13/04/2016 – Per i professionisti fare politica è una «colpa»: o rinunciano alla carica o all’attività con le Pa

Per i professionisti fare politica è una «colpa»: o rinunciano alla carica o all’attività con le Pa

di Gianni Trovati

 

 

Gli avvocati, gli architetti e gli altri professionisti che lavorano per la pubblica amministrazione oggi si trovano di fronte a un bivio: auto-limitare in modo drastico i propri diritti politici, evitando di candidarsi alle elezioni amministrative di giugno o dimettendosi se sfortunatamente sono già entrati in un consiglio comunale, oppure rinunciare ai compensi per l’attività professionale. Un bel problema, che tale rimarrà fino al probabile intervento della Corte costituzionale.

Dalle intenzioni alle leggi

L’ennesimo paradosso della spending review nasce da una regola scritta malissimo nel 2010, che impone il carattere «onorifico» (cioè l’assenza di compensi) per lo «svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni» ai «titolari di cariche elettive» (articolo 5, comma 5 del Dl 78/2010). Scritta così, la regola imporrebbe alla pubblica amministrazione di non pagare per esempio un avvocato, un architetto o un consulente che sia consigliere in un qualsiasi Comune italiano, anche se l’incarico è assegnato da un’amministrazione che con quel Comune non c’entra nulla. L’intenzione della norma, inserita in un articolo dedicato alle «economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici», era ovviamente un’altra, e puntava a impedire che i politici locali o nazionali lucrassero compensi ulteriori grazie alla carica ricoperta. Nelle leggi, però, la lettera conta più delle intenzioni, e il pasticcio è servito.

Il lungo dibattito

Sul tema è fiorito ovviamente un ricchissimo lavorio interpretativo, che aveva portato la Corte dei conti del Veneto (delibera 569/2015, su cui si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 4 gennaio scorso) a sottolineare gli «esiti del tutto inaccettabili e palesemente contrari al dettato costituzionale» che sarebbero scaturiti dall’applicazione letterale della norma. La questione si era accesa intorno al compenso (già scarso di suo) dei revisori dei conti, ma i magistrati contabili veneti avevano allargato lo sguardo su tutti i professionisti che lavorano per la Pa per ragioni del tutto scollegate al loro eventuale ruolo da consigliere o assessore in un Comune. Sulla stessa linea si era attestato il ministero dell’Interno, che rispondendo a un Comune (come raccontato sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 4 novembre 2015) aveva “salvato” le indennità dei revisori sulla base di un ragionamento più ampio: la tagliola, aveva scritto il Viminale, nasce per ridurre «il costo degli apparati politici», e quindi la sua applicazione «deve ritenersi limitata ai costi per l’esercizio degli incarichi conferiti all’amministrazione in relazione alla carica elettiva». Tradotto: sono gratis gli incarichi che nascono dal fatto che l’interessato ha una carica politica, mentre vanno pagati quelli legati semplicemente alla sua attività professionale.

L’ultima puntata

Questa impostazione non ha però resistito all’esame della sezione Autonomie della Corte dei conti, che nell’ultima puntata (finora) della vicenda ha promosso le indennità dei revisori, ma solo perché i controllori dei conti negli enti locali sono estratti a sorte dagli elenchi ministeriali e perché un’altra regola successiva, cioè l’articolo 35, comma 2-bis del decreto 5/2012 sulle «semplificazioni» scritte dal governo Monti, aveva escluso collegi sindacali e di revisione dall’obbligo di gratuità per gli incarichi negli enti finanziati dallo Stato, giustificando quindi una certa «specialità» dei revisori (la delibera è la 11/2016, descritta sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 1° aprile). Per gli altri professionisti, però, non c’è nessun appliglio, perché quando si tratta di spesa pubblica la sezione Autonomie promuove sempre le letture più restrittive e il testo della norma non offre nessuna sponda per un’interpretazione diversa.

Aspettando la Consulta

Il risultato, come è evidente, non è troppo lineare, lascia irrisolti tutti i dubbi di costituzionalità già ipotizzati dalla Corte dei conti del Veneto e alimenta perplessità anche a chi, senza scomodare la Carta, si accontenta del buonsenso: per quale ragione il consigliere di un Comune può essere pagato (poco) se fa il revisore in un altro ente ma non se fa l’avvocato o l’architetto? La causa, come detto, è nella norma scritta male, e sarà il caso che qualcuno ci metta mano: a meno di non voler aspettare l’ennesima bocciatura costituzionale alle spending review zoppicanti di questi anni.

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