15/02/2019 – Decide il sistema di valutazione l’incremento del massimo della retribuzione di posizione

Decide il sistema di valutazione l’incremento del massimo della retribuzione di posizione

L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 15/2/2019)

“La legge di conversione del decreto legge 135/2018 (noto come “Decreto Semplificazioni”) appone un’altra correzione al famigerato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, allo scopo di sottrarre, dal tetto del salario accessorio 2016 gli eventuali incrementi del costo per le retribuzioni di posizione e risultato dei funzionari incaricati nell’area delle posizioni organizzative.

La legge di conversione introduce un articolo 11-bis, il cui comma 2 dispone quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”.

La norma è un po’ complessa e quindi è opportuno coglierne gli elementi che la compongono in modo separato…”

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