Con riferimento all’ultima questione posta, si ritiene che il segretario comunale debba comunque indicare nel verbale, tra gli altri, l’argomento trattato nella discussione, con tale espressione intendendosi far riferimento all’indicazione dei tratti salienti della seduta stessa[3].

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[1] Ai sensi dell’articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto di autonomia, introdotto dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

[2] In mancanza di diversa previsione regolamentare, attuativa delle disposizioni normative inerenti allo svolgimento delle sedute consiliari in modalità telematica/videoconferenza, si ritiene infatti che, nell’ambito della leale collaborazione tra maggioranza e minoranze consiliari, sia opportuno che il Sindaco senta i Capigruppo.

[3] L’articolo 81 del regolamento consiliare (rubricato “Processo verbale delle sedute”) prevede che il segretario debba redigere il processo verbale della seduta indicando “a) la data e l’ora della seduta; b) il numero di consiglieri presenti e le generalità degli assenti; c) l’argomento che viene trattato; d) il risultato della discussione, con l’indicazione del numero dei Consiglieri che hanno votato a favore della proposta, delle generalità di quelli che hanno votato contro la proposta o che si siano astenuti” (articolo 81, comma 2).

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