15/02/2019 – I principali documenti di interesse per gli enti locali e le P.A. – 15/31 gennaio 2019

Rassegna Enti locali e P.A. 15-31 gennaio

I principali documenti di interesse per gli enti locali e le P.A. – 15/31 gennaio 2019

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

AMBIENTE

Regole applicative del Fondo nazionale per l’efficienza energetica

Sono state presentate presso il Ministero dello Sviluppo economico le regole applicative del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, che sarà gestito da Invitalia, istituto dall’art. 15D.Lgs. n. 102 del 2014 al fine di favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, prevedendo che la gestione delle risorse e degli interventi possa essere attribuita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società in house ovvero a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici.

Le modalità di funzionamento del Fondo sono state determinate dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017, il quale prevede anche l’individuazione di ulteriori disposizioni, criteri e modalità operative per l’accesso, la concessione e la fruizione delle agevolazioni.

Ai fini della operatività del Fondo è necessaria l’emanazione del decreto attuativo, posto in consultazione e in dirittura di pubblicazione, col quale sono approvati gli schemi e individuate le modalità e gli ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi di accesso alle agevolazioni.

In particolare, il decreto regola le condizioni di ammissibilità delle domande di agevolazione, la presentazione delle domande, la conseguente istruttoria e la concessione dell’agevolazione, la relativa fruizione, il monitoraggio, la divulgazione dei risultati e le attività di informazione.

Tra gli allegati figura il B2 contenente i criteri di valutazione e punteggi assegnabili alle domande di agevolazione presentate da parte di pubbliche amministrazioni: fattibilità tecnica dell’intervento, il cui indicatore riguarda l’esaustività e chiarezza della documentazione tecnica fornita e coerenza dell’intervento con gli obiettivi del Fondo; impatto del progetto in termini di efficienza energetica (indicatore: R = % risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento o di riferimento); solidità economico-patrimoniale dei soggetti beneficiari valutata sulla base della possibilità di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del progetto (indicatore: impegno a rispettare la vigente normativa in tema di copertura finanziaria delle spese di investimento e di ricorso all’indebitamento e a inviare, a seguito dell’assunzione dell’impegno di spesa, copia della relativa documentazione).

Fonte: Ministero dello Sviluppo economico, Decreto Direttoriale 15 gennaio 2019

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Differimento al 31 marzo 2019 del termine previsto dagli articoli 8 e 9 delle circolari AgID n. 2/2018 «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA» e n. 3/2018 «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA»

L’Agenzia per l’Italia digitale ha comunicato che il termine del 20 novembre 2018, previsto dagli artt. 8 e 9 delle circolari nn. 2 e 3 del 9 aprile 2018, recanti rispettivamente «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA» e «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA», già differito al 31 dicembre 2018, è ulteriormente differito al 31 marzo 2019.

L’Agenzia ritiene così di tutelare le esigenze delle pubbliche amministrazioni di procedere con le acquisizioni di servizi Cloud, in corso di qualificazione da parte dei Cloud service provider, anche accogliendo le numerose richieste pervenute da parte degli stessi fornitori dei servizi.

Fino al 31 marzo 2019, proprio per supportare i fornitori, l’Agenzia mette a disposizione degli stessi un servizio di verifica preventiva preliminare alla pubblicazione di servizi nel Marketplace Cloud della PA, attivabile su richiesta dell’interessato comunicata all’Agenzia attraverso la casella di posta elettronica dedicata: qualificazione-cloud@agid.gov.it.

A decorrere dal 1° aprile 2019 le amministrazioni acquisiscono esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati dall’Agenzia per l’Italia digitale e pubblicati sul Marketplace Cloud della PA.

Fonte: Agenzia per l’Italia Digitale, Comunicato 19 gennaio 2019 (G.U. 19 gennaio 2019, n. 16)

APPALTI PUBBLICI

Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per gli anni 2017 e 2018

Il Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e di servizi è stato istituito dall’art. 9, comma 9, D.L. n. 66 del 2014 ed è destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa. Il D.M. 4 agosto 2017, MEF ha dettato i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per gli anni 2017 e 2018, misurati attraverso i requisiti di cui agli artt. 23 e 4 del medesimo decreto.

