12/04/2019 – Le recenti indicazioni dell’ARAN sul salario accessorio della polizia locale

Le recenti indicazioni dell’ARAN sul salario accessorio della polizia locale

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

L’ARAN ha pubblicato in data 3 aprile 2019 alcuni orientamenti applicativi su specifiche domande poste da alcuni comuni, aventi ad oggetto le indennità per il personale della Polizia Locale, che sono qui di seguito commentate.

Destinazione proventi del codice della strada

Nell’orientamento applicativo FCL41, l’ARAN risponde alla richiesta di un comune circa la possibilità di destinare i proventi delle violazioni stradali, di cui all’art. 208, commi 4, lett.c), e 5, D.Lgs. n. 285 del 1992, quale alimentazione delle risorse da iscrivere all’art. 56-quater, lett. c) del CCNL 2016-2018 delle Funzioni Locali facendoci confluire anche le indennità per il servizio esterno di cui al successivo comma quinquies. Secondo i tecnici dell’ARAN le disposizioni sui proventi per violazioni stradali (art. 208) prevedono anche una possibile loro parziale destinazione all'”erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.” Pertanto, in considerazione dell’amplia e generale portata della normativa, si ritiene possibile e legittima una loro utilizzazione anche per il finanziamento dell’indennità di servizio esterno, in quanto anche questo compenso, per le nuove e maggiori prestazioni cui si collega (implementazione dei servizi esterni di vigilanza), si può configurare come strettamente funzionale al conseguimento di quegli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Indennità per i servizi esterni

Con orientamento applicativo CFL 51 l’ARAN risponde ad un altro quesito riguardante la corretta declinazione del termine servizio esterno, ossia se inteso solo come servizio su strada ovvero nel termine più ampio quale servizio esterno di vigilanza sul territorio, chiedendo, inoltre, chiarimenti sul termine “in via continuativa” previsto dalla norma contrattuale per l’erogazione della indennità. In merito alla risposta al primo quesito, i tecnici dell’ARAN precisano che le disposizioni contrattuali riconoscono tale indennità solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale. In merito al temine utilizzato di “servizio continuativo” rileva l’ARAN che, in presenza di particolari esigenze organizzative dell’ente o, in quelli di fruizione da parte del dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni. Spiega, infatti, l’ARAN come la disposizione contrattuale faccia riferimento “all’effettivo svolgimento del servizio esterno” di qui il necessario proporziona mento alle sole ore effettive prestate all’esterno. Risulta, infine, evidente come in presenza di un’assenza, a qualsiasi titolo, per l’intera giornata (ferie, malattia, permessi) nessuna indennità potrà essere erogata.

Particolari condizioni di lavoro

Con l’orientamento applicativo CFL 48 l’ARAN si occupa, invece, dell’erogazione delle indennità per particolari condizioni di lavoro. Rispetto alla domanda della corretta imputazione delle varie indennità previste nel contratto precedente, quali il rischio, il maneggio dei valori e il disagio, quale limiti trovi ora applicazione nel nuovo contratto del 21 maggio 2018 che ha previsto una sola indennità per le particolari condizioni di lavoro. Precisa l’ARAN come l’art. 70-bis del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, in coerenza con una specifica indicazione dell’atto di indirizzo del Comitato di settore ed al fine di introdurre una semplificazione delle voci del trattamento accessorio del personale, è stata prevista una nuova ed unica voce indennitaria, denominata “Indennità condizioni di lavoro”, che accorpa le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio valori, fermo restando, comunque, i presupposti fattuali che giustificavano l’erogazione di tali compensi. Questa nuova indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività legittimanti ed il suo ammontare è determinato in sede di contrattazione integrativa, sulla base di specifici criteri individuati direttamente dal CCNL, e cioè: a) l’effettiva sussistenza ed incidenza di ciascuna delle condizioni legittimanti sulle attività svolte dal dipendente: b) le caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività. In altri termini si tratta di un’unica indennità che vale a remunerare, anche complessivamente, tutte le diverse fattispecie ivi considerate, nell’ambito di un importo massimo di € 10 giornalieri. In caso di concomitanza, in capo ad un medesimo lavoratore, di tutte e tre i presupposti previsti dalla normativa contrattuale (disagio, rischio e maneggio valori) è possibile attribuire al dipendente le tre indennità per un importo massimo, in ogni caso non superiore ai € 30 giornalieri.

CFL41_Orientamenti Applicativi del 3 aprile 2019

CFL48_Orientamenti Applicativi del 3 aprile 2019

CFL51_Orientamenti Applicativi del 3 aprile 2019

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