14/02/2024 – Nel nuovo Codice l’affidamento diretto si basa non solo sulle esperienze “analoghe” ma anche su quelle “idonee”, con ampliamento del margine valutativo delle stazioni appaltanti

Il supporto giuridico del MIT fornisce alcuni importanti chiarimenti sulla discrezionalità delle stazioni appaltanti nella valutazione delle c.d. “esperienze pregresse”, previste ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023.in tema di affidamento diretto.

Con il parere n. 2192 del 26/7/2023, il MIT  fornisce chiarimenti a una Stazione Appaltante, che aveva evidenziato come nella relazione di commento al nuovo Codice dei Contratti, il Consiglio di Stato abbia parlato di “esperienze idonee” piuttosto che di “esperienze analoghe” come invece indicato nel D.L. n. 76/2020, ampliando il margine valutativo non solo ad ambiti strettamente analoghi all’oggetto della gara, ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell’affidamento.

Il dubbio attiene le modalità con cui ampliare le proprie valutazioni nella ricerca degli operatori sul MEPA, filtrando così gli OE:

  • per i beni e i servizi, utilizzando il campo “fatturato medio annuo”, per cui digitando il valore minimo pari all’importo a base dell’affidamento diretto, l’individuazione di una ditta con “esperienze idonee” è implicita e inconfutabile.
  • per i lavori facendo emergere che, l’OE individuato, sia munito di un’attinente SOA.
  • in caso di possesso dei soli requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, facendo ricorso all’autocertificazione richiesta dal MEPA, sulle attività svolte in precedenza dall’operatore.
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