Hanno accesso al Fondo nel biennio 2017-2018 i soggetti aggregatori iscritti nell’elenco che svolgono attività di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi che: abbiano fornito un contributo operativo nelle attività propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa; abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida ovvero abbiano trasmesso una preventiva comunicazione per motivare specificatamente il mancato rispetto delle predette linee guida; soddisfino uno o più dei requisiti ivi indicati (copertura delle categorie merceologiche; valore delle iniziative; rispetto della pianificazione; supporto ad altri soggetti aggregatori; richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori; aggiornamento del portale).

Col decreto 14 dicembre 2018 il MEF sostituisce, per l’anno 2018, la tabella 1 dell’Allegato B del D.M. 4 agosto 2017.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 14 dicembre 2018 (G.U. 15 gennaio 2019, n. 12)

ATTI E PROCEDIMENTI

Indice di Percezione della Corruzione 2018

Transparency International Italia ha pubblicato l’Indice di percezione della corruzione 2018 (CPI), che vede l’Italia al 53° posto nel mondo con un punteggio di 52 punti su 100, di due punti migliore rispetto all’anno precedente. Si conferma il trend in lenta crescita del nostro Paese nella classifica globale e in quella europea.

Il CPI 2018 si basa su 13 sondaggi e valutazioni di esperti sulla corruzione nel settore pubblico, ognuno dei quali assegna un punteggio da 0 (altamente corrotto) a 100 (per niente corrotto). Oltre due terzi dei Paesi analizzati ha un punteggio inferiore a 50. Dal 2012 solo 20 Paesi hanno visto migliorare in maniera significativa il loro punteggio e tra questi vi è l’Italia con uno degli incrementi maggiori (+10 punti).

Fonte: Transparency International Italia, Indice di percezione della corruzione 2018

Regolamento per i rapporti fra Anac e i portatori di interessi

Con un comunicato del 22 gennaio l’Autorità nazionale anticorruzione ha prorogato al 18 febbraio 2019 il termine per l’invio dei contributi alla consultazione on line sul Regolamento per la disciplina dei rapporti con i portatori di interessi, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati. L’Autorità invita gli stakeholder a far pervenire le proprie osservazioni secondo le modalità previste dalla consultazione.

Fonte: Anac, Documento in consultazione

Modulo contributi

Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica

L’art. 20, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 101 del 2018 ha conferito al Garante della privacy il compito di verificare la conformità delle disposizioni contenute nei Codici di deontologia e buona condotta, tra i quali quello per i trattamenti di dati personali per scopi storici, adottato con provvedimento del Garante 14 marzo 2001, n. 8.

Tra le modifiche, oltre ai riferimenti normativi, si è reso necessario eliminare le indicazioni non più in linea, quali quella relativa alle fonti orali che consentiva al titolare del trattamento di fornire un’«informativa semplificata» e quella che non prevedeva misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato.

Le regole sono volte a garantire che l ~utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell ~esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all ~informazione si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all ~identità personale.

Recano inoltre principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare: nei riguardi degli archivisti individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione; nei confronti degli utenti individua cautele per la raccolta, l ~utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Delibera 19 dicembre 2018, n. 513 (G.U. 15 gennaio 2019, n. 12)

Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria

L’art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 101 del 2018 demanda al Garante della privacy il compito di effettuare una verifica della conformità delle disposizioni contenute in alcuni Codici deontologici, tra cui quelle contenute nel «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive», adottato il 6 novembre 2008, attualmente inserito nel Codice in materia di protezione come allegato A.6 ed applicabile sino al completamento della menzionata procedura.

Con la delibera n. 512 il Garante approva le regole deontologiche devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all’instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di: avvocati o praticanti avvocati; soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgano attività di investigazione privata; chiunque tratti dati personali per dette finalità, in particolare altri liberi professionisti o soggetti che prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Delibera 19 dicembre 2018, n. 512 (G.U. 15 gennaio 2019, n. 12)

Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità

art. 1, commi 125-129, L. n. 124 del 2017 ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le P.A. o con altri soggetti pubblici, distinte in due categorie: 1) le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS; 2) le imprese.

Per i primi è prevista la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00. Per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione delle informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

Queste misure di trasparenza hanno posto una serie di questioni interpretative, riguardanti in particolare l’individuazione dei soggetti competenti all’attuazione della norma e ai correlati controlli; la decorrenza dei nuovi obblighi informativi; l’ambito di applicazione della sanzione in caso di mancata pubblicazione. Questioni che sono stati affrontate nel parere n. 1449 del 2018 reso dal Consiglio di Stato.

