15/04/2020 – Appalti pubblici: la deroga al principio di rotazione non può essere motivata a posteriori in sede contenziosa

Appalti pubblici: la deroga al principio di rotazione non può essere motivata a posteriori in sede contenziosa
 
In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici d’importo inferiore alla soglia comunitaria, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, sancito dall’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), mira ad evitare il formarsi di rendite di posizione e perciò comporta, di norma, il divieto d’invito al contraente uscente e all’operatore economico invitato e non affidatario nella precedente gara, salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi (quali il numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato; il particolare, idiosincratico e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale; il peculiare oggetto e le specifiche caratteristiche del mercato di riferimento). Tale motivazione deve risultare già all’atto dell’invito, senza che ad essa possa sopperirsi a posteriori in sede contenziosa (conferma TAR Lazio, sez. II, sent. n. 7062/2019, in questa Rivista).

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