15/04/2020 – D.P.C.M. 10 aprile 2020: prime riaperture e nuove prescrizioni igienico-sanitarie per le attività commerciali

D.P.C.M. 10 aprile 2020: prime riaperture e nuove prescrizioni igienico-sanitarie per le attività commerciali
di Michele Deodati – Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale
 
A distanza di oltre un mese da quando il Governo ha inteso intervenire in modo sistematico sul tema del distanziamento sociale, era inevitabile che ad un certo punto questo continuo affastellarsi di norme e divieti puntuali creasse incertezze e confusione. Oltre ai problemi derivanti dall’ipertrofia normativa, a premere sono anche le categorie economiche, che chiedono chiarezza e capacità di programmare la cosiddetta “fase due”, ancora incerta sul quando e sul come, se non per i continui rinvii del termine di cessazione dell’emergenza, che con l’ultimo decreto presidenziale (D.P.C.M. 10 aprile 2020), il premier Conte ha fissato al prossimo 3 maggio.
Le previsioni sulle attività economiche contenute nel D.P.C.M. 10 aprile 2020
Il nuovo decreto presidenziale del 10 aprile scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020 e in vigore da martedì 14 aprile, si propone innanzitutto lo scopo di riunire e coordinare i precedenti interventi stratificatisi nelle ultime, frenetiche settimane, caratterizzate da uno stillicidio di provvedimenti ministeriali. Troviamo quindi disposizioni in materia di ordine pubblico, attività commerciali, attività produttive, sanità e igiene pubblica, trasporti, istruzione, cultura, manifestazioni, lavoro agile, ecc.
Ma non mancano alcune novità sul tema del distanziamento sociale, con un giro di vite rispetto al fenomeno dei trasferimenti festivi verso le seconde case: all’art. 1 si ribadisce infatti che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In ogni caso, è divietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Se ne deduce che chiunque al 14 aprile si trovi in sede diversa dalla propria abitazione principale, per poterci tornare debba avere un grave motivo, un’esigenza lavorativa o di salute che giustifichino uno spostamento dal luogo in cui il soggetto di trovava al 14 aprile. Dopodiché il rientro potrà avvenire verso l’abitazione principale.
Per quanto riguarda le attività commerciali, la lettera z) del comma 1 ribadisce che sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Dunque restano aperte le attività alimentari su area pubblica collocate su posteggi isolati o il commercio itinerante, salvo ulteriori restrizioni regionali. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. La serranda continua ad essere abbassata anche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante. Uniche eccezioni per quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali, oltre a quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Restano sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’Allegato 2 del decreto.
Prescrizioni per gli esercizi commerciali aperti
Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. In aggiunta a queste previsioni, che fanno parte del quadro preesistente, il D.P.C.M. 10 aprile 2020 si raccomanda l’applicazione delle misure di cui all’Allegato 5 del decreto stesso, che sono le seguenti:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Al lato pratico, per un’attività che può rimanere aperta, la mancata applicazione delle regole sopra definite in termini di igiene e distanziamento sociale, potrebbe comportare la chiusura. Di particolare importanza, la prescrizione sull’uso delle mascherine nei processi di lavoro quando non si riesca a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro. Quindi, il decreto raccomanda l’uso delle mascherine per gli operatori, ma non per la clientela, che è solo soggetta all’obbligo distanziometrico. Più stringente è la previsione sull’impiego dei guanti monouso, che invece interessa anche le attività di acquisto, e dunque i clienti, per alimenti e bevande.
Alcune riaperture nel commercio e nelle attività produttive
Ci sono anche novità per alcuni esercizi che potranno riaprire i battenti: librerie, cartolibrerie e negozi di abbigliamento per neonati e bambini tornano in attività, come si legge nell’Allegato 1 al decreto. Sul fronte delle attività produttive, ripartono la silvicoltura e l’uso delle aree forestali, la fabbricazione di computer, la cura e la manutenzione del paesaggio; le opere idrauliche e il commercio all’ingrosso di carta e cartone.
Termini di durata delle nuove misure e “abrogazioni” di precedenti atti governativi
Le disposizioni del D.P.C.M. 10 aprile 2020 producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Sempre dal 14 aprile cessano di produrre effetti i precedenti provvedimenti presidenziali la cui disciplina è ora raccolta e coordinata nel D.P.C.M. 10 aprile 2020, e pertanto sono da ritenersi “abrogati” il D.P.C.M. 8 marzo 2020, il D.P.C.M. 9 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Le disposizioni del decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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