14/04/2016 – Il consigliere comunale in conflitto di interessi non è obbligato ad allontanarsi dall’aula

Il consigliere comunale in conflitto di interessi non è obbligato ad allontanarsi dall’aula

martedì 12 aprile 2016

Pronunciandosi su un ricorso contro la sentenza con cui la Corte d’appello aveva condannato un consigliere comunale per il reato di abuso di ufficio per non essersi allontanato dall’aula in occasione della votazione di una delibera rispetto alla quale egli si trovava in conflitto di interessi, la Corte di Cassazione – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il T.U.E.L. prevede solo l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione e non anche quello di allontanarsi dall’aula -, ha affermato il principio secondo cui l’obbligo di astensione previsto dal Testo Unico degli Enti Locali per il consigliere comunale (art. 78, d. lgs. 267/2000) non ricomprende anche il successivo e correlato obbligo di allontanarsi dall’aula il quale non rientra tra le disposizioni precettive della predetta norma, la quale non prevede detta condotta accessoria, che era invece imposta dal precedente art. 279 del Testo Unico 383/34.

Cassazione penale, sezione VI, sentenza 24 marzo 2016, n. 12539

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