Il Ministero del lavoro offre alcune indicazioni operative finalizzate a consentire il puntuale adempimento della misura normativa, con riferimento alla collocazione delle cooperative sociali, l’arco temporale di riferimento e i criteri di contabilizzazione, il limite di valore fissato dalla norma, le informazioni da pubblicare.

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019

CONTABILITA’ E CONTROLLI

Rapporto sulla politica di bilancio 2019

L’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) ha pubblicato il “Rapporto sulla politica di bilancio 2019” che sviluppa, approfondendoli sulla base dei dati disponibili al 18 gennaio 2019, i contenuti delle audizioni svolte dal presidente presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Nel primo dei tre capitoli esamina il quadro macroeconomico, rivisto nel mese di dicembre rispetto a quello contenuto nella NADEF e nel quale la crescita del PIL dell’Italia per il 2019 è stata ridotta dall’1,5% all’1%. L’UPB, che non aveva validato il quadro della NADEF, ha ritenuto plausibile il nuovo quadro, in quanto, nonostante uno scostamento di 0,2 punti relativamente alla crescita reale per il 2019, la dinamica del PIL nominale risulta coerente. Sono stati tuttavia segnalati non trascurabili rischi al ribasso che a dicembre apparivano maggiori per il biennio 2020-2021.

Il secondo capitolo è dedicato a una visione d’assieme della manovra di bilancio e dei suoi contenuti alla luce delle modifiche apportate dal Parlamento dopo l’accordo raggiunto con la Commissione europea a seguito dalla minaccia di apertura di una procedura d’infrazione per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia. In particolare viene analizzato l’andamento dei conti pubblichi nel quadriennio 2018-2021 con riferimento al quadro programmatico indicato dal Governo, alla dinamica del rapporto tra debito e PIL, all’orientamento della politica di bilancio, ai potenziali rischi per il conseguimento degli obiettivi, alla loro coerenza con le regole UE in materia di saldo strutturale, spesa e debito.

L’ultimo capitolo è riservato alla valutazione di alcune tra le principali misure della manovra di bilancio. Vengono in particolare approfondite le novità in materia di tassazione, sanatorie fiscali e contrasto all’evasione, i provvedimenti per il pubblico impiego, per le famiglie e il contrasto alla povertà, i principali interventi riguardanti la spesa in conto capitale, la sanità e la finanza locale.

Fonte: Ufficio Parlamentare di Bilancio, “Rapporto sulla politica di bilancio 2019”

Determinazione dei canoni di gestione aeroportuale per il triennio 2019-2021

Le società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato, a cui possono partecipare le Regioni e gli enti locali interessati, sono tenute a corrispondere appositi canoni per le concessioni, la cui entità è fissata periodicamente dal MEF con riferimento al volume di traffico di passeggeri e merci, secondo quanto dispone l’art. 1, comma 5-ter, D.L. n. 251 del 1995.

Il regolamento attuativo è stato adottato col D.M. 12 novembre 1997, n. 521, Ministro dei trasporti e della navigazione. I canoni dovuti dalle società di gestione aeroportuale sono stati determinati dal decreto interdirigenziale del 30 giugno 2003, confermato nel 2006, prorogato nel 2007, confermato ulteriormente nel 2009, nel 2013 e nel 2015 per il triennio 2016-2018.

Nel settembre 2018 l’Agenzia del demanio ha rappresentato al Mit, all’ENAC e alla Ragioneria generale dello Stato la necessità di avviare un apposito tavolo di lavoro con i rappresentanti delle amministrazioni interessate al fine di procedere all’adozione del decreto per la determinazione dei canoni 2019-2021. Il Ministero ha quindi chiesto all’ENAC di trasmettere i dati relativi al traffico passeggeri e merci di ogni gestione aeroportuale, unitamente alla proposta circa la metodologia di quantificazione dei canoni. L’ENAC ha corrisposto nel mese di novembre, consigliando di confermare quanto già definito nel decreto per il triennio 2016-2018.

Il tavolo di lavoro si è tenuto il 19 novembre 2018 ed ha convenuto la formula di determinazione dei canoni riportata nell’allegato tecnico al decreto interdirigenziale 30 giugno 2003. Col decreto pubblicato in Gazzetta, l’Agenzia del demanio dunque conferma per il triennio 2019-2021 la metodologia di quantificazione dei canoni di gestione aeroportuale prevista dal decreto del 2003.

