16/02/2019 – Affidamenti diretti diversificati  

Affidamenti diretti diversificati  

 

di MAURIZIO FILIBERTI – Italia Oggi – 15 Febbraio 2019

Il principio di rotazione negli affidamenti diretti trova la sua ragione nella prevenzione della corruzione, nell’ efficienza della spesa pubblica e nella facilitazione a favore delle piccole e medie imprese nell’ accesso agli appalti pubblici. Sostanzialmente le amministrazioni hanno la possibilità di tornare sul mercato per individuare altri fornitori con maggiore professionalità o a costi più accessibili per l’ ente. Il principio di rotazione trova la sua ragion d’ essere nella normativa europea e italiana. L’ Unione europea pone alla base della revisione della normativa di riferimento sugli appalti la maggiore efficienza della spesa (Direttiva 24/2014/Ue del 26/02/2014 punto 2).

Mentre il nostro ordinamento sottolinea l’ esigenza di «assicurare l’ effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese» all’ articolo 36 del decreto legislativo 50 del 2016. Lo stesso decreto dispone che l’ affidamento e l’ esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie fissate dall’ articolo 35 dello stesso decreto (sette soglie a seconda del tipo di servizi e appalti) devono avvenire nel rispetto «del principio di rotazione degli inviti». Come capita spesso alle norme che riguardano gli enti pubblici, anche in questo caso c’ è una discrepanza tra gli intenti del legislatore e la realtà concreta. L’ applicazione di queste norme è stata infatti difficoltosa.

Per questo motivo è intervenuta l’ Autorità Nazionale Anti Corruzione che con la linea guida numero 4 ha introdotto alcune deroghe al cosiddetto vincolo dell’ alternanza tra imprese. Questo vincolo tende ad impedire che nella successione degli appalti (con lo stesso oggetto o commessa riconducibile allo stesso settore) la stazione appaltante si rivolga sempre agli stessi appaltatori, sia per gli affidamenti diretti, sia nel caso di procedure negoziate semplificate. Le modifiche alla normativa non sono finite qui. Il decreto legislativo 56/2017 emenda infatti l’ articolo 36 che abbiamo visto prima, puntualizzando che la rotazione riguarda sia la fase degli inviti, sia quella dell’ affidamento diretto, che è possibile sia negli affidamenti infra i 40 mila euro, sia (ma solo con adeguate motivazioni) in quelli oltre la soglia comunitaria.

Queste modifiche dovrebbero portare il Responsabile Unico dei Procedimenti ad esigere un cambiamento della platea dei potenziali competitori nella successione degli appalti con lo stesso oggetto. Nel caso dell’ affidamento diretto, deve imporre che l’ assegnazione non possa essere reiterata allo stesso appaltatore. Qualora non si applichi il principio di rotazione il Rup ha infatti l’ obbligo di indicare le ragioni e il ragionamento tecnico che hanno determinato la deroga, a pena di illegittimità degli atti adottati. E questo fin dalla determina di avvio del procedimento (o nella determina a contrattare, per le procedure negoziate semplificate) con cui si assume l’ impegno di spesa.

Se non si applica la rotazione, infatti, si preclude all’ ente la possibilità di risparmiare o rendere più efficiente il servizio dato in appalto, e alle aziende la possibilità di dimostrare la loro maggiore competitività sia professionale sia economica. Inoltre, per poter aspirare al riaffido (inteso come affidamento diretto e quindi con un autentico procedimento contrattuale e non come “prosecuzione” del contratto attraverso il rinnovo o attraverso la proroga che devono risultare già previsti a monte del primo affidamento) l’ appaltatore deve aver eseguito le pregresse prestazioni in modo ineccepibile secondo le prescrizioni del contratto.

Un ulteriore elemento per aspirare al riaffido è dato dalla certificata «competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento». Ultimo elemento essenziale per il riaffido è che il pregresso affidatario deve formulare una propria offerta (utilizzando interamente il sistema del mercato elettronico Mepa solo se la commessa non è presente nelle vetrine virtuali) che deve essere oggettivamente valutata dal Rup (o dalla commissione di gara nel caso di utilizzo di criteri qualitativi di valutazione).

Solo sommando questi tre elementi, di cui occorrerà dar conto nella determina semplificata di affidamento, la reiterazione dell’ assegnazione allo stesso appaltatore potrà ritenersi legittima e coerente con le indicazioni dell’ Anac, della normativa e della stessa giurisprudenza. Date queste premesse, non può sfuggire che un conto è procedere con affidamenti reiterati anche per diversi anni, cosa diversa – e sicuramente inaccettabile – è procedere con l’ affidamento diretto allo stesso appaltatore senza soluzione di continuità e senza effettuare neanche una indagine di mercato o richiedere dei preventivi assicurando sempre una certa concorrenzialità. Ma in realtà quanti sono in Italia gli affidamenti reiterati in questo modo?

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto