16/02/2024 – Edilizia residenziale pubblica:è incostituzionale la normativa del Friuli-Venezia Giulia che, per l’assegnazione dell’alloggio, impone agli stranieri lungo soggiornanti un onere documentale più gravoso rispetto a quello dei cittadini italiani

La Corte costituzionale: 1) ha dichiarato l’incostituzionalità – per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11, § 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE – dell’art. 29, comma 1-bis, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 («Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater»), là dove stabilisce che l’ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza – documentazione richiesta per dimostrare l’impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. d), della medesima l.r. – debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell’Unione europea; 2) nell’accogliere un ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, ha dichiarato che non spettava al Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ordinare la rimozione dell’art. 12, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 2016, n. 0144, recante «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell’acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all’articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)», senza prima aver sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 29, comma 1-bis, della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 1/2016, né, conseguentemente, spettava al medesimo Tribunale adottare l’apparato coercitivo sanzionatorio connesso all’anzidetto ordine di rimozione; e, per l’effetto, ha annullato in parte il provvedimento giurisdizionale de quo.

Corte costituzionale, 12 febbraio 2024, n. 15

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