Detto decreto correla il canone annuo al WLU (Work Load Unit o unità di carico), che corrisponde ad un passeggero o a 100 kg di merce o posta. Il WLUi è il WLU totale dell’aeroporto considerato e viene calcolato utilizzando i dati riportati nell’annuario statistico del Mit.

Il canone è corrisposto dalle società all’ENAC in due rate, la prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 31 gennaio dell’anno seguente, ognuna in misura corrispondente al 50%. I dati di traffico per il calcolo sono riportati nell’annuario statistico elaborato dal Mit.

Fonte: Agenzia del Demanio, Decreto 10 gennaio 2019 (G.U. 21 gennaio 2019, n. 17)

Modifiche alle regole di contabilizzazione

La Commissione Arconet ha accelerato i propri lavori per consentire l’emanazione, in tempi brevi, del decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011, chiamato a definire, dopo la L. n. 145 del 2018 (commi 909 e 910), la modalità di contabilizzazione delle spese per investimenti.

Nel primo punto all’odg la commissione ha preso atto del documento riguardante i controlli dei bilanci trasmessi alla BDAP, alla luce del miglioramento della qualità dei dati deciso dal Comitato di governo della BDAP stessa.

Al punto 2 viene presentato l’aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione riguardante l’inserimento di nuovi punti per completare il paragrafo riguardante il rendiconto di gestione, con una particolare attenzione ai prospetti allegati al rendiconto di gestione riguardanti gli equilibri per gli enti locali, gli equilibri per le regioni e il quadro generale riassuntivo, con riferimento ai quali i rappresentanti delle Regioni hanno verificato il corretto inserimento delle voci riguardanti il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

Rinviata alla prossima riunione (punto 3) la proposta di aggiornamento del principio applicato concernente la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità comprendente le proposte di rettifica e integrazione inviate dai rappresentanti della Corte dei conti.

Al punto 4 viene analizzata la proposta delle Regioni di modifica dei principi riguardanti la copertura degli investimenti con il margine corrente consolidato, in caso di disavanzo che, al fine di favorire la realizzazione degli investimenti, prevede che possa costituire valida copertura agli investimenti pluriennali, oltre all’entrata accertata, anche il margine corrente consolidato calcolato secondo la media del margine di competenza e di cassa del triennio precedente.

Col voto contrario dei rappresentanti della Corte dei conti, contrari in generale all’utilizzo del margine corrente per coprire gli investimenti, la Commissione approva la modifica nei termini riassunti nel verbale, a cui è allegato lo schema di decreto concernente l’aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011.

Fonte: Arconet, Resoconto riunione del 9 gennaio 2019

FINANZIAMENTI

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse anno 2018

L’art. 1, comma 7, L. n. 144 del 1999 prevede l’istituzione di un Fondo finalizzato al cofinanziamento delle attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le amministrazioni centrali e regionali, ivi comprese le funzioni orizzontali, rappresentate dal ruolo di coordinamento in capo al CIPE e dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP). I Nuclei sono stati disciplinati dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012, n. 262.

In base all’art. 145, comma 10, L. n. 388 del 2000 le risorse stanziate per il Fondo potranno cofinanziare l’avvio del sistema MIP e le spese relative al funzionamento della rete dei Nuclei e al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE. L’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 228 del 2011 prevede che i Ministeri individuino nei Nuclei gli organismi responsabili delle attività di valutazione.

Il CIPE ha determinato i criteri di macro-riparto del Fondo fra i Nuclei delle amministrazioni centrali e regionali con delibera 28 gennaio 2015, n. 14; con la delibera 1° dicembre 2016, n. 73 ha ripartito il Fondo per gli anni 2015-2016. Al Fondo risultano assegnati per l’anno 2018 euro 2.811.210,00.

Con la Delibera n. 59 del 2018 il CIPE approva il riparto per l’anno 2018 del Fondo, secondo lo schema di cui all’allegata tabella 1, che prevede 1.618.261,27 euro per le Regioni, 256.330,14 euro per le amministrazioni centrali, 936.618,59 euro per le funzioni orizzontali.

Fonte: CIPE, Delibera 25 ottobre 2018, n. 59 (G.U. 29 gennaio 2019, n. 24)

Sostegno dei Comuni nella gestione di servizi agli stranieri

Sul sito del Ministero dell’interno sono pubblicati due avvisi, per 20 e 10 milioni, per azioni rivolte a famiglie e persone in condizione di disagio, a valere sui fondi FAMI 2014-2020. La relativa scadenza è fissata alle ore 12:00 del 21 marzo 2019.

Il primo avviso è relativo alla “Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza” ed è destinato alle famiglie di cittadini di Paesi terzi che non godono dell’accoglienza, in condizione di disagio, con priorità per quelle monoparentali e comunque con la presenza di minori.

Il secondo avviso, dal titolo “Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali” è rivolto ai cittadini di Paesi terzi portatori di condizione di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza (droghe, alcool). In questo caso i Comuni, con la collaborazione delle aziende sanitarie locali, potranno attivare percorsi e servizi rivolti a persone con disagio mentale e/o patologie legate alle dipendenze.

Le proposte progettuali vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica all’indirizzo web https://fami.dlci.interno.it a partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio. A questo scopo, i soggetti proponenti dovranno prima registrarsi sulla procedura, e dovranno dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (pec) e di firma digitale. Tra i documenti allegati ai bandi di gara relativi agli avvisi, la modulistica e il Manuale di registrazione.

Fonte: Ministero dell’Interno

Avviso: “Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza”

Avviso: “Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali”

Concorso “Sharing and Reuse Award”, seconda edizione

La Commissione europea premia le pubbliche amministrazioni dell’Unione che hanno realizzato e condiviso le soluzioni IT più innovative e di maggiore impatto su cittadini e imprese. Obiettivo del concorso “Sharing and Reuse Award” è quello di sensibilizzare sui benefici della condivisione e del riuso di soluzioni nel settore pubblico delle tecnologie dell’informazione. La scadenza per l’invio è il 28 febbraio 2019. I premi in palio sono di € 15.000 per la squadra vincente e di € 10.000 per il secondo classificato nelle seguenti categorie:

1. software open source più innovativo;

2. software open source con il maggiore impatto sui cittadini o sulle imprese;

3. servizi IT condivisi più innovativi (comunemente sviluppati o condivisi);

4. servizi IT condivisi (comunemente sviluppati o condivisi) con il maggiore impatto sui cittadini o sulle imprese.

La giuria valuterà le soluzioni pervenute in base ai criteri di progettazione, governance, impatto/portata del riuso, sostenibilità. I proprietari delle soluzioni selezionate saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si svolgerà in Romania nel giugno 2019.

Fonte: Commissione europea, “Sharing & Reuse AWARDS 2019”

Ripartizione delle quote premiali relative all’anno 2018 da assegnare alle regioni ed alle province autonome in applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149

L’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 149 del 2011, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, rinvia ad apposito decreto del MEF le forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le Regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato col medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio.

La somma complessiva accantonata nel 2018 ammonta a 283.510.328,00 euro, corrispondente allo 0,25% delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato per il medesimo anno.

Fonte: Ministero della Salute, Decreto 11 ottobre 2018 (G.U. 17 gennaio 2019, n. 14)

ORGANI DI GOVERNO

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno emana le prime linee interpretative dell’art. 28D.L. n. 113 del 2018 “sicurezza” che, inserendo il comma 7-bis ed innovando il comma 11 dell’art. 143 del Tuel, ha introdotto novità importanti in tema di scioglimento degli enti locali nel caso in cui sia stata disposta la chiusura del procedimento ma si siano riscontrate «situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate».

Lo scopo della norma è quello di evitare che le illiceità rilevate in sede ispettiva – tali da determinare un’alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’ente locale – continuino ad inficiare la vita dell’ente nel caso in cui si debba procedere all’adozione di un decreto ministeriale di chiusura del procedimento in mancanza di quegli elementi sintomatici del condizionamento mafioso di cui al comma 1 dell’art. 143.

Casi in cui il Prefetto può avviare un procedimento che può anche sfociare nella nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione locale inadempiente. La disposizione in esame, afferma il Viminale, “non individua specificamente una casistica delle fattispecie sanzionabili ma si configura, piuttosto, come una norma di chiusura dell’ordinamento che indica i presupposti per l’avvio del procedimento surrogatorio il quale, evidentemente, impregiudicati gli ulteriori rimedi contemplati dall’ordinamento, si giustifica solo in presenza di situazioni indicative di illiceità ad un tempo gravi e reiterate”.

Inoltre, la norma richiede che il Prefetto individui specificamente i necessari interventi di risanamento contestualmente all’indicazione degli atti da adottare, al fine di indicare chiaramente quale sia l’attività amministrativa che l’ente dovrà porre in essere per far cessare le illiceità rilevate. Degli atti da assumere e del termine fissato dovrà dare formale comunicazione agli organi competenti, ai vertici della compagine di governo e della struttura amministrativa al fine di consentire al complessivo apparato dell’ente di assicurare, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, ogni attività funzionale agli adempimenti richiesti.

Nell’individuazione del commissario ad acta, il Prefetto dovrà tenere conto anche della specifica professionalità richiesta in considerazione della natura e complessità degli atti da adottare. In tali casi gli organi ordinari dell’ente restano pienamente in funzione e sono sostituiti esclusivamente nell’adozione dei singoli atti.

La circolare poi si sofferma sull’art. 28, comma 1-bis, del D.L. n. 113 del 2018, che estende la sfera di operatività della misura interdittiva prevedendo che il soggetto dichiarato incandidabile con provvedimento definitivo non sia candidabile con riferimento a tutte le tipologie di elezioni che si svolgono sul territorio nazionale per due turni elettorali successivi all’adozione del provvedimento dissolutorio.

Al riguardo, richiama l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui l’art. 143, comma 11, ha l’effetto di precludere la candidabilità alle elezioni successive al provvedimento giurisdizionale definitivo, anche nel caso in cui – nelle more della definizione del procedimento giurisdizionale – si siano svolti uno o più turni elettorali successivi all’emanazione del decreto presidenziale di scioglimento.

Fonte: Ministero dell’Interno, Circolare prot. 1552 del 24 gennaio 2019

PERSONALE E PREVIDENZA

Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali

Il Censimento generale del personale è curato annualmente dal Ministero dell’Interno in attuazione dell’art. 95 del Tuel. La rilevazione dei dati è effettuata d’intesa col MEF sulla base delle informazioni relative al Conto annuale dell’anno 2017. Nella pubblicazione, che fotografa la situazione occupazionale al 31.12.2017, sono presentate le risultanze dell’elaborazione dei dati di maggiore interesse.

Le informazioni sono state rilevate ed elaborate per contratto, in considerazione della difformità degli ordinamenti del personale delle amministrazioni locali appartenenti alle Province autonome rispetto all’ordinamento nazionale.

Fonte: Ministero dell’Interno, “Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali”

Rapporto di monitoraggio annuale sulla pubblicazione dei documenti della performance

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha messo on line il monitoraggio annuale sulla pubblicazione dei documenti del ciclo della performance 2018-2020, come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 105 del 2016. Il documento presenta sinteticamente i dati relativi al rispetto delle scadenze previste nel 2018 per l’approvazione e la pubblicazione dei dati pubblicati sul Portale della performance, integrati dalle informazioni presenti nella sezione Amministrazione trasparente degli enti. Mostra quindi il trend nella pubblicazione dei documenti nel periodo 2015-2018, utilizzando i dati presenti sul Portale.

Nell’allegato 1 è riportato l’elenco delle amministrazioni suddiviso in quattro categorie: le amministrazioni che hanno pubblicato i documenti entro le scadenze previste; le amministrazioni che hanno pubblicato in ritardo rispetto al termine, ma hanno inviato le proprie motivazioni ai sensi dell’art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150 del 2009; le amministrazioni che hanno pubblicato in ritardo; le altre amministrazioni che non hanno ancora pubblicato i documenti.

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della performance, “Rapporto annuale sulla pubblicazione dei documenti del ciclo della performance 2018”

Accertamento provvisorio della rappresentatività

Con la delibera n. 1 del 15 gennaio 2019 il Collegio di indirizzo e controllo dell’Aran ha approvato le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2019-2021, l’accertamento provvisorio della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali nelle aree e nei comparti di contrattazione. Il carattere provvisorio dell’accertamento trattasi deriva dalla circostanza che non è stato ancora stipulato il CCNQ di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2019-2021. A seguito di tale definizione potrà procedersi all’accertamento definitivo sulla base dei comparti e delle aree ivi individuati.

Per quanto riguarda le agibilità sindacali e la partecipazione alla contrattazione integrativa, continua ad applicarsi – fino a quando non interverranno i nuovi contratti – la disciplina contenuta nel CCNQ di distribuzione delle prerogative del 4 dicembre 2017 e nei vigenti CCNL di comparto o area.

Fonte: Aran, Tabelle accertamento provvisorio rappresentatività triennio 2019-2021

POLIZIA E SICUREZZA

Modifiche al codice della strada

L’art. 23-bis del D.L. “sicurezza” n. 113 del 2018 innova la Sezione II del Capo I del Titolo VI del Codice della strada, dedicata alle sanzioni amministrative accessorie e pecuniarie, incidendo sulla misura cautelare del sequestro amministrativo finalizzato alla successiva confisca del veicolo, sulla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, sulla figura del custode-acquirente.

L’introduzione delle nuove norme è ispirata all’esigenza di contenimento delle spese di custodia per i veicoli assoggettati a misure di sequestro o fermo e successivamente a confisca a seguito di infrazioni al codice della strada. L’obiettivo perseguito è quello di ridurre al minimo il protrarsi della custodia onerosa presso terzi dei veicoli, incidendo in particolare sul meccanismo di notifica agli interessati.

Il Ministero dell’Interno fornisce le prime linee interpretative di carattere generale in ordine alle più rilevanti modifiche recate dall’art. 23-bis.

Fonte: Ministero dell’Interno, Circolare prot. 1582 del 25 gennaio 2019

Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero

L’art. 29-bis del D.L. “sicurezza” n. 113 del 2018 ha introdotto alcune modifiche al Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) in materia di circolazione di veicoli immatricolati all’estero, all’art. 93 ha posto il divieto, per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato Ue o di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato Ue, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo, in mancanza del quale la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. Sono inserite apposite sanzioni amministrative.

Altre modifiche sono inserite all’art. 132, in base alle quali, scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede alla Motorizzazione civile il rilascio di un foglio di via e della relativa targa al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Sanzioni amministrative sono previste anche in tali casi.

Al fine di fornire ulteriori chiarimenti applicativi in ordine alle precitate disposizioni, il Mit emana una nuova circolare che fa seguito alla n. 33292 del 20 dicembre 2018, che tiene conto dei dubbi interpretativi e delle difficoltà operative riscontrate dagli UMC: il primo è legato al fatto che alcuni Paesi Ue non prevedono la preventiva radiazione dei veicoli da esportare in altri Stati membri; il secondo riguarda la conduzione dei veicoli oltre i transiti di confine nel caso in cui l’interessato non intenda o sia impossibilitato a richiedere il foglio di via e la carta di circolazione sia depositata presso l’UMC.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare prot. 2233 del 24 gennaio 2019

Riconoscimento dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile con le modalità del credito d’imposta

Il Dpcm 26 ottobre attua le previsioni contenute nell’art. 39 del Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1 del 2018), che riconosce ai volontari impiegati in attività di soccorso ed assistenza il diritto al mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale nonché la copertura assicurativa. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario.

I rimborsi possono essere riconosciuti alternativamente mediante liquidazione delle somme spettanti all’esito dei controlli istruttori previsti ovvero con le modalità del credito d’imposta. Per quest’ultima modalità, il Dpcm regola il processo istruttorio, le modalità di interlocuzione con l’Agenzia delle entrate, quelle per il versamento periodico delle somme, la modulistica.

Fonte: D.P.C.M. 26 ottobre 2018 (G.U. 22 gennaio 2019, n. 18)

Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale

Il Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale ha approvato, il 14 gennaio, il provvedimento contenente le nuove disposizioni sulla disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale, che sostituisce il precedente Prontuario del 2015 approvato col D.M. 22 aprile 2015. Le nuove disposizioni si applicano a tutti gli operatori volontari entrati in servizio il 15 gennaio 2019.

Il documento nasce dall’esigenza di adeguare la disciplina che regola i rapporti tra enti e volontari del servizio civile alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2017 e tratta dei casi di interruzione del servizio e sostituzione dell’operatore volontario e altre ipotesi di cessazione, della temporanea modifica della sede di servizio, dell’orario, dei permessi, delle malattie, degli infortuni, della tutela della maternità, della sicurezza sui luoghi di lavoro, della guida di automezzi, del termine del servizio e del rilascio di attestati e certificazioni.

L’Allegato 1 contiene la tabella giorni di permesso ordinario e malattia retribuiti spettanti all’operatore volontario in relazione alla durata del servizio.

Fonte: Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale, “Nuove disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